
Per effetto dell’art. 2 della Legge di Bilancio 2025, a partire dal 01-01-2025, per chi ha un reddito lordo superiore a 75.000 euro cambiano in modo significativo i criteri di calcolo del limite massimo di detrazioni IRPEF usufruibili in funzione delle spese sostenute tramite bonus edilizi e altre detrazioni fiscali.
Il nuovo dettato fiscale introduce un tetto personalizzato che dipende da due fattori:
- Il reddito complessivo del contribuente.
- La composizione del nucleo familiare, in particolare il numero di figli fiscalmente a carico.
La combinazione di questi due fattori pone in essere un limite che incide su una vasta gamma di agevolazioni fiscali: bonus ristrutturazione, ecobonus, sismabonus, bonus mobili e molte altre detrazioni previste dal TUIR. Per alcuni contribuenti l’impatto sarà minimo, mentre per altri potrebbe ridurre sensibilmente l’importo detraibile ogni anno.
In questa guida ti spiego come funziona la nuova regola, come si calcola il limite, quali sono i coefficienti familiari, quali spese restano escluse dal tetto, e soprattutto troverai esempi numerici pratici che ti permetteranno di capire esattamente quanto potrai detrarre nel 2025.
Calcolo del plafond di detraibilità
L’importo base ossia la spesa massima complessiva teoricamente detraibile è pari a:
- 14.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro;
- 8.000 euro, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
Per calcolare l’effettiva spesa ammessa in detrazione tuttavia ai suddetti importi teorici va applicato uno specifico coefficiente che tiene conto della composizione del nucleo familiare ossia del numero di figli a carico.
| Reddito complessivo (euro) | Numero di figli fiscalmente a carico | Coefficiente | Spesa massima detraibile (euro) |
| 75.000 – 100.000
|
Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 14.000 |
| Due figli | 0,85 | 11.900 | |
| Un figlio | 0,70 | 9.800 | |
| Nessun figlio | 0,50 | 7.000 | |
| Superiore a 100.000 | Tre o più figli (o almeno un figlio con disabilità senza limite di età) | 1 | 8.000 |
| Due figli | 0,85 | 6.800 | |
| Un figlio | 0,70 | 5.600 | |
| Nessun figlio | 0,50 | 4.000 | |
| Nota: I coefficienti e i livelli di detrazione massimi sono definiti ai sensi dell’art. 16-ter, commi 2 e 3. | |||
Spese detraibili escluse dal conteggio della spesa detraibile complessiva (plafond)
In via generale, concorrono nel limite del plafond di detraibilità complessivo tutte le spese detraibili contenute nel TUIR o in altra fonte normativa, fatte salve quelle esplicitamente escluse dalla normativa. Fanno eccezione le seguenti fattispecie:
| Elenco delle detrazioni escluse dall’applicazione dell’art. 16-ter | |
| Detrazione | Norma di riferimento |
| Spese sanitarie (chirurgiche, mediche e di assistenza specifica), per prestazioni specialistiche e protesi dentarie e sanitarie, per acquisto di alimenti a fini medici speciali, per ausili alla mobilità per disabili. | Art. 15, comma 1, lett. c), TUIR
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| Detrazioni per investimenti in start-up. | Artt. 29 e 29-bis, D.L. n. 179/2012 |
| Detrazioni per investimenti in PMI innovative. | Art. 4, commi 9 e 9-ter, D.L. n. 3/2015 |
| Elenco delle detrazioni dall’imposta sul reddito delle persone fisiche escluse per rapporti in essere al 31 dicembre 2024 |
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| Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31 dicembre 2024. | Art. 15, comma 1, lett. a), TUIR
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| Interessi passivi e relativi oneri accessori in dipendenza di mutui per acquisto prima casa contratti fino al 31 dicembre 2024. | Art. 15, comma 1, lett. b), TUIR
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| Per mutui contratti e garantiti da ipoteca, per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale contratti fino al 31 dicembre 2024. | Art. 15, comma 1-ter, TUIR |
| Per premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente nonché di non autosufficienza per la vita quotidiana (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024). | Art. 15, comma 1, lett. f), TUIR
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| Premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi (per rapporti sorti prima del 31 dicembre 2024). | Art.15, comma 1, lett. f)-bis ,TUIR
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| Spese sostenute fino al 31 dicembre 2024 per interventi di recupero del patrimonio edilizio e altri lavori. | Art. 16-bis TUIR
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