Detrazioni Ecobonus – Risparmio Energetico 2020: come funziona, requisiti, quali lavori e importo detrazioni

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La Legge di Bilancio n.145/2018 ha previsto la proroga fino al 31 dicembre 2020 anche delle detrazioni fiscali dal 65% all’85% su tutti gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

In particolare, gli interventi oggetto di spesa rientranti nell’ECOBONUS 2020 possono essere raggruppati nelle seguenti macro-categorie:

  • Interventi di Riqualificazione Energetica Globale degli edifici;
  • Interventi effettuati sull’Involucro degli edifici;
  • Interventi finalizzati all’installazione di Pannelli Solari per la produzione di acqua;
  • Interventi finalizzati all’installazione di Impianti di Domotica.

Si ricorda al contribuente che a partire dal 1° gennaio 2018 le detrazioni sono ridotte al 50% per le spese sostenute per interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A.

Per approfondimenti su detrazioni fiscali al 65 % su sostituzione caldaie a condensazione ad alta efficienza energetica puoi leggere anche DETRAZIONI FISCALI SU ACQUISTO CALDAIA 2020: QUANDO E COME OTTENERE LE AGEVOLAZIONI

 

ECOBONUS 2020: SOGGETTI INTERESSATI

Le detrazioni fiscali al 65% per lavori di efficientamento energetico degli edifici riguardano tutti i contribuenti, residenti e non residenti, che possiedono l’immobile oggetto di intervento.

Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione:

  • i titolari di un diritto reale sull’immobile;
  • i condomini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali);
  • gli inquilini;
  • coloro che hanno l’immobile in comodato d’uso gratuito con contratto regolarmente registrato.

 

Sono inoltre ammessi a fruire della detrazione, purché sostengano le spese per la realizzazione degli interventi e questi non siano effettuati su immobili strumentali all’attività d’impresa:

  • il familiare convivente con il possessore o il detentore dell’immobile oggetto dell’intervento (coniuge, componente dell’unione civile, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado);
  • il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi né titolare di un contratto di comodato (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 64/2016)

 

ECOBONUS 2020: TIPOLOGIA INTERVENTI E IMPORTO DETRAIBILE

Per i lavori che comportano interventi di risparmio energetico degli immobili ai sensi della normativa di riferimento il calcolo della detrazione è più complesso in quanto sono previste aliquote diverse in funzione della tipologia di lavori eseguiti e in considerazione dell’immobile oggetto di intervento (singola abitazione o condominio).

Di seguito vediamo innanzitutto le aliquote:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 per interventi sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali;
SPECIFICHE su INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI

  • 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica);
  • 80% o 85% se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In particolare, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore la detrazione è pari all’80%, viceversa se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori la detrazione è pari all’85%.

È importante precisare che dal 1° gennaio 2018 (e, dunque, valevole anche per il 2019) la detrazione è ridotta al 50% per le spese sostenute in merito ai seguenti lavori:

  • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
  • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto);
  • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

 

CALCOLO DETRAZIONE MASSIMO RISPARMIO ENERGETICO
TIPO DI INTERVENTO  IMPORTO MAX
su cui calcolare la detrazione
Riqualificazione Energetica di edifici esistenti che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% € 100.000
Interventi su Involucro Edifici (ad esempio, coibentazione pareti, finestre ed infissi, ecc.) € 60.000
Installazione Pannelli Solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università € 60.000
Sostituzione degli Impianti di Climatizzazione Invernale ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia € 30.000
Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori (dal 2018 e prorogati anche per il 2019) € 100.000

 

ECOBONUS 2019: DOCUMENTI DA CONSERVARE

Per fruire del beneficio fiscale è necessario conservare ed esibire all’Amministrazione finanziaria, ove ne faccia richiesta, la documentazione relativa agli interventi realizzati.

In particolare, va conservato,

  1. il certificato di asseverazione redatto da un tecnico abilitato
    Oltre al certificato di asseverazione di cui sopra si precisa che gli interventi finalizzati al miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici al fine di beneficiare delle agevolazioni fiscali richiedono il possesso da parte dell’interessato alla detrazione della seguente documentazione specialistica:

    • Attestazione di prestazione energetica (APE) finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio. Tale documentazione è prodotta solo dopo l’esecuzione dei lavori
    • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o F del decreto attuativo (D.M. 19 febbraio 2007)
  2. la ricevuta di invio tramite internet o la ricevuta della raccomandata postale all’Enea
  3. le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi
  4. Le ricevute dei bonifici bancari o postali attestanti attraverso cui sono stati effettuati i pagamenti.
INTERVENTI SU CONDOMINI

Nel caso in cui gli interventi siano stati effettuati su parti comuni di edifici, devono essere conservate ed eventualmente esibite anche la copia della delibera assembleare e quella della tabella millesimale di ripartizione delle spese.

Se i lavori sono effettuati dal detentore dell’immobile, deve essere conservata ed esibita la dichiarazione di consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Si ricorda che entro 90 giorni dalla fine dei lavori occorre trasmettere all’Enea:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica, attraverso l’allegato A al “decreto edifici” (D.M. 19 febbraio 2007)
  • la scheda informativa (allegato E o F al “decreto edifici”), relativa agli interventi realizzati.

La trasmissione deve avvenire in via telematica, attraverso l’applicazione web dell’Enea raggiungibile dal sito www.acs.enea

 

ECOBONUS 2020: QUALI LAVORI (RIEPILOGO)

(Fonte: Sito ENEA)

Resta confermata l’aliquota di detrazione al 50% per:

  • interventi relativi alla sostituzione di finestre comprensive d’infissi,
  •  schermature solari,
  •  caldaie a biomassa,
  • caldaie a condensazione, che continuano ad essere ammesse purché abbiano un’efficienza media stagionale almeno pari a quella necessaria per appartenere alla classe A di prodotto prevista dal regolamento (UE) n.811/2013. Le caldaie a condensazione possono, tuttavia, accedere alle detrazioni del 65% se oltre ad essere in classe A sono dotate di sistemi di termoregolazione evoluti appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02.

 

Resta confermata al 65% l’aliquota per:

  • interventi di coibentazione dell’involucro opaco,
  • pompe di calore,
  • sistemi di building automation,
  • collettori solari per produzione di acqua calda,
  • scaldacqua a pompa di calore,
  • generatori ibridi, cioè costituiti da una pompa di calore integrata con caldaia a condensazione, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro,
  • generatori d’aria a condensazione.
  • Sono ammessi con la stessa aliquota del 65%, anche i micro-cogeneratori, per una detrazione massima consentita di 100.000 euro.
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1 comment

  • Buongiorno,
    Ho sostituito nel 2019 la caldaia, usufruendo dello SCONTO IMMEDIATO del 65% da parte del fornitore.
    Devo compilare qualche campo nella dichiarazione Persone Fisiche 2020?
    Grazie

By Devid Alloisi