Contributi A Fondo Perduto per Titolari di P.IVA – Il Decreto Legge n.34/2020 c.d. Decreto Rilancio Italia riconosce ai sensi dell’art. 25, co. 1-15, contributi a fondo perduto a favore di imprese e professionisti (non tutti) che abbiano subito nel mese di aprile 2020 una riduzione di fatturato pari o superiore al 33% rispetto allo stesso periodo 2019.
Le modalità operative legate alla presentazione delle varie richieste e all’erogazione del contributo verranno definite nei prossimi giorni con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Nel frattempo, in questo articolo illustreremo ai nostri lettori i seguenti aspetti:
- Requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti per la presentazione della richiesta;
- Modalità di calcolo dell’importo del contributo a fondo perduto;
- Adempimenti operativi legati alla presentazione delle domande e aspetti fiscali connessi al contributo a fondo perduto.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19: REQUISITI SOGGETTIVI
Al fine di sostenere i soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica COVID-19 il D.L. n.34/2020 riconosce un contributo a fondo perduto a favore di:
- soggetti esercenti attività d’impresa,
- soggetti esercenti attività di lavoro autonomo con partita Iva,
- soggetti esercenti attività agricola,
Tutti i soggetti sopra elencati devono aver subito nel mese di aprile 2020 una riduzione del fatturato o dei corrispettivi pari o superiore al 33% rispetto ad aprile 2019.
SOGGETTI ESCLUSI – Il contributo a fondo perduto non spetta ai seguenti soggetti:
- soggetti la cui attività risulti cessata alla del 31/03/2020;
- enti pubblici;
- contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità previste ai sensi degli art. 27 e 38 del D.L. 18/2020, ovvero
- [art. 27 D.L. 18/2020] Liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- [art. 27 D.L. 18/2020] Collaboratori coordinati e continuativi (CO.CO.CO) non titolari di un trattamento pensionistico diretto e non iscritti ad altre forme di previdenza obbligatoria;
- [art. 38 D.L. 18/2020] Lavoratori dello spettacolo.
- Lavoratori dipendenti;
- Professionisti con cassa, ovvero iscritti ad Albi e Ordini professionali privati.
ULTERIORI SOGGETTI INCLUSI – In relazione al contenuto normativo di cui all’art. 25 del Decreto Rilancio Italia possono essere interessati al contributo a fondo perduto anche i seguenti soggetti:
- Lavoratori autonomi iscritti alla Gestione Artigiani e Commercianti
- Lavoratori Stagionali appartenenti ai settori del turismo e degli stabilimenti termali
- con rapporto di lavoro cessato nell’arco temporale che va dal 01-01-2019 alla data del 17-03-2020;
- non titolari di lavoro dipendente alla data del 17-03-2020;
- non titolari di reddito da pensione.
- Operai Agricoli a tempo determinato
- Collaboratori ed Istruttori Sportivi
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19: REQUISITI OGGETTIVI
In relazione ai soggetti che soddisfano i requisiti soggettivi il contributo a fondo perduto viene erogato se:
- nel mese di aprile 2020 rispetto al mese di aprile 2019
- il fatturato o l’ammontare dei corrispettivi abbia subito una riduzione almeno pari al 33%.
E’ bene precisare che per determinare il valore del fatturato o dei corrispettivi si deve far riferimento alla data di effettuazione dell’operazione (cessione di beni o prestazioni di servizi): a tal fine, un’operazione si considera effettuata se ha partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile.
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19: CALCOLO IMPORTO CONTRIBUTO
L’importo complessivo del contributo a fondo perduto da erogare viene così quantificato:
- Si determina dapprima il valore la riduzione di fatturato/corrispettivi (confronto aprile 2020 vs aprile 2019);
- al valore della riduzione si applica una percentuale variabile in funzione al totale ricavi 2019 realizzato dal contribuente, ovvero
- FASCIA 1: 20% per contribuenti con ricavi totali 2019 < 400.000 euro;
- FASCIA 2: 15% per contribuenti con ricavi totali 2019 compresi tra 400.000 euro e 1.000.000 euro;
- FASCIA 3: 10% per contribuenti con ricavi totali 2019 compresi tra 1.000.000 euro e 5.000.000 euro.
A titolo esemplificativo proponiamo il seguente caso. Supponiamo che un’impresa presenti i seguenti parametri:
- nel mese di aprile 2020 abbia realizzato un fatturato pari ad euro 15.000
- nel mese di aprile 2019 aveva prodotto un fatturato pari ad euro 80.000
- Totale ricavi 2019 pari a 850.000 euro
-
CALCOLO CONTRIBUTO
- Riduzione: 65.000 euro (80.000-15.000)Riduzione: 65.000 euro (80.000-15.000)
- Aliquota applicata: 15% (fascia 2 in quanto i ricavi totali 2019 sono pari a 850.000)
- Contributo a fondo perduto: 9.750 euro (65.000×15%).
CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO COVID-19: COME FARE DOMANDA
Il comma 10 dell’art. 25 che le modalità di presentazione della richiesta di contributo a fondo perduto sono definite tramite provvedimento pubblicato dal Direttore dell’Agenzia dell’Entrate.
In ogni caso, è possibile affermare fin da ora che
- PRATICA TELEMATICA: la richiesta sarà presentata tramite apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate. La richiesta potrà essere presentata anche per il tramite di un intermediario abilitato delegato al servizio del Cassetto fiscale o ai servizi per la fatturazione elettronica.
- ATTESTAZIONE REQUISITI: si dovrà attestare la sussistenza dei relativi requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dal D.L. 34/2020 (valore riduzione del fatturato/corrispettivi nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019; ammontare ricavi conseguiti nel 2019);
- CODICE IBAN: si dovrà indicare il numero di conto corrente bancario o postale sul quale farsi effettuare l’accredito delle somme;
- SCADENZA: la richiesta dovrà essere presentata entro 60 giorni dalla apertura del canale telematico da parte dell’Agenzia delle Entrate.