Novità Detrazioni Modello 730/2019

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detrazioni modello 730 2019

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato in data 15 gennaio 2019 il nuovo modello 730/2019 per l’anno d’imposta 2018 con le relative istruzioni per la corretta compilazione.Si ricorda che a partire dal 15 aprile 2019 è possibile accedere alla propria dichiarazione dei redditi precompilata inserendo le credenziali di accesso a Fisconline direttamente all’interno DEL sito dell’Agenzia delle Entrate. Il modello dichiarativo potrà poi essere modificato e inviato a partire dal 2 maggio 2019.

In questo articolo andremo ad illustrare le principali novità in tema di detrazioni fiscali previste per la dichiarazione dei redditi 2019 anno d’imposta 2018.

 

MODELLO 730/2019: NOVITA’ ONERI DETRAIBILI (SEZIONE I)

Di seguito si evidenziano le principali NOVITA’ inserite all’interno del QUADRO E Sezione I – ONERI DETRAIBILI del Modello 730/2019:

  1. CODICE 40Spese per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale
    • Detrazione IRPEF pari al 19%
    • Limite spesa totale: euro 250,00
    • L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute a favore di familiari a carico
  2. CODICE 43Premi assicurativi aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi
    • Detrazione IRPEF pari al 19%
    • Per i premi relativi a polizze assicurative aventi ad oggetto il rischio di eventi calamitosi su unità abitative e stipulate a decorrere dal 01-01-2018
    • NO limite di spesa (pertanto la detrazione di calcola sull’interno importo del premio pagato)
  3. CODICE 44Spese sostenute in favore di soggetti affetti da Disturbo Specifico dell’Apprendimento (DSA)
    • Detrazione IRPEF pari al 19%
    • Per spese relative all’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici come da L.170/2010 necessari all’apprendimento del soggetto affetto da DSA
    • Per l’uso (affitto) di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere
    • L’agevolazione spetta anche per le spese sostenute a favore di familiari a carico
    • NO limite di spesa (pertanto la detrazione di calcola sull’interno importo del premio pagato)
  4. CODICE 71Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ONLUS e APS (quest’ultime iscritte nel registro nazionale e non nei registri regionali)
    • Detrazione IRPEF pari al 30%
    • Limite spesa totale: euro 30.000
    • Tracciabilità: le erogazioni, qualora sotto forma di denaro, devono essere effettuate tramite bonifico postale o bancario, assegni bancari o postali o con bancomat o carta di credito
  5. CODICE 76Erogazioni liberali in denaro o in natura a favore di ODV (organizzazioni di volontariato) iscritte agli appositi registri
    • Detrazione IRPEF pari al 35%
    • Limite spesa totale: euro 30.000
    • Tracciabilità: le erogazioni, qualora sotto forma di denaro, devono essere effettuate tramite bonifico postale o bancario, assegni bancari o postali o con bancomat o carta di credito

 

MODELLO 730/2019: NOVITA’ BONUS RISTRUTTURAZIONI, BONUS VERDE, BONUS MOBILI (SEZIONE III A e III C)

RIGO 41 codice 3 – BONUS RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO

Sono ammesse in detrazione le spese sostenute nell’ambito di interventi di recupero del patrimonio su unità abitative singole (manutenzione straordinaria) e su parti condominiali (manutenzione ordinaria e straordinaria)

  • Detrazione IRPEF: pari al 50%
  • Limite spesa totale: euro 96.000 per ogni singola unità abitativa
  • Modalità: Pagamento tramite bonifico bancario o postale c.d. “parlante”
  • Fruizione: ripartizione importo detrazione in 10 rate annuali costanti

 

NOVITA’ MODELLO 730/2019

  1. Al fine di meglio monitorare gli interventi di risparmio energetico la Legge di Bilancio 2018 ha stabilito l’obbligo di Comunicazione all’ENEA di taluni lavori di ristrutturazione edilizia connessi ai primi a partire dal 2018;
  2. da quest’anno precisano che la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore/detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. Inoltre, per le opere di risparmio energetico degli edifici esistenti, viene chiarito che in caso di:
    • cessione dell’unità immobiliare oggetto di interventi: il familiare convivente del proprietario dell’immobile conserva la detrazione
    • costituzione del diritto di usufrutto: le quote di detrazione non fruite rimangono al nudo proprietario;
    • vendita dell’immobile oggetto di lavori e contestuale costituzione del diritto di usufrutto: le quote di detrazione non fruite dal venditore si trasferiscono al nudo proprietario.

 

RIGO E41 codici 12 e 13 – BONUS VERDE

La Legge di Bilancio 2018 ha previsto l’introduzione di una nuova detrazione riferita alle spese sostenute a partire per interventi di manutenzione straordinaria realizzati su giardini e terrazzi di abitazioni private e condominiali.

  • Detrazione IRPEF: pari al 36%
  • Limite spesa totale (2 plafond):
  • euro 5.000 per ciascuna unità immobiliare abitativa;
  • euro 5.000 per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali.
  • Contenuto:
  • Spese relative alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, di unità immobiliari, di pertinenze o recinzioni, realizzazione di impianti di irrigazione e pozzi;
  • Spese relative alla progettazione o manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.
  • Modalità: Pagamento tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità della spesa
  • Fruizione: ripartizione importo detrazione in 10 rate annuali costanti

 

RIGO E57 – BONUS MOBILI

In sede di compilazione del Modello 730/2019 possono essere portate in detrazione le spese sostenute nel corso del 2018 per l’arredo (acquisto di mobili e grandi elettrodomestici) di immobili ristrutturati qualora:
→ l’intervento di ristrutturazione dell’immobile abbia siano iniziati nel periodo compreso tra il 01-01-2017 e il 31-12-2018

  • Detrazione IRPEF: pari al 50%
  • Limite spesa totale: euro 10.000
  • Modalità: Pagamento tramite strumenti idonei a garantire la tracciabilità della spesa
  • Fruizione: ripartizione importo detrazione in 10 rate annuali costanti

 

MODELLO 730/2019: NOVITA’ BONUS RISPARMIO ENERGETICO (SEZIONE IV)

I contribuenti che hanno effettuato nel corso dell’anno 2018 interventi di risparmio energetico su unità abitative possono portare in detrazione le relative spese sostenute dichiarando gli importi all’interno del proprio Modello 730/2019 – RIGO E61 della dichiarazione dei redditi.

  • Detrazione IRPEF: pari al 50% e 65% a seconda della tipologia di intervento
  • Limite spesa totale: NON esiste un unico tetto massimo di spesa ma diversi limiti di spesa in funzione della tipologia di intervento realizzato.
  • Modalità: Pagamento tramite bonifico bancario o postale c.d. “parlante”
  • Fruizione: ripartizione importo detrazione in 10 rate annuali costanti

 

NOVITA’ MODELLO 730/2019 

  1. RIGO E61 codice 4 – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernaleDall’anno d’imposta 2018:
    • vi rientrano anche gli interventi finalizzati alla sostituzione con impianti dotati di apparecchi ibridi e le spese sostenute per l’acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
    • non è più possibile fruire dell’agevolazione per la sostituzione con caldaie a condensazione di classe inferiore alla A.

    Gli interventi relativi alla sostituzione con caldaie a condensazioni:

    • almeno pari alla classe A vanno indicati con il codice 13;
    • almeno pari alla classe A e contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti continuano ad essere indicati con il codice 4.
  2. RIGO E61 codice 13 – Acquisto e posa in opera di caldaie a condensazioneSi tratta di interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A
  3. RIGO E61 codice 14 – Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratoriSi tratta di interventi finalizzati all’acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. Per usufruire della detrazione è necessario che gli interventi in oggetto conducano a un risparmio di energia primaria (PES) pari almeno al 20%. Valore massimo della detrazione: 100.000 euro.

42 comments

  • Nel quadro E III rigo 41 per l’inserimento della spesa stufa a pellet , il codice 3 non viene accettato perché valido solo per gli anni precedenti. Il sistema accetta codici da 5 in poi ma con percentuali differenti dal 50%. Chiedo quindi cosa devo utilizzare per avere la detrazione al 50%
    Grazie

    • Buonasera Rita,
      Immagino che lei abbia effettuato un intervento di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaia a condensazione di classe energetica almeno pari alla classe A. In tale caso, deve considerare la SEZIONE IV – Spese per interventi finalizzati al risparmio energetico – righi E61/E62 codice 13 (sostituzione impianti climatizzazione invernale con caldaie almeno classe A).
      Buona serata,
      Devid

      • Salve. A Febbraio 2019 ho sostituito la vecchia caldaia con una nuova a condensazione. Ho pagato con bonifico (nella causale c’era solo scritto “Acquisto caldaia a condensazione classe A”). Posso portare in detrazione (recuperando il 50% jn 10 anni) l’importo? Grazie.

        • Buongiorno Fabio,
          Se ha effettuato il bonifico secondo le modalità previste per usufruire del bonus ristrutturazione allora sì (di solito gli homebanking delle banche dedicano una funzionalità precisa per effettuare bonifici di questo tipo).
          Buona giornata,
          Devid

  • Buongiorno, ho un dubbio nella precompilata. Ho un’appartamento in condominio, abbiamo fatto un lavoro di riqualificazione energetica rifacendo il tetto con coibentazione per detrazione del 70%. Nel rigo E61 devo indicare la cifra per intero o il 70% di tale cifra? Come fanno all’AE a sapere se io posso detrarre il 55, 65, 70 o 75%. Grazie

    • Buongiorno Marco,
      Deve indicare nel rigo E61 (TIPO INTERVENTO codice 8) l’importo complessivo della cifra da lei sostenuta. In automatico la dichiarazione precompilata calcola in funzione del tipo di intervento da lei indicato (appunto codice 8) l’importo detraibile che, nel suo caso, risulta pari al 70%.
      Provi ad inserire l’importo lordo da lei sostenuto all’interno del suo precompilato (rigo 61) e poi verifichi nel quadro CALCOLO DETRAZIONI E CREDITI D’IMPOSTA al rigo 31 “Detrazioni spese per interventi di risparmio energetico”: vedrà che l’importo della detrazione sarà pari al 70% dell’importo lordo.
      Buona giornata, Devid

  • Salve nel 2018 ho acquistato e fatto installare dei condizionatori con pompa di calore.
    Ho effettuato due bonifici parlanti con tipologia RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA.
    Stavo compilando il 730 in modalita assistita dell agenzia delle entrate dove inserisco le spese?
    E corretto inserirlo nella sezione INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO?
    grazie
    Saluti

    • Buonasera Daniele,
      Se ha effettuato i due bonifici in base alla tipologia prevista per gli inteventi di ristrutturazione edilizia teoricamente dovrebbero essere già indicati all’interno del suo 730/2019 precompilato. In ogni caso qualora non fosse così deve indicare l’importo della spesa sostenuta al rigo E41 sezione III A – Spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio.
      Buona serata,
      Devid

  • Buonasera, devo dichiarare nel 730 per il 2018 una fattura per manutenzione straordinaria per miglioramento di servizi igienici e sostituzione caldaia. L’importo indicato in fattura è cumulativo di tutto e la caldaia a condensazione ha i requisiti per la detrazione del 50%.
    Il mio dubbio è questo: devo indicare il valore totale della fattura nel rigo E41 con tipologia cod.13 ?
    La ringrazio in anticipo se vorrà rispondermi.
    Buona serata

    • Buonasera Claudia,
      Il codice 13 non riguarda il suo caso in quanto fa riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 per spese di “sistemazione a verde” sostenute per interventi effettuatisulle parti comuniesterne degli edifici condominiali.
      Le confermo che la colonna 2 va compilata soltanto nei seguenti casi:
      – spese sostenute nel 2012;
      – spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2018. In questa colonna bisognerà inserire un apposito codice (da 1 a 10) sulla base della tipologia di spesa sostenuta – a tal proposito si rimanda alle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate.
      Ciò premesso, nel suo caso non deve compilarla.
      Buona serata,
      Devid

  • Buongiorno,
    nel 2018 ho acquistato un condizionatore WIFI con pompa di calore è quindi fatto un bonifico alla ditta venditrice/installatrice con la dicitura “Interventi e ristrutturazione e recupero del patrimonio edilizio art.16 DPR 22 dicembre 1986, 917”.
    Ho diritto o meno alla detrazione fiscale del 50%? E se si, va inserita nel rigo E41 o rigo E61 (con quali codici?)
    Grazie

    • Buonasera Ivan,
      Le confermo che l’acquisto di un condizionatore con pompa di calore garantisce il diritto alla detrazione irpef nella misura del 50%. E’ importante che il bonifico sia stato effettuato nella forma del c.d. bonifico parlante. In sede di compilazione del Modello 730/2019 la somma spesa deve essere indicata nel rigo 41. In ogni caso se il bonifico originario è stato effettuato nella forma prevista dalla normativa di riferimento l’importo della spesa deve trovarla già indicata all’interno del precompilato.
      Saluti,
      Devid

      • Mi ricollego alla domanda fatta da IVAN:
        Acquisto climatizzatore nel 2018 con fattura e bonifico parlante.
        Bonifico effettuato normale.
        Nel precompilato non trovo indicato l’importo ma ho provveduto a compilare i seguetni campi:
        sez. III A
        E41 Anno:2018 CF Numero rata: 1 Importo spesa N°d’ordine immobile: 1
        sez. III B
        E51 N°d’ordine immobile: 1 dati catastali

        è corretto ?

          • Buonasera Gabriella,
            La spesa per l’acquisto di un climatizzatore si indica nel quadro da lei indicato qualora il bonifico sia stato effettuato nella modalità prevista per le spese di riqualificazione energetica e sempre che venga effettuata entro 90 giorni la comunicazione all’ENEA.
            Un saluto,
            Devid

        • Buonasera Claudio,
          La compilazione del rigo E41 è corretta. Per quanto riguarda il rigo E51 deve indicare il N° Ordine Immobile e i dati catastali (codice comune, sez. urbana com.catast., particella, subalterno). Nel rigo E51 si compila soltanto il N° Ordine Immobile e si barra la casella Condominio soltanto quando l’intervento interessa parti comuni condominiali. In quest’ultimo caso, infatti, i dati catastali sono indicati dall’amministratore di condominio, ove nominato, nel quadro K (o AC se utilizza il mod. REDDITI 2019) della propria dichiarazione dei redditi.
          Buona serata,
          Devid

          • Buongiorno. Mi collego alla risposta che ha dato a Gabriella. Anche io ho acquistato nel 2018 un condizionatore a pompa di calore nella modalità prevista per le spese di RIQUALIFICAZINE ENERGETICA e ho effettuato entro 90 giorni la comunicazione all’ENEA. Quindi penso che vada inserito nel rigo E61. Ma con quale codice? il codice 1 (nelle istruzioni di compilazione del 730) è inserito nella tabella intitolata “INTERVENTI PER I QUALI SPETTA LA DETRAZIONE DEL 65 PER CENTO”. Ma l’acquisto di un condizionatore con pompa di calore prevede il diritto alla detrazione irpef nella misura del 50%. Che CODICE DEVO INDICARE?

  • Nel caso di spese di ristrutturazione sostenute dal familiare convivente, nel quadro E41 colonna 3 va indicato il codice fiscale del proprietario dell’immobile? Grazie

    • Buongiorno Silvia,
      In base a quanto stabilito dalla normativa la colonna 3 (rubricata “Codice fiscale”) deve essere compilata soltanto se ricorrono le seguenti ipotesi:
      1) Lavori su parti comuni condominiali;
      2) Interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es. società di persone);
      3) Comunicazione al Centro Operativo di Pescara per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011;
      4) Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati.
      Nel suo caso non riccorre nessuna delle ipotesi sopra elencate.
      Buona giornata,
      Devid

  • Buongiorno,
    nel 2018 ho sostituito la mia caldaia con una a condensazione di classe A (di potenza inferiore ai 100 kw) effettuando la relativa comunicazione ENEA, in questo momento la spesa sostenuta è riportata nelle annotazioni del 730 precompilato (ultima pagina) con la dicitura: Risulta un bonifico nr …. a favore di …. relativo ad interventi di recupero del patrimonio edilizio Importo … “dato non utilizzato”. Dovrei riportare la spesa come prima rata nel rigo E61 (spese di intervento per risparmio energetico) con il codice 13 per la detrazione del 50% ma a suo tempo effettuai il bonifico con la dicitura “per ristrutturazione edilizia”, sapreste dirmi se ora sono vincolato a dover mettere la spesa nel rigo E41. Se invece non dovrebbe essere una limitazione e quindi posso compilare il rigo E61, in questo caso dovrei compilare anche il rigo E51 (dati catastali) ?
    Grazie

      • Anch’io stesso problema, mi sembra più giusto inserire la spesa nel rigo E61 e codice 13, ma come Antonio hofatto a suo tempo il bonifico con causale:ristrutturazione edilizia(me l’aveva suggerito l’istallatore) e ora non so che fare. Se bisogna compilare il rigo E41 può dirmi per cortesia cosa scrivere nelle varie colonne?

    • Buonasera Antonio,
      In merito alla sua richiesta le cito la Circolare n.11/2014 dell’Agenzia delle Entrate tramite la quale l’Amministrazione Fiscale stabilisce il seguente orientamento: “Nell’ipotesi in cui l’indicazione nella causale del bonifico dei riferimenti normativi della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici in luogo di quella per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sia dovuta a un mero errore materiale e non abbia pregiudicato l’applicazione della ritenuta d’acconto (da parte di Banche e Poste Italiane SpA), si ritiene che la detrazione possa comunque essere riconosciuta, nel rispetto degli altri presupposti previsti dalla norma agevolativa. Le medesime conclusioni possono applicarsi anche nel caso opposto in cui, per un errore materiale, nella causale del bonifico siano stati indicati i riferimenti normativi degli interventi di recupero del patrimonio edilizio in luogo di quelli della detrazione per la riqualificazione energetica degli edifici, fermo restando il rispetto dei presupposti per la fruizione di quest’ultima detrazione”.
      Ciò significa, in buona sostanza che se lei ha effettuato il bonifico nella modalità del bonifico c.d. parlante per i lavori di ristrutturazione edilizia in relazione ad una spesa rientrante dell’agevolazione fiscale del risparmio energetico in sede di dichiarazione dei redditi può indicare tale spesa nel rigo E61 Sezione IV. L’importante è che abbia a suo tempo adempiuto agli obblighi previsti per gli interventi di riaqualificazione energetica.
      Buona serata,
      Devid

      • Buongiorno, nel 2019 ho cambiato il boiler a gas con uno di classe A, ha disposto il bonifico con la modalità c.d. parlante, nella causale ho indicato l’Art.16-bis DPR 917/1986 (non so se questa indicazione è esatta), ma anche nel mio caso, nelle annotazioni del 730 precompilato trovo la dicitura: Risulta un bonifico nr …. a favore di …. relativo ad interventi di recupero del patrimonio edilizio Importo … “dato non utilizzato”, cosa devo fare ?, ho diretto alla detrazione d’imposta ?, se si, dove devo indicare la spesa ? Grazie

  • Buongiorno, nel 2018 ho aggiunto una caldaia a pellet nell’abitazione in cui ho la residenza e vivo con il mio compagno (siamo semplici conviventi), la casa è di proprietà dei genitori di lui, che abitano al piano inferiore. Abbiamo deciso che avrei effettuato io il bonifico per ristrutturazione edilizia in quanto il mio compagno è libero professionista in regime forfettario e aveva dubbi sulla detraibilità. Ora nel mio 730 precompilato ritrovo la voce “Risulta un bonifico nr … a favore di … relativo ad interventi di recupero del patrimonio edilizio Importo … “dato non utilizzato”. Il tecnico che ce l’ha installata aveva detto che potevo tranquillamente intestarmi io la fattura ed effettuare il bonifico, ma ora mi sorgono dei dubbi, visto che io non possiedo l’immobile e non sono nemmeno un familiare convivente. Ho provato a leggere la normativa ma non è molto chiara.
    Grazie per l’aiuto che mi potrà dare.

    • Buongiorno Eleonora,
      In merito alla sua richiesta le cito la Circolare 7/E del 27-04-2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate che analizza la posizione del convivente more uxorio nell’ambito delle detrazioni per ristrutturazioni edilizie. Tenga presente che la convivenza more uxorio attiene al rapporto affettivo che lega due persone in comunione di vita, cioè appunto per la convivenza more uxorio senza il vincolo del matrimonio.
      La Circolare 7/E 2018 stabilisce che “per le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta al convivente more uxorio del possessore o detentore dell’immobile anche in assenza di un contratto di comodato. La disponibilità dell’immobile da parte del convivente risulta, infatti, insita nella convivenza che si esplica ai sensi della legge n. 76 del 2016 (c.d. legge Cirinnà). Il convivente more uxorio che sostenga le spese di recupero del patrimonio edilizio, nel rispetto delle condizioni previste dal richiamato art. 16-bis del TUIR, può, quindi, fruire della detrazione alla stregua di quanto chiarito per i familiari conviventi. Così, ad esempio, può beneficiare della detrazione anche per le spese sostenute per interventi effettuati su una delle abitazioni nelle quali si esplica il rapporto di convivenza, anche se diversa dall’abitazione principale della coppia. Poiché, ai fini dell’accertamento della “stabile convivenza”, la legge n. 76 del 2016 richiama il concetto di famiglia anagrafica previsto dal regolamento anagrafico di cui al DPR n. 223 del 1989 (Risoluzione 28.07.2016 n. 64), tale status può risultare dai registri anagrafici o essere oggetto di autocertificazione resa ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000”.
      Pertanto, secondo la normativa di riferimento i convivneti more uxorio possono beneficiare della detrazione anche per le spese relative a interventi effettuati non solo sull’abitazione principale, ma anche su una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza della coppia.
      Buona giornata,
      Devid

  • Buonasera,

    Ho fatto una ristrutturazione nel 2018, e avrei una domanda, sulla compilazione del rigo E41.

    Colonna 2 Tipologia: NON devo selezionare nulla, dato che non ricade in nessuna delle categorie selezionabili, giusto?
    Colonna 3 Codice Fiscale: cosa devo inserire? LA normativa recita

    La colonna 3 (Codice fiscale) dovrà essere compilata nel caso di:

    Lavori su parti comuni condominiali;
    Interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir (es. società di persone);
    Comunicazione al Centro Operativo di Pescara per gli interventi iniziati prima del 14 maggio 2011;
    Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati.

    Grazie,
    Domenico

    • Buongiorno Antonio,
      Di seguito rispondo alle sue domande:
      1) Colonna 2: nel suo caso non deve compilare questo campo dato che la ristrutturazione si riferiscono all’anno 2018;
      2) Colonna 3: Se l’intervento di ristrutturazione riguarda parti condominiali (cioé è stato effettuato su condominio e le spese sono state ripartite tra i condomini) deve inserire il codice fiscale del condomonio. In caso contrario non deve indicare nulla.
      Buona giornata,
      Devid

  • buongiorno a tutti, mi riallaccio all’argomento.
    ho iniziato i lavori nel 2017 e terminati nel 2018. quest anno ho compilato la dichiarazione come segue:

    ai righi E41 ed E42 ho inserito anno, numero rata (2 per lavori 2017 e 1 per 2018), importo, numero ordine immobile, ma ho rimenticato di inserire la colonna 4, con la voce 1 che indica che i lavori riguardano lo stesso intervento di ristrutturazione effettuato in più anni.

    è necessario procedere ad una correzione?
    e se si, qual’è il modo migliore? redditi correttivo online o 730 correttivo con CAF?

    grazie mille a tutti

    • Buongiorno Vincenzo,
      In base alle istruzioni fonite dall’Agenzia delle Entrate la colonna 4 va compilata inserendo il codice 1 nell’ipotesi in cui le spese relative ad un singolo intervento siano state sostenute in più anni. Nel suo caso se non ha fornito tale informazione in sede di compilazione le consiglio di provedere a modificare il suo 730/2019. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che chi ha già inviato la propria dichiarazione dei redditi precompilata e si sia accorto di aver commesso un errore ha tempo tra il 28 maggio ed il 20 giugno per annullare il modello 730 già inviato e trasmetterne uno nuovo tramite l’apposita applicazione web. Dato che tale scadenza è stata superata può ugualmente correggere la sua dichiarazione dei redditi già inviata rivolgendosi al CAF o ad un intermediario abilitato che provvederanno a presentare un 730 integrativo (scadenza presentazione integrativo 730: entro il 25 ottobre).
      Buona giornata,
      Devid

  • Sono proprietaria di un immobile , no condominio.
    Nel 2018 ho fatto un primo bonifico (anticipo) per cambio finestre e nel 2019 il secondo bonifico per l’installazione delle stesse
    Nel 7730 pre compilato non sono riportate automaticamente le spese sostenute nel quadro E61 ma nel riepilogo in allegato al 730 mi riporta la presenza dei due bonifici col msg che il dato non è stato utilizzato nella compilazione
    Perché?
    Posso inserirlo personalmente?
    Essendo un ricambio finestre per risparmio energetico nel quadro E61 – tipo intervento il codice da utilizzare è: “1” oppure “12”
    Nel quadro 4 (rigo E61) il codice è “1”?
    Grazie

    • Buonasera Carmela,
      Molto probabilmente il quadro dei redditi corrispondente non risulta compilato in quanto il bonifico relativo a lavori attinenti il risparmio energetico può riferirsi a varie tipologie di intervento. Spetta pertanto al contribuente la corretta indicazione in dichiarazione. Ciò detto le confermo che dall’anno d’imposta 2018 gli interventi relativi all’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi vanno indicati con il codice 12 (su colonna 1 “Tipo di Intervento”).
      Saluti,
      Devid

  • Buonasera a tutti. Ho il seguente quesito da porre per la giusta compilazione del precompilato 730/20.
    Nel 2019 ho acquistato e fatto installare da una Sas (società di persone) il condizionatore, senza alcun intervento di ristutturazione sul mio immobile. Ho effettuato il bonfico parlante come RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA. Se non ho capito male devo indicare tale somma nel rigo E41 indicando i dati in mio possesso. Non mi è però chiaro nel campo CODICE FISCALE cosa devo inserire. Se la partita iva del venditore (essendo società di persone) oppure lasciare il campo in bianco. In ogni caso va compilato anche il rigo E51. Grazie per chi mi vorrà aiutare. Fulvio

  • Buongiorno. Nel 2018 ho sostituito la caldaia con una a condensazione ed ho inserito la detrazione nel rigo E57 nel 730 2019.
    Credo di aver commesso un errore in quando penso andasse nel rigo E61. Visto che la detrazione è sempre del 50% su entrambi
    i righi, come mi comporto nella prossima dichiarazione ? Lascio sempre in E57 o correggo in E61 ? Grazie.

  • Buonasera, chiedo per avere un chiarimento sull’inserimento per la detrazione al 50. Anno 2019 ho effettuato lavori di ristrutturazione (tetto, si tratta di un piccolo condominio di corte ma senza CF, ognuno di noi ha avuto la sua fattura) e nello stesso anno dopo la ristrutturazione ho acquistato i clima. La ristrutturazione mi sembra di aver capito vada inserita nel rigo e41 e collegata con dati del e 51, correggetemi se sbaglio. Inoltre avendo fattura acconto, fattura saldo ditta e fattura geometra della cila devo inserirli in un unico rigo o seguire e41 e42 ecc.? Altra domanda, nella colonna codice fiscale devo inserire il mio , quello di chi mi ha fatto i lavori o lasciarlo vuoto ? Ultima domanda , i clima avendoli pagati sempre con bonifico con la stessa dicitura art 16 dpr 917 in che rigo vanno inseriti e come ? la fattura dell installazione invece è stata pagata in contanti con relativa quietanza a mano immagino che quest ultima non sia detraibile.
    Grazie a tutti in anticipo.

  • Mi scusi, Dottore, per le DETRAZIONI FISCALI per acquisto CALDAIA a CONDENSAZIONE nel 2019, alla COLONNA 1 del RIGO E61 (E41 e E42 sono GIÀ OCCUPATE da ALTRE DETRAZIONI fatte nel 2012), che NUMERO devo INSERIRE (il 13?) per la DETRAZIONE al 65?
    GRAZIE.
    CORDIALITÀ
    Nunzio CARUSO

  • Buon giorno, nel 2019 ho cambiato la caldaia acquistandola a condensazione A+. Mi è stata fatta tutta la pratica all’ente ENEA. E’ giusto indicare l’importo della caldaia nel 730 rigo E61 tipo intervento codice 13?

By Devid Alloisi