Detrazione box auto 2020: cosa è quando è possibile richiederlo

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detrazione box auto 2018

Il Fisco riconosce la detrazione Irpef per il recupero del patrimonio edilizio spetta – nella stessa misura del 50% – anche per l’acquisto o la realizzazione di box e posti auto pertinenziali.

In particolare, l’agevolazione è riconosciuta:

  • per l’acquisto di box e posti auto pertinenziali già realizzati (solo per le spese imputabili alla loro realizzazione)
  • per la costruzione di autorimesse o posti auto, anche a proprietà comune purché vi sia un vincolo di pertinenzialità con una unità immobiliare abitativa.

Premessa fondamentale è che la detrazione fiscale in oggetto NON è vincolata ad un progetto di ristrutturazione in atto dell’immobile al quale il garage/box è legato da eventuali vincoli pertinenziali come potrebbe essere il caso di bonus mobili e arredi. Stesso discorso vale anche per box o garage condominiali.

 


DETRAZIONE BOX AUTO 2020: REQUISITI

La concessione dell’agevolazione fiscale è subordinata alle seguenti condizioni:

  • PROPRIETA’ DEL BENE: deve esserci la proprietà o un patto di vendita di cosa futura del parcheggio realizzato o in corso di realizzazione;
  • VINCOLO PERTINENZIALE: deve esistere un vincolo pertinenziale con una unità abitativa, di proprietà del contribuente; se il parcheggio è in corso di costruzione, occorre che vi sia l’obbligo di creare un vincolo di pertinenzialità con un’abitazione;
  • DOCUMENTAZIONE COSTI DI REALIZZAZIONE: è necessario che l’impresa costruttrice documenti i costi imputabili alla sola realizzazione dei parcheggi, che devono essere tenuti distinti dai costi accessori in quanto questi ultimi non sono agevolabili.

 


DETRAZIONE BOX AUTO 2020: ACQUISTO O REALIZZAZIONE

La normativa fiscale prevede due principali casistiche per le quali è ammesso il beneficio della detrazione ai fini IRPEF:

  • REALIZZAZIONE ex novo del box/posto auto
  • ACQUISTO del box/posto auto già esistente

 

  1. REALIZZAZIONE/COSTRUZIONE BOX AUTO

La realizzazione ex novo del box auto costituisce di fatto all’interno della disciplina fiscale l’unica eccezione per la quale è possibile usufruire della detrazione al 50% per una nuova costruzione e non solo per interventi di recupero su un immobile esistente.

Per usufruire della detrazione per la costruzione di nuovi posti e autorimesse, anche di proprietà comune, è necessario che gli stessi siano pertinenziali ad una unità immobiliare a uso abitativo. La detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, anche quando la costruzione è stata realizzata in economia. Queste spese devono essere documentate dal pagamento avvenuto mediante bonifico, anche se l’unità abitativa non è stata ancora ultimata.

Nell’ipotesi di costruzione del box posto auto si considerano anche le c.d. realizzazioni in “economia”, ovvero quelle situazioni in cui è il proprietario a costruire direttamente il nuovo box o posto auto pertinenziale alla propria abitazione (vedi Circolare Agenzia delle Entrate n.24/E del 2004). In tal caso la detrazione viene ugualmente riconosciuta e si applica a tutte le spese sostenute e documentabili per la costruzione, quali a titolo meramente esemplificativo.

  • le spese di esecuzione dei lavori,
  • i costi di progettazione,
  • gli oneri di urbanizzazione.

 

  1. ACQUISTO BOX AUTO

La detrazione per l’acquisto attiene all’ipotesi in cui il contribuente acquisiti un box posto auto già esistente, ovvero già finito in tutte le sue parti, e di conseguenza disponibile fin da subito ad un pronto utilizzo.

Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, la detrazione spetta limitatamente alle spese di realizzazione del box pertinenziale, il cui ammontare deve essere specificamente documentato.

Come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la detrazione può essere riconosciuta anche per i pagamenti effettuati prima ancora dell’atto notarile o, in assenza, di un preliminare d’acquisto registrato, in cui è indicato il vincolo pertinenziale. È necessario, però, che tale vincolo risulti costituito e riportato nel contratto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale il contribuente richiede la detrazione.


DETRAZIONE BOX AUTO 2020: DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per usufruire della detrazione per l’acquisto del box auto, il proprietario deve essere in possesso della seguente documentazione:

  • atto di acquisto, o preliminare di vendita registrato, dal quale risulti la pertinenzialità
  • dichiarazione del costruttore, nella quale siano indicati i costi di costruzione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

Per la costruzione del box pertinenziale è necessario che il proprietario sia in possesso dei seguenti documenti:

  • concessione edilizia da cui risulti il vincolo di pertinenzialità con l’abitazione
  • bonifico bancario o postale per i pagamenti effettuati.

 


DETRAZIONE BOX AUTO 2020: COME EFFETTUARE I PAGAMENTI

Il bonifico deve essere effettuato dal beneficiario della detrazione (proprietario o titolare del diritto reale dell’unità immobiliare sulla quale è stato costituito il vincolo pertinenziale con il box).

Tuttavia, fermo restando il vincolo pertinenziale che deve risultare dall’atto di acquisto, la detrazione spetta anche al familiare convivente che abbia effettivamente sostenuto la spesa, a condizione che nella fattura sia annotata la percentuale di spesa da quest’ultimo sostenuta. La stessa cosa vale anche per il convivente more uxorio.

Nel caso siano stati versati acconti, la detrazione spetta in relazione ai pagamenti effettuati con bonifico nel corso dell’anno, e fino a concorrenza del costo di costruzione dichiarato dall’impresa, a condizione che:

  • il compromesso di vendita sia stato regolarmente registrato entro la data di presentazione della dichiarazione in cui si fa valere la detrazione
  • dal compromesso risulti la sussistenza del vincolo di pertinenzialità tra abitazione e box.

SPESE PAGATE SENZA BONIFICO

Con la circolare n. 43/E del 18 novembre 2016 l’Agenzia delle Entrate è intervenuta per fornire istruzioni in merito alla detrazione dell’acquisto del box auto nei casi in cui il pagamento non sia stato disposto mediante bonifico.

In tale situazione si può ugualmente usufruire della detrazione a condizione che:

  • nell’atto notarile siano indicate le somme ricevute dall’impresa che ha ceduto il box pertinenziale
  • il contribuente ottenga dal venditore, oltre alla certificazione sul costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa.

 


DETRAZIONE BOX AUTO 2020: CHIARIMENTI SU BOX AUTO NON COSTRUITI EX NOVO

L’Agenzia delle Entrate con la risposta di interpello n. 6 del 19 settembre 2018  ha negato la possibilità di beneficiare della detrazione al contribuente che ha acquistato il box auto pertinenziale da un’impresa a seguito di un lavoro di ristrutturazione effettuato su un immobile ad uso abitativo con successivo cambio di destinazione d’uso.

Nella fattispecie sopra menzionata il contribuente richiedeva all’Agenzia delle Entrate la possibilità di portare in detrazione ai fini IRPEF le spese per l’acquisizione di un box auto sostenute nell’ambito di un progetto di ristrutturazione di un immobile che, tra le altre cose, aveva previsto il cambio di destinazione d’uso dei locali per il box auto: ebbene i locali in questione adibiti a box auto a seguito del cambio di destinazione d’uso non possono rappresentare spese ammesse al beneficio fiscale.

In definitiva, l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che con il termine “realizzazione” di autorimesse o posti auto si deve intendere l’esecuzione di un intervento “ex novo” e che tale circostanza costituisce l’unica fattispecie in cui le spese sostenute per interventi di nuova costruzione possano assumere rilevanza ai fini dell’agevolazione.

Per consultare la risposta dell’agenzia delle entrate n.6 del 19 settembre 2018

Risposta N.6 Agenzia delle Entrate (306 KB)

Interpello Articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n.212. Interventi di recupero del patrimonio edilizio: acquisto e realizzazione di box pertinenziale (art. 16-bis del DPR n. 917/1986)

 

devid alloisi commercialista grosseto siena perugia

3 comments

  • Buongiorno. Un privato ha costruito ex novo diversi box auto, tutti già accatastati a suo nome. Io sto pensando di acquistarne uno, pertinenziale alla mia abitazione. In tal caso potrò usufruire della detrazione fiscale del 36%?
    In attesa di un vostro cortese riscontro, ringrazio anticipatamente.

By Devid Alloisi