Detrazioni Spese Mediche 730 2020: importo, limiti e tipologia spese

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La normativa fiscale riconosce al contribuente il diritto di portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi 730/2020 e Unico Redditi Persone Fisiche 2020 le spese mediche e sanitarie sostenute nel corso dell’ultimo periodo d’imposta 2019.

È detraibile dall’imposta lorda IRPEF l’importo pari al 19% delle spese mediche sostenute nel corso dell’anno per la parte di spesa eccedente € 129,11 (franchigia).

Dal 1° gennaio 2020 le spese mediche e sanitarie devono essere pagate con strumenti di pagamento tracciabili (pagamento pos, carte di credito, assegni bancari, ecc.) pena l’indetraibilità del costo sostenuto.

Si ricorda che, per quest’anno, la scadenza per la presentazione del modello 730 è fissata per il 30 settembre 2020. In particolare, dal 5 maggio i contribuenti possono visualizzare la precompilata, disponibile in visione sul sito dedicato dell’Agenzia delle Entrate, e a partire dal 14 maggio 2020 è possibile accettarla o integrarla.


DETRAZIONI SPESE MEDICHE 2020: A CHI SPETTA

I contribuenti che hanno sostenuto spese mediche e sanitarie nel corso del periodo d’imposta hanno diritto a portarsi in detrazione il 19% della spesa. In particolare, occorre rispettare i seguenti requisiti:

  • TIPOLOGIA SPESA: La spesa sostenuta dal contribuente deve rientrare tra le spese mediche e sanitarie per le quali è prevista la detrazione a norma di legge;
  • TITOLARE SPESA: La detrazione spetta per le spese mediche effettivamente sostenute dal soggetto a cui sono intestate, in applicazione del principio di cassa. Si deve tener presente delle seguenti eccezioni:
    • le spese mediche sostenute a favore di persone fiscalmente a carico portate lo stesso in detrazione dal contribuente anche se intestate a quest’ultimo;
    • le spese mediche relative a persona deceduta possono essere portate in detrazione dagli eredi se sostenute dopo il decesso della persona anche se non era fiscalmente a carico.
  • MODALITA’ DI PAGAMENTO: In relazione a come pagare le spese mediche è necessario fare attenzione alle seguenti precisazioni:
    • Per l’ultimo periodo d’imposta (2019) le spese mediche possono essere state pagate indistintamente tramite contante o sistemi di pagamento atti a garantire la tracciabilità dell’operazione.
    • A partire dal periodo d’imposta 2020 tutte le spese mediche e sanitarie devono essere pagate tramite strumenti tracciabili (carte di credito e di debito, assegni bancari, carte prepagate o altri sistemi di pagamento tracciabile previsti dalla normativa);
    • Un’unica eccezione al requisito della tracciabilità finanziaria dei pagamenti riguarda
      • le spese sostenute per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici
      • e le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o private accreditate con il SSN (Servizio Sanitario Nazionale),
      • che possono continuare ad essere pagate tramite contante.
  • DOCUMENTI: Le spese mediche e sanitarie sostenute dal contribuente devono risultare da apposita documentazione fiscale (fattura, ricevuta, ecc.).

Circolare 14.06.2001 n. 55, risposta 1.2.4.

Le spese mediche intestate al genitore e sostenute per il figlio, che nel corso dell’anno ha percepito redditi superiori al limite previsto per essere considerato a carico, non danno diritto alla detrazione. Come ribadito dall’Agenzia delle Entrate, questa fattispecie di indetraibilità vale:

  • sia per la persona che ha sostenuto l’onere.
  • sia per la persona che ha beneficiato della prestazione.

 


DETRAZIONI SPESE MEDICHE 2020: QUALI SPESE

Tutte le spese sanitarie possono essere distinte in 3 categorie principali in funzione dei limiti, importi e franchigia, ovvero:

  1. Le spese sanitarie in senso stretto, ossia le spese mediche sostenute direttamente dal contribuente per le quali è riconosciuta la detrazione del 19% per la parte eccedente € 129,11 – Compilazione Modello 730 Rigo E1. Si considerano la seguente tipologia di spese:
    • prestazioni chirurgiche;
    • analisi, indagini radioscopiche, ricerche e applicazioni;
    • prestazioni specialistiche;
    • acquisto o affitto di protesi sanitarie;
    • prestazioni rese da un medico generico (comprese le prestazioni rese per visite e cure di medicina omeopatica);
    • ricoveri collegati a una operazione chirurgica o a degenze. In caso di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza e ricovero, la detrazione non spetta per le spese relative alla retta di ricovero e di assistenza, ma solo per le spese mediche che devono essere separatamente indicate nella documentazione rilasciata dall’Istituto (nel caso di ricovero di anziano disabile portatore di handicap vedere le istruzioni del rigo E25);
    • acquisto di medicinali;
    • spese relative all’acquisto o all’affitto di dispositivi medici (ad esempio apparecchio per aerosol o per la misurazione della pressione sanguigna) purché dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico che deve essere contrassegnato dalla marcatura CE (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 20/E del 13/05/2011);
    • spese relative al trapianto di organi;
    • importi dei ticket pagati, se le spese sopraelencate sono state sostenute nell’ambito del Servizio sanitario nazionale.
  2. È possibile fruire della detrazione d’imposta del 19% anche per le spese di assistenza specifica sostenute in relazione a
    • assistenza infermieristica e riabilitativa (per es. fisioterapia, kinesiterapia, laserterapia ecc.);
    • prestazioni rese da personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
    • prestazioni rese da personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
    • prestazioni rese da personale con la qualifica di educatore professionale;
    • prestazioni rese da personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
    • Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono detraibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012)

  3. Le spese sanitarie sostenute per i familiari non fiscalmente a carico, soltanto però se affetti da patologie le cui cure sono esenti da ticket. La detrazione risulta pari al 19% delle spese correlate a queste patologie e fino al limite massimo annuo di euro 6.197, 48 – Compilazione Modello 730 Rigo E2. 
  4. Le spese sanitarie sostenute per disabili. La detrazione risulta pari al 19% delle spese sostenute, senza limiti di importo – Compilazione Modello 730 Rigo E3. Consideriamo all’interno di questa categoria anche
    • Spese per l’acquisto di auto – Compilazione Modello 730 Rigo E4;
    • Spese per l’acquisto di cani da guida – Compilazione Modello 730 Rigo E5.

 


DETRAZIONI SPESE MEDICHE 2020: SPESE MEDICHE E ASSISTENZA PERSONE CON DISABILITA’

RIGO E25 – Sono detraibili al 19% le spese mediche generiche e di quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone con disabilità.

Le spese indicate in questo rigo possono essere portate in detrazione anche se sostenute in favore di familiari non fiscalmente a carico: coniuge; generi e nuore; figli, compresi quelli adottivi suoceri e suocere; discendenti dei figli; fratelli e sorelle (anche unilaterali); genitori (compresi quelli adottivi); nonni e nonne.

Le spese di assistenza specifica sostenute dalle persone con disabilità sono quelle relative a:

  • assistenza infermieristica e riabilitativa;
  • personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona;
  • personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
  • personale con la qualifica di educatore professionale;
  • personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.

Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali sopraelencate sono deducibili anche senza una specifica prescrizione da parte di un medico, a condizione che dal documento attestante la spesa risulti la figura professionale e la prestazione resa dal professionista sanitario (circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 19/E del 1° giugno 2012).

Le spese sanitarie per l’acquisto di medicinali sono deducibili se certificate da fattura o scontrino fiscale (c.d. “scontrino parlante”), in cui devono essere specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario.


DETRAZIONI SPESE MEDICHE 2020: CARATTERISTICHE DOCUMENTI

Sebbene la maggior parte delle spese mediche confluiscono direttamente sul Modello 730 precompilato tuttavia è bene precisare che la documentazione deve essere conservata ai fini di eventuali accertamenti da parte dell’Autorità Fiscale fino al 5° anno successivo al termine di presentazione della dichiarazione dei redditi cui tali spese si riferiscono.

In particolare,

  • Acquisto Farmaci e Medicinali – Va conservato lo scontrino fiscale o fattura da cui si evinca inequivocabilmente
    • Natura del prodotto (farmaco, medicinale, omeopatico)
    • Qualità del prodotto (codice alfanumerico del farmaco)
    • Quantità del prodotto
    • Codice Fiscale del contribuente
  • Spese mediche generiche – Va conservata la ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico o il ticket nell’ipotesi la prestazione medica sia resa direttamente dal servizio sanitario nazionale.
  • Prestazioni sanitarie specialistiche – Si tratta di quelle prestazioni sanitarie rese da medici specializzati (ad esempio, la visita cardiologica effettuata dal medico specializzato in cardiologia). Occorre conservare la ricevuta fiscale o fattura emessa dal medico dalla quale emerga chiaramente che si tratta di una prestazione sanitaria specialistica e non una prestazione non sanitaria.
  • Acquisto Prodotti Omeopatici – Si tratta di prodotti considerati medicinali e a questi sono equiparati. Sono definiti in base al d.lgs 219/2006 come “quelli ottenuti mediante un processo descritto dalla farmacopea europea o in sua assenza dalle farmacopee ufficiali degli stati membri”. Occorre conservare lo scontrino fiscale o fattura da cui si evincano le medesime informazioni richieste per l’acquisto dei farmaci/medicinali.
  • Acquisto Dispositivi Medici – Stiamo parlando di una vasta gamma di prodotti che vanno dalle classiche siringhe ai pannolini per neonati. Proprio per questo motivo dal punto di vista fiscale la generica dicitura “dispositivo medico” sullo scontrino fiscale non consente la detrazione della relativa spesa ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c) del TUIR, (cfr, risoluzione n. 253 del 2009). A tal fine si precisa che per i dispositivi medici il contribuente ha diritto alla detrazione qualora:
    • a. dallo scontrino fiscale o dalla fattura appositamente richiesta risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico;
    • b. è in grado di comprovare per ciascuna tipologia di prodotto per il quale si chiede la detrazione che la spesa sia stata sostenuta per dispositivi medici contrassegnati dalla marcatura CE che ne attesti la conformità alle direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE.

    Un trattamento particolare vale per i dispositivi medici “su misura”, fabbricati appositamente per un determinato paziente, quali le protesi dentarie e i plantari. Oltre allo scontrino o fattura dai quali risultino il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico, è richiesta, in luogo della marcatura CE, l’indicazione di conformità al D. Lgs. n. 46 del 24 febbraio 1997


DETRAZIONI Spese Mediche 2020: SPESE MEDICHE SOSTENUTE ALL’ESTERO

Le spese mediche sostenute all’estero possono essere portate in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi: godono dello stesso trattamento di favore così come le spese mediche sostenute in Italia.

Anche per le spese mediche sostenute all’estero deve essere conservata a cura del dichiarante la documentazione debitamente quietanzata.

Si ricorda che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero sia pure per motivi di salute non possono essere computate tra quelle che danno diritto alla detrazione in quanto non sono spese sanitarie.

QUESTIONE LINGUA – Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata da una traduzione in italiano. In particolare, viene operata la seguente distinzione:

  • se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta (per i contribuenti aventi domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano non è necessaria la traduzione se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco);
  • se è redatta in una lingua diversa da quelle indicate va corredata da una traduzione giurata;
  • la documentazione sanitaria straniera eventualmente redatta in sloveno può non essere corredata da una traduzione italiana, se il contribuente, residente nella Regione Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena.

 

 


DETRAZIONI Spese Mediche 2020: SPESE ESCLUSE

Non danno diritto alla detrazione le seguenti spese mediche:

  • le spese per visite e interventi di chirurgia estetica se tali fattispecie non siano conseguenti ad incidenti, malattie o malformazioni congenite;
  • le spese mediche risarcite dal danneggiante o da altri per suo conto, nel caso di danni alla persona arrecati da terzi;
  • le spese sanitarie rimborsate a fronte di contributi per assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o ente pensionistico o dal contribuente a enti o casse con fine esclusivamente assistenziale, sulla base di contratti, accordi o regolamenti aziendali, e che, fino all’importo complessivo di 3.615,20 euro, non hanno contribuito a formare il reddito imponibile di lavoro dipendente. La presenza di questi contributi è segnalata al punto 441 della Certificazione Unica. Se nel punto 442 della Certificazione Unica viene indicata la quota di contributi sanitari che, essendo superiore al limite di 3.615,20 euro, ha concorso a formare il reddito, le spese sanitarie eventualmente rimborsate possono, invece, essere indicate proporzionalmente a tale quota. Nella determinazione della proporzione si deve tener conto anche di quanto eventualmente riportato nel punto 575 e/o 585 della Certificazione Unica 2020.
AVVERTENZA:
Conferiscono il diritto alla detrazione, invece, quelle spese rimaste a carico del contribuente, come per esempio:

  • le spese sanitarie rimborsate per effetto di premi di assicurazioni sanitarie da lui versati (per i quali non spetta la detrazione d’imposta del 19 per cento);
  • le spese sanitarie rimborsate sulla base di assicurazioni sanitarie stipulate dal datore di lavoro o ente pensionistico o pagate direttamente dallo stesso con o senza trattenuta a carico del dipendente. L’esistenza di premi versati dal datore di lavoro o dal dipendente per queste assicurazioni è segnalata al punto 444 della Certificazione Unica.

 

Altresì non sono detraibili le seguenti spese sostenute dal contribuente anche se indicate all’interno della fattura o dello scontrino fiscale emesso dalla farmacia:

  • Integratori Alimentari – L’Agenzia delle Entrate ha precisato con la risoluzione n. 256/E del 2008 che “Gli integratori alimentari vengono somministrati, sostanzialmente, per cure dirette ad ottimizzare gli apporti nutrizionali e a migliorare le condizioni fisiologiche, senza per questo essere considerati dei medicinali. In ragione della loro composizione, gli integratori si qualificano, infatti, come prodotti appartenenti all’area alimentare”. Per tale ragione queste spese non sono detraibili.
  • Prodotti Parafarmaci – Le spese sostenute dal contribuente per l’acquisto di parafarmaci non può essere equiparata fiscalmente all’acquisto di medicinali in senso stretto, come stabilito dall’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n.396 del 2008, e conseguentemente non costituiscono oggetto di detrazione.

devid alloisi commercialista grosseto siana perugia

1 comment

  • volevo sapere il limite Maximo detraibile delle spese per Interventi in strutture Private- considerato il omento attuale , dove e bloccato la cura egli interventi su patologie diverse dal Covid- 19. Come oculistica, ortopedica, e varie, Grazie .

By Devid Alloisi