Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio e Autocertificazione: quali sono le differenze tra i due modelli? A cosa servono e quando devono essere presentati questi documenti?
Nella realtà quotidiana, sopratutto quando si ha a che fare con le pubbliche amministrazioni, capita spesso che ci venga richiesta di compilare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione. In alcuni casi poi, è possibile anche che ci venga richiesto di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ma a cosa servono questi documenti e quando devono essere predisposti?
In questo articolo proveremo a fornire ai nostri lettori un quadro informativo sufficientemente completo attorno a questi due documenti, introducendo dapprima il discorso sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione (comunemente denominate autocertificazioni) per passare quindi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.
AUTOCERTIFICAZIONE: COS’è, QUANDO SERVE, COME SI FA E CHI PUò FARLA
COS’E’ – L’Autocertificazione o Dichiarazione Sostitutiva di Autocertificazione è una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.
QUANDO SERVE – In particolare, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:
- Dati anagrafici e di stato civile
- Nascita
- Residenza
- Cittadinanza
- Godimento dei diritti politici
- Stato civile
- Esistenza in vita
- Nascita dei figli
- Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
- Maternità
- Paternità
- Separazione o comunione dei beni
- Stato di famiglia
- Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile
- Titoli di studio e qualifiche professionali
- Titolo di studio
- Qualifica professionale
- Esami sostenuti
- Titolo di specializzazione
- Titolo di abilitazione
- Titolo di aggiornamento
- Titolo di qualificazione tecnica
- Titolo di formazione
- Situazione economica – fiscale e reddituale
- Reddito
- Situazione economica
- Assolvimento obblighi contributivi
- Possesso e numero di codice fiscale
- Possesso e numero di partita IVA
- Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria
- Vivere a carico
- Posizione giuridica
- Legale rappresentante
- Tutore
- Curatore
- Non aver riportato condanne penali
- Altri dati
- Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
- Posizione agli effetti degli obblighi militari
- Stato di disoccupazione
- Qualità di pensionato e categoria di pensione
- Qualità di casalinga
- Qualità di studente
- Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali
LIMITI – E’ importante precisare che in nessun caso è possibile autocertificare:
- i certificati sanitari e veterinari,
- i certificati di conformità CE,
- infine, i certificati di marchi e brevetti.
COME SI FA – L’Autocertificazione o Dichiarazione Sostitutiva di Autocertificazione è presentata in carta semplice, firmata dall’interessato sotto la propria responsabilità, senza autentica di firma e senza bollo. Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax.
CHI PUO’ FARLA – Possono sottoscrivere e presentare l’autocertificazione o la Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione:
- I cittadini italiani;
- I cittadini della Comunità Europea;
- I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani;
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO: COS’è, QUANDO SERVE E CHI PUò FARLA
COS’E’ – La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà costituisce un atto, appunto, sostitutivo di un atto notorio tramite il quale vengono attestati tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.
In pratica, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha ad oggetto tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000.
DIFFERENZA TRA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
E ATTO NOTORIO
Per atto notorio, o atto di notorietà, s’intende un atto di natura pubblica necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali.
Dunque, è un documento scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale che può essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale.
La dichiarazione è resa sotto giuramento da due attestanti maggiorenni, muniti di documento in corso di validità e nel pieno esercizio dei propri diritti civili, i quali giurano di essere consapevoli della responsabilità morale e giuridica che assumono con tale deposizione.
QUANDO SERVE – La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata quando un soggetto deve entrare in contatto, instaurando un rapporto, con le Pubbliche Amministrazioni nonché con i gestori di Servizi Pubblici.
Se, a fronte della sussistenza dei presupposti per accoglierla, il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico non accetta l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allora lo stesso incorre nella violazione dei doveri d’ufficio.
COME SI COMPILA – La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come già ribadito, deve essere presentata agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi interessati osservando le seguenti regole:
- il documento deve essere sottoscritto personalmente dall’interessato;
- su carta libera con applicazione di marca da bollo;
- in presenza dell’addetto pubblico dipendente ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
- tramite invio telematico, sottoscrivendola mediante la firma digitale ovvero con l’uso della carta di identità elettronica, quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico.
In base al dettato normativo di cui all’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 va precisato che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e, ai fini degli usi consentiti dalla legge, i soggetti interessati possono optare usufruire direttamente dei moduli predisposti dalle singole amministrazioni per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.
CHI PUO’ PRESENTARLA – Possono presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i seguenti soggetti:
-
I cittadini italiani
-
I cittadini della Comunità Europea
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Per quanto concerne, invece, i cittadini extracomunitari è ammessa autocertificazione solo a due condizioni:
-
Il possesso della residenza italiana;
-
La dichiarazione di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani.
-
LIMITI – Come già osservato per le autocertificazioni, anche in questo caso non possono costituire oggetto di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:
- i certificati sanitari e veterinari,
- i certificati di conformità CE,
- infine, i certificati di marchi e brevetti.
Si specifica, inoltre, che non sono tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i seguenti soggetti:
-
Privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private);
-
Tribunali.
RESPONSABILITA’ DEL SOTTOSCRITTORE – E’ importante chiudere il quadro informativo facendo riferimento al regime sanzionatorio previsto in caso di dichiarazioni false o mendaci. Quando si sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà si dichiara infatti:
«consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000»
A tal fine, la falsa dichiarazione, oltre a far decadere i benefici eventualmente conseguiti, comporta l’applicazione di sanzioni penali: ai sensi dell’art. 483 è prevista la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Se la falsità riguarda attestazioni in atti relativi allo stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.
Puoi scaricare i modelli qui sotto:
- AUTOCERTIFICAZIONE:
- DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’:
Per eredità con immobile andrebbe bene la dichiarazione sostitutiva o no? grazie