Uno degli aspetti su cui prestare attenzione prima che l’impresa che sta realizzando l’intervento di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica emetta fattura è individuare il soggetto a cui intestare il relativo documento di spesa. Non solo. In pratica, si pone il problema di identificare correttamente il soggetto chiamato ad effettuare il bonifico c.d. “parlante”.
Attenzione, non sempre tale quesito risulta essere di immediata risoluzione. Spesso, soprattutto con riferimento a situazioni che prevedono interventi di ristrutturazione importanti sotto il profilo economico e che, di conseguenza, richiedono la partecipazione di più soggetti al sostenimento delle relative spese, tali interrogativi diventano improvvisamente domande le cui risposte possono dare origine alle interpretazioni più contrapposte.
Ora, considerato che un errata intestazione di una fattura o un bonifico mal compilato possono far decadere il diritto alla detrazione fiscale e considerato che tra il momento in cui occorre prendere una decisione (emissione fattura e relativo pagamento) e l’elaborazione della dichiarazione dei redditi (anno successivo) trascorre molto tempo il rischio di commettere errori può essere alto e, in questi casi, commettere errori significa sempre perdere le agevolazioni fiscali e non recuperare alcun euro sulle spese sostenute.
È per questo motivo che risulta estremamente importante comprendere fin da subito quali sono le regole del gioco.
REGOLA GENERALE PER GODERE DEL DIRITTO ALLA DETRAZIONE IN CASO DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA E/O INTERVENTI DI RISPARMIO ENERGETICO
In caso di spese per interventi di ristrutturazione edilizia e/o riqualificazione energetica l’agevolazione fiscale spetta a tutti quei soggetti che risultano essere titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi sopra indicati e che ne sostengono le relative spese.
Pertanto:
- proprietari o nudi proprietari
- titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
- locatari o comodatari
- soci di cooperative divise e indivise
- imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
- soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati, imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali).
Si ricorda, inoltre, che hanno diritto alla detrazione, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture:
- il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado);
- il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge;
- il componente dell’unione civile (la legge n. 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone dello stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili);
- il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016.
In questi casi, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile
A CHI INTESTARE LA FATTURA? CHI DEVE EFFETTUARE IL BONIFICO?
A questo punto, alla luce di quanto illustrato pocanzi, sembra abbastanza evidente che il documento di spesa (fattura) e il relativo documento di pagamento (bonifico) debbano essere entrambi intestati al soggetto titolare del diritto reale/personale sull’immobile oggetto di ristrutturazione – ad esempio, il proprietario, locatario, comodatario, coniuge, ecc.
Con la Circolare n.7/E del 27 aprile 2018 è intervenuta l’Agenzia delle Entrate la quale ha allargato le possibilità di gestione delle annotazioni dei nominativi da indicare su fatture e bonifici.
In particolare, l’Autorità Fiscale ha chiarito quanto segue: “Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura (o che non abbia effettuato l’invio della comunicazione al Centro operativo di Pescara, fin quando prevista) nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti.
A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale.
Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1, e Circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).
Al fine di individuare il soggetto avente diritto alla detrazione, si riporta di seguito uno schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi”.
Al fine di spiegare ulteriormente tale posizione l’Agenzia delle Entrate ha fornito uno schema esemplificativo delle possibili casistiche collegate all’intestazione dei documenti di spesa.
Il primo scenario – sopra indicato – fa riferimento all’ipotesi in cui fattura e bonifico sia intestate solamente il soggetto A: la detrazione potrà essere applicata anche al soggetto B a condizione che provveda ad indicarlo in fattura (ovviamente il soggetto B potrà applicare la detrazione al 100% ovvero suddividere la detrazione tra A e B sulla base dell’onere effettivamente sostenuto).
Il secondo scenario è identico al precedente ma a parte invertite: fattura e bonifico risultano intestate solamente al soggetto B ma la detrazione potrà essere applicata anche al soggetto A a condizione che provveda ad indicarlo in fattura (ovviamente il soggetto A potrà applicare la detrazione al 100% ovvero suddividere la detrazione tra A e B sulla base dell’onere effettivamente sostenuto).
ATTENZIONE: Come ribadito più volte anche dall’Agenzia delle Entrate il soggetto non intestatario dev’essere comunque in grado di dimostrare di aver effettivamente sostenuto l’onere, sulla base del principio generale che la detrazione compete al contribuente che ha effettivamente sostenuto lo stesso
Un ulteriore scenario riguarda l’ipotesi per cui la fattura sia intestata ad A mentre il bonifico sia stato effettuato dal soggetto B (e viceversa, fattura intestata al soggetto B mentre il bonifico è intestato al soggetto A). In questo caso, fermo restando che sia A che B risultino soggetti ammessi alla detrazione, la spesa potrà essere portata in detrazione al solo soggetto A ovvero al solo soggetto B sempre che venga effettuata l’apposita annotazione sul documento di spesa (fattura).; terza soluzione riguarda l’applicazione della detrazione ad entrambi i soggetti sulla base dell’onere effettivamente sostenuto, sempre annotando sulla fattura l’apposita ripartizione.
L’ultimo scenario illustrato all’interno della circolare da parte dell’Agenzia riguarda l’ipotesi in cui l’acquisto dell’immobile interamente ristrutturato dall’impresa o cooperativa costruttrice: in questo caso, se la fattura è intestata ad entrambi gli aventi diritto, la detrazione compete ad entrambi sulla base della specifica quota di possesso dell’immobile. Si precisa che per tale tipologia di acquisto, non è necessario effettuare i pagamenti mediante bonifico bancario o postale.
Analoghe considerazioni valgono per tutti i soggetti aventi un titolo idoneo ai fini della detrazione (ad esempio, comodatario, familiare convivente, convivente more uxorio, ecc.), i quali possono fruire della detrazione se hanno sostenuto le spese, anche se non risultino intestatari del bonifico e/o della fattura, a condizione che integrino i documenti di spesa con le modalità sopra indicate.