L’art. 10 del Decreto Legge n.34/2019 – c.d. “Decreto Crescita” – ha esteso la possibilità di optare per la cessione del credito d’imposta in luogo delle detrazioni fiscali anche in caso di:
- Ecobonus (interventi di riqualificazione energetica degli immobili);
- Sisma Bonus (interventi finalizzati a consolidare la struttura degli immobili generando una riduzione della classe di rischio sismica).
I soggetti beneficiari delle detrazioni possono così scegliere per un contributo pari alla detrazione, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che ha effettuato gli interventi, il quale sarà rimborsato tramite credito d’imposta da utilizzare in compensazione con il modello F24 o tramite successiva cessione.
Si ricorda che fino al 2017 la cessione del credito era ammessa esclusivamente nel caso di lavori in condominio che interessassero almeno il 25% della superficie dell’edificio e per quelli finalizzati al miglioramento della prestazione energetica sia invernale che estiva.
A partire dai lavori effettuati dal 1° gennaio 2018, la cessione del credito è stata estesa anche per i lavori effettuati su singole unità immobiliari, sia per i contribuenti rientranti nella “no tax area” sia per coloro che sono tenuti al regolare versamento dell’IRPEF.
CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA: QUALI SONO I SOGGETTI A CUI E’ POSSIBILE CEDERE IL CREDITO?
È possibile cedere il credito d’imposta derivante da Ecobonus o Sisma bonus ai seguenti soggetti:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi nonché ad altri soggetti privati, con la facoltà per gli stessi di successiva cessione del credito, con esclusione delle banche e degli intermediari finanziari. Si precisa, tuttavia, che al fornitore non è ammessa la possibilità di richiedere il contributo in forma di sconto sulla fattura dei subfornitori/subappaltatori;
- anche alle banche e agli intermediari finanziari ma solo da parte dei contribuenti che ricadono nella “no tax area” (ossia i soggetti che non pagano Irpef).
CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA: QUALI SONO I LAVORI CHE DANNO DIRITTO ALLA CESSIONE DEL CREDITO?
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini o su singole unità immobiliari che danno diritto alla cessione del credito sono i seguenti:
- serramenti e infissi;
- schermature solari;
- caldaie a biomassa,
- a condensazione in classe A e sistema di termoregolazione evoluto; pompe di calore;
- scaldacqua a pompa di calore;
- coibentazione a involucro;
- pannelli solari;
- generatori ibridi;
- sistemi building automation;
- micro-cogeneratori.
Le tipologie di interventi su parti comuni di condomini che danno diritto alla cessione del credito sono:
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente;
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e conseguimento della qualità media dell’involucro;
- coibentazione involucro con superficie interessata superiore al 25% della superficie disperdente e riduzione di una o due classi del rischio sismico.
CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA: IMPORTO CONTRIBUTO E SCONTO IN FATTURA
Scegliere per la cessione del credito d’imposta significa per il contribuente farsi riconoscere un contributo pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico in base alle spese sostenute entro il 31 dicembre del periodo.
L’importo dello sconto praticato non riduce l’imponibile ai fini IVA ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato.
Il fornitore che ha praticato lo sconto recupererà il relativo importo sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dal giorno 10 del mese successivo a quello in cui è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia delle Entrate e in 5 quote annuali di pari importo.
A tal proposito l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la Risoluzione n. 74/E del 5 agosto 2019 con oggetto l’utilizzo del codice tributo “6890” per consentire la compensazione, tramite modello F24, del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni spettanti per interventi di riqualificazione energetica (ECOBONUS) effettuati sulle singole unità immobiliari.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il fornitore può cedere a sua volta il credito d’imposta ai propri fornitori anche indiretti di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi.
CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA: ENTRO QUANDO E COME VA COMUNICATA LA SCELTA?
Il contribuente che ha diritto alla detrazione e decide di optare per la cessione del credito d’imposta deve comunicare la scelta all’Agenzia delle Entrate entro il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.
In particolare, la comunicazione dell’opzione può essere presentata alternativamente:
- con modalità telematica;
- direttamente agli Uffici delle Entrate territorialmente competenti;
- oppure inviata a mezzo posta elettronica certificata.
Per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali, la comunicazione è effettuata dall’amministratore di condominio.
Si ricorda che la comunicazione della cessione del credito d’imposta deve contenere le seguenti informazioni:
- denominazione e codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione;
- tipologia di intervento effettuato; importo complessivo della spesa sostenuta;
- anno di sostenimento della spesa;
- importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante);
- dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento;
- denominazione e codice fiscale del fornitore che applica lo sconto;
- data in cui è stata esercitata l’opzione;
- assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.