L’Istituto Nazionale di Previdenza Sociale ha comunicato attraverso il messaggio n.1416 del 30-03-2020 le istruzioni principali per presentare la richiesta di congedo parentale COVID-19 ed usufruire dei 12 giorni di congedo parentale per l’emergenza coronavirus, dando così attuazione operativa a quanto disposto dall’art. 23 del D.L. 18/2020 “Decreto Cura Italia“.
Fermo restando il possesso dei requisiti previsti dall’INPS, possono presentare domanda ed usufruire dei 12 giorni di permesso i lavoratori dipendenti di aziende private, gli iscritti alla Gestione Separata INPS ed i lavoratori autonomi. I dipendenti pubblici, invece, dovranno fare domanda direttamente all’Amministrazione di appartenenza.
Per presentare richiesta per il congedo parentale Covid-19 straordinario si ricorda che non è ammessa la possibilità di utilizzare il codice dispositivo PIN semplificato come per altre forme di assistenza previste dall’INPS ma sarà necessario essere muniti di Pin INPS, SPID, CIE o CNS.
In alternativa al menzionato congedo è stata altresì prevista la possibilità per i genitori di richiedere il Bonus per acquisto servizi di baby-sitter, nelle modalità e secondo le istruzioni fornite dall’Istituto con la circolare n. 44/2020.
Vediamo nello specifico: che cosa prevede il congedo parentale straordinario COVID-19, quali sono i requisiti (a chi spetta) e le istruzioni su come fare la domanda.
CONGEDO PARENTALE EMERGENZA COVID-19: COSA PREVEDE E A CHI SPETTA
DURATA PERMESSI – Il congedo parentale causa emergenza COVID-19 prevede la possibilità di fruire di uno specifico congedo per un periodo continuativo o frazionato, comunque non superiore a 15 giorni complessivi, a partire dal 5 marzo 2020, per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado disposto con il D.P.C.M. del 4 marzo 2020.
REQUISITI SOGGETTI – Possono beneficiare del congedo parentale straordinario i lavoratori in possesso dei seguenti requisiti:
- Presenza nel nucleo familiare di figli fino a 12 anni di età;
- Presenza nel nucleo familiare di figli di età superiore a 12 anni e fino a 16 anni: giorni di permesso senza indennità;
- Presenza nel nucleo familiare di figli affetti da disabilità ai sensi della legge 104: 15 giorni di permesso senza limiti di età.
IMPORTO INDENNITA’ – Durante la fruizione del congedo è riconosciuta una indennità rapportata alla retribuzione o al reddito in relazione alla categoria lavorativa di appartenenza del genitore richiedente. In pratica viene operata la seguente distinzione tra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi ai fini della determinazione dell’indennità spettante,
- LAVORATORI DIPENDENTI: un’indennità pari al 50% della retribuzione ai genitori di figli fino a 12 anni di età (prevedendo, pertanto, una maggiorazione della % rispetto al congedo parentale ordinario fermo al 30%);
- LAVORATORI AUTONOMI: un’indennità pari al 50% di 1/365 del reddito, individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell’indennità di maternità, ai genitori di figli fino a 12 anni di età (prevedendo anche in questo caso una maggiorazione della % rispetto al congedo parentale ordinario fermo al 30% di 1/365 del reddito).
Inoltre, va precisato che i periodi fruiti sono coperti da contribuzione figurativa.
CONGEDO PARENTALE EMERGENZA COVID-19: CASI DI ESCLUSIONE
Il Decreto Legge dispone che il congedo parentale straordinario COVID-19 sia fruibile a condizione che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Si ricorda a tutti i genitori interessati che tali condizioni devono essere autocertificate dal richiedente al momento della presentazione telematica della domanda.
In base quanto sopra indicato si deduce che, ad esempio, nei nuclei familiari all’interno dei quali uno dei due genitori sia titolare di P.IVA come lavoratore autonomo iscritto ad una delle gestioni INPS e abbia presentato richiesta per il bonus indennità 600 euro partite IVA, l’altro genitore non potrà richiedere il congedo parentale straordinario COVID-19.
CONGEDO PARENTALE EMERGENZA COVID-19: COME FARE DOMANDA
ATTENZIONE: Preliminarmente occorre ricordare che per la richiesta del congedo parentale Covid-19 straordinario non è ammessa la possibilità di utilizzare il codice dispositivo PIN semplificato come per altre forme di assistenza previste dall’INPS, tipo il bonus baby servizi baby-sitter emergenza coronavirus.
Pertanto, tutti i genitori interessati dovranno avvalersi delle consuete modalità messe a disposizione dall’INPS, ossia:
- tramite il portale web dell’INPS, accedendo alla seguente pagina web, qualora siano in possesso di una delle seguenti credenziali di accesso:
- Codice dispositivo Pin INPS Ordinario,
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di Identità Elettronica 3.0 (CIE);
- Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.
Si precisa, infine, che per i lavoratori dipendenti del settore pubblico le modalità di fruizione del congedo in commento, nonché le relative indennità, sono a cura dell’Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Pertanto, tale categoria di lavoratori non deve presentare la domanda di congedo COVID-19 all’INPS, ma alla propria Amministrazione pubblica, secondo le indicazioni dalla stessa fornite.