La legge n. 18 del 17 marzo 2020 noto come Decreto Cura Italia, denominato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19” rappresenta il primo piano di interventi a favore di imprese, professionisti e famiglie danneggiate a causa delle conseguenze negative derivanti dall’emergenza coronavirus che sta interessando il nostro Paese e non solo.
In questo articolo proveremo ad illustrare le principali misure introdotte a sostegno del lavoro (titolo II del decreto) e gli aiuti fiscali più importanti a sostegno della liquidità di imprese e famiglie (titolo IV del decreto).
DECRETO CURA ITALIA: cassa integrazione estesa (cig) a tutti
[Art. 19, co. 1-8] L’istituto della Cassa Integrazione Guadagni (Cig) è accessibile a tutti per nove settimane a decorrere dal 23 febbraio 2020. Dunque, possono accedere agli ammortizzatori sociali tutte le aziende che nel corso del 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’emergenza coronavirus.
La cassa integrazione in deroga diventa accessibile anche a chi ha meno di 5 dipendenti. I datori di lavoro che presentano domanda sono dispensati da alcune regole ordinarie, esclusa l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che possono essere svolti in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva
I destinatari della misura sono i lavoratori assunti alla data del 23 febbraio 2020. In ogni caso la domanda deve essere presentata entro la fine del quarto mese dal periodo di sospensione o riduzione dell’attività.
DECRETO CURA ITALIA: CONGEDO PARENTALE
[Art. 23, comma 1] A decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l’infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, è riconosciuto un congedo straordinario emergenza COVID-19 a tutti i genitori lavoratori dipendenti e autonomi. In particolare, questi soggetti hanno diritto ad usufruire di:
- specifico congedo
- per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento della retribuzione
- per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a 15 giorni
- hanno diritto a fruire, ai sensi dei commi 9 e 10, per i figli di età non superiore ai 12 anni.
Il decreto-legge dispone che il congedo COVID-19 sia fruibile a condizione che:
- non sia stato richiesto il bonus alternativo per i servizi di baby-sitting;
- nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.
DECRETO CURA ITALIA: bonus inps baby-sitter
[Art. 22, co. 8] In alternativa al congedo parentale i genitori lavoratori possono scegliere l’erogazione del c.d. bonus baby sitter emergenza coronavirus: si tratta di un bonus di 600 euro per l’acquisto di servizi di baby-sitting. Per ottenere il voucher ci sono due condizioni: entrambi i genitori devono lavorare e la baby sitter deve essere regolarmente assunta. Particolare non da poco, dato che il lavoro domestico (e quello della baby sitter in particolare) è in Italia tra quelli in cui è più diffuso il nero. Se non lo si è già fatto, dunque, si deve mettere in regola la baby sitter facendo riferimento al CCNL sulla Disciplina del Lavoro Domestico.
[Art. 25, co. 3] Per tutti quei soggetti che combattono in prima linea l’emergenza coronavirus, ovvero per il personale infermieristico, per medici, tecnici, ricercatori e tutti gli operatori sanitari è prevista una maggiorazione: per tali categorie di lavoratori il bonus baby-sitting a 1.000 euro.
DECRETO CURA ITALIA: premio lavoratori 100 euro
[Art. 63, co. 1-3] E’ prevista la Corresponsione di un premio, per il mese di marzo 2020, pari a 100 euro a tutti i lavoratori che soddisfano i seguenti requisiti:
- essere titolari di redditi di lavoro dipendente;
- con un reddito complessivo di importo non superiore a 40.000 euro;
- che continuano a svolgere l’attività lavorativa nella propria sede lavorativa.
In sostanza, per i lavoratori dipendenti che non potranno aderire allo smart working e che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore ad euro 40.000,00 possono usufruire di un premio, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.
I datori di lavoro corrisponderanno il premio nella busta paga di aprile e potranno compensare questo importo con lo stesso meccanismo già previsto per il bonus Renzi entro il giorno 16 del mese di maggio.
DECRETO CURA ITALIA: ESTENSIONE PERMESSI LEGGE 104
[Art. 24, co. 1] Il numero di giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive 12 giorni usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020 a disposizione per assistere propri congiunti o familiari portatori di handicap.
In pratica, tutti i lavoratori potranno così ottenere in tutto 18 giorni di permesso, 3 per ogni mese (3 a marzo e 3 ad aprile) e i 12 aggiuntivi previsti dal decreto.
DECRETO CURA ITALIA: bonus 600 EURO AI professionisti senza cassa, co.co.co, artigiani e commercianti titolari di p.iva
[Art. 27, co. 1] Ai liberi professionisti titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un’indennità per il mese di marzo pari a 600 euro – Bonus Indennità INPS 600 euro.
In particolare, l’indennità di 600 euro spetta a:
- [Art. 27] i liberi professionisti con partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi
i partecipanti agli studi associati o società̀ semplici con attività di lavoro autonomo di
cui all’articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell’INPS; - [Art. 27] i collaboratori coordinati e continuativi con rapporto attivo alla predetta data del
23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata dell’INPS; - [art. 28, co. 1] lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’Assicurazione generale obbligatoria (Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Il bonus indennità INPS di 600 euro è riconosciuto anche a favore dei seguenti soggetti:
- [Art. 29] Lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
- [Art. 30] Lavoratori agricoli che nell’anno 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo dipendente e non siano titolari di pensione;
- [Art. 38] Lavoratori dello spettacolo con i seguenti requisiti: almeno 30 contributi giornalieri versati nell’anno 2019 al medesimo Fondo; che abbiano prodotto nel medesimo anno un reddito non superiore a 50.000 euro; detti lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto né di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.
L’indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. 2. Questa indennità di 600 euro è erogata direttamente dall’INPS, previa domanda da parte del contribuente.
Alla luce dettato normativo, per il momento, restano fuori dal contributo INPS di 600 euro tutti i professionisti iscritti alle Casse di previdenza ad ordini o albi professionali ai quali, tuttavia, resta la possibilità di fare domanda al Fondo per il Reddito di Ultima Istanza tramite le procedure operative messe in atto dalle rispettive casse previdenziali. Per saperne di più consulta “Bonus Indennità 600 per Professionisti con Cassa: Come Fare Domanda“.
DECRETO CURA ITALIA: CREDITO D’IMPOSTA PER L’AFFITTO DI BOTTEGHE E NEGOZI
[Art. 65, co.1] Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all’emergenza coronavirus, ai soggetti esercenti attività d’impresa è riconosciuto un’agevolazione sul canone pagato per l’affitto dei locali (bonus affitti per emergenza coronavirus) all’interno dei quali si svolge viene la propria attività economica, ovvero:
- un credito d’imposta nella misura del 60 per cento dell’ammontare del canone di locazione,
- relativo al mese di marzo 2020,
- su immobili rientranti nella categoria catastale C/1.
Il credito d’imposta non si applica ai soggetti esercenti le attività di cui agli allegati 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020 ed è utilizzabile, esclusivamente, in compensazione: di fatto è un bonus automatico o al massimo rinviato a maggio quando una buona parte di questi contribuenti torneranno a versare, imposte e contributi.
DECRETO CURA ITALIA: CREDITO D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
[Art. 64, co. 1] Viene riconosciuta un ulteriore agevolazione finalizzata ad incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, come misura di contenimento del contagio del virus COVID-19. In particolare, a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che decideranno di realizzare attività di sanificazione dei rispettivi ambienti di lavoro è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020:
- un credito d’imposta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute,
- fino ad un massimo di 20.000 euro.
Si precisa che il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020 stanziato dal Governo.
DECRETO CURA ITALIA: sospensione termini pagamenti tributari e previdenziali
Il Decreto Cura Italia prevede, inoltre, la sospensione dei termini per il versamento dei debiti fiscali, previdenziali. Vediamo nel dettaglio quanto definito dal testo normativo.
- [Art. 61] Sospensione versamento debiti fiscali e oneri previdenziali e assistenziali per imprese operanti in settori maggiormente colpiti fino al 30 aprile 2020 (ad esempio, teatri, ristoranti, asili nido, terme, parchi divertimento, musei, biblioteche, ecc.).
- OGGETTO: sospensione versamenti ritenute, contributi previdenziali e assistenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria;
- PERIODO SOSPENSIONE: dalla data di entrata in vigore del decreto fino al 30 aprile 2020 (ad eccezione delle associazioni sportive fino al 31 maggio);
- NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO: Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020 (attenzione: per le associazioni sportive entro il 30 giugno o rateazione in 5 rate mensili da giugno 2020).
- [Art. 62, co. 2-3-5] Sospensione per imprese e lavoratori autonomi dei versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. Si precisa che la sospensione opera nei confronti di tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nell’anno d’imposta precedente.
- OGGETTO: sospensione versamenti in autoliquidazione di ritenute e trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, Iva e contributi previdenziali e assistenziali;
- PERIODO SOSPENSIONE: dal 8 marzo al 31 marzo 2020;
- NUOVO TERMINE DI PAGAMENTO: Ripresa versamenti, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020.
- [Art. 67, co. 1] Sospensione dei termini relativi all’attività degli uffici degli enti impositori. Sono sospesi per il periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.
- [Art. 68, co. 1] Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione. In relazione sia alle entrate tributarie che a quelle non tributarie, sono sospesi i termini dei versamenti, scadenti nel periodo dall’8 marzo al 31 maggio 2020, derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsti dagli articoli 29 e 30 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2010, n. 122. I versamenti oggetto di sospensione devono essere effettuati in unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione. Non si procede al rimborso di quanto già versato.
sono ancora in attesa del bonus di @600,00 essendo titolare di partita IVA che devo fare ?
Buonasera Elia,
Se la domanda è stata correttamente accettata dal sistema e, quindi, presa in carico, può soltanto attendere.
Saluti,
Devid