Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà e Autocertificazione: differenze

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Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio e Autocertificazione: quali sono le differenze tra i due modelli? A cosa servono e quando devono essere presentati questi documenti?

Nella realtà quotidiana, sopratutto quando si ha a che fare con le pubbliche amministrazioni, capita spesso che ci venga richiesta di compilare un’autocertificazione o dichiarazione sostitutiva di autocertificazione. In alcuni casi poi, è possibile anche che ci venga richiesto di sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio. Ma a cosa servono questi documenti e quando devono essere predisposti?

In questo articolo proveremo a fornire ai nostri lettori un quadro informativo sufficientemente completo attorno a questi due documenti, introducendo dapprima il discorso sulle dichiarazioni sostitutive di autocertificazione (comunemente denominate autocertificazioni) per passare quindi alle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà.


AUTOCERTIFICAZIONE: COS’è, QUANDO SERVE, COME SI FA E CHI PUò FARLA

COS’E’ – L’Autocertificazione o Dichiarazione Sostitutiva di Autocertificazione è una semplice dichiarazione firmata dal cittadino, senza firma autenticata e senza bollo, che sostituisce i certificati e documenti richiesti dalle amministrazioni pubbliche e dai gestori dei servizi pubblici.

QUANDO SERVE – In particolare, ai sensi dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 con la dichiarazione sostitutiva di certificazione si possono autocertificare:

  1. Dati anagrafici e di stato civile
    • Nascita
    • Residenza
    • Cittadinanza
    • Godimento dei diritti politici
    • Stato civile
    • Esistenza in vita
    • Nascita dei figli
    • Morte del coniuge, del genitore, del nonno, del figlio, del nipote
    • Maternità
    • Paternità
    • Separazione o comunione dei beni
    • Stato di famiglia
    • Tutte le annotazioni contenute nei registri di stato civile 
  2. Titoli di studio e qualifiche professionali
    • Titolo di studio
    • Qualifica professionale
    • Esami sostenuti
    • Titolo di specializzazione
    • Titolo di abilitazione
    • Titolo di aggiornamento
    • Titolo di qualificazione tecnica
    • Titolo di formazione
  3. Situazione economica – fiscale e reddituale
    • Reddito
    • Situazione economica
    • Assolvimento obblighi contributivi
    • Possesso e numero di codice fiscale
    • Possesso e numero di partita IVA
    • Tutti i dati contenuti nell’anagrafe tributaria
    • Vivere a carico
  4. Posizione giuridica
    • Legale rappresentante
    • Tutore
    • Curatore
    • Non aver riportato condanne penali
  5. Altri dati
    • Iscrizione in albi o elenchi tenuti dalle Pubbliche Amministrazioni
    • Posizione agli effetti degli obblighi militari
    • Stato di disoccupazione
    • Qualità di pensionato e categoria di pensione
    • Qualità di casalinga
    • Qualità di studente
    • Iscrizione ad associazioni o formazioni sociali

LIMITI – E’ importante precisare che in nessun caso è possibile autocertificare:

  • i certificati sanitari e veterinari,
  • i certificati di conformità CE,
  • infine, i certificati di marchi e brevetti.

COME SI FA – L’Autocertificazione o Dichiarazione Sostitutiva di Autocertificazione è presentata in carta semplice, firmata dall’interessato sotto la propria responsabilità, senza autentica di firma e senza bollo. Può essere presentata da un’altra persona o essere inviata per posta o via fax.

CHI PUO’ FARLA – Possono sottoscrivere e presentare l’autocertificazione o la Dichiarazione sostitutiva di autocertificazione:

  • I cittadini italiani;
  • I cittadini della Comunità Europea;
  • I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani;

 


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIO: COS’è, QUANDO SERVE E CHI PUò FARLA

COS’E’ – La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà costituisce un atto, appunto, sostitutivo di un atto notorio tramite il quale vengono attestati tutte le altre qualità personali, le situazioni e i fatti a conoscenza dell’interessato, e non contenute nell’elenco precedente delle dichiarazioni sostitutive di certificazione.

In pratica, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ha ad oggetto tutti i documenti diversi da quelli che possono essere autocertificati, ai sensi dell’art. 46, D.P.R. n. 445/2000.

DIFFERENZA TRA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’

E ATTO NOTORIO

Per atto notorio, o atto di notorietà, s’intende un atto di natura pubblica necessario per dimostrare determinati fatti, stati o qualità personali.

Dunque, è un documento scritto e formato innanzi ad un pubblico ufficiale che può essere un notaio o un cancelliere presso un tribunale.

La dichiarazione è resa sotto giuramento da due attestanti maggiorenni, muniti di documento in corso di validità e nel pieno esercizio dei propri diritti civili, i quali giurano di essere consapevoli della responsabilità morale e giuridica che assumono con tale deposizione.

QUANDO SERVE – La dichiarazione sostitutiva di atto notorio può essere utilizzata quando un soggetto deve entrare in contatto, instaurando un rapporto, con le Pubbliche Amministrazioni nonché con i gestori di Servizi Pubblici.

Se, a fronte della sussistenza dei presupposti per accoglierla, il pubblico ufficiale o il funzionario dell’ufficio pubblico non accetta l’autocertificazione o la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, allora lo stesso incorre nella violazione dei doveri d’ufficio.

COME SI COMPILA – La dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, come già ribadito, deve essere presentata agli organi della pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi interessati osservando le seguenti regole:

  • il documento deve essere sottoscritto personalmente dall’interessato;
  • su carta libera con applicazione di marca da bollo;
  • in presenza dell’addetto pubblico dipendente ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore;
  • tramite invio telematico, sottoscrivendola mediante la firma digitale ovvero con l’uso della carta di identità elettronica, quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico.

In base al dettato normativo di cui all’art. 48 del D.P.R. n. 445/2000 va precisato che le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono e, ai fini degli usi consentiti dalla legge, i soggetti interessati possono optare usufruire direttamente dei moduli predisposti dalle singole amministrazioni per la redazione delle dichiarazioni sostitutive.

CHI PUO’ PRESENTARLA – Possono presentare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i seguenti soggetti:

  • I cittadini italiani
  • I cittadini della Comunità Europea
  • Per quanto concerne, invece, i cittadini extracomunitari è ammessa autocertificazione solo a due condizioni:
    1. Il possesso della residenza italiana;
    2. La dichiarazione di stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da soggetti pubblici e privati italiani.

LIMITI – Come già osservato per le autocertificazioni, anche in questo caso non possono costituire oggetto di  dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà:

  • i certificati sanitari e veterinari,
  • i certificati di conformità CE,
  • infine, i certificati di marchi e brevetti.

Si specifica, inoltre, che non sono tenuti ad accettare la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà i seguenti soggetti:

  • Privati (banche, assicurazioni, notai e aziende private);
  • Tribunali.

RESPONSABILITA’ DEL SOTTOSCRITTORE – E’ importante chiudere il quadro informativo facendo riferimento al regime sanzionatorio previsto in caso di dichiarazioni false o mendaci. Quando si sottoscrive una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà si dichiara infatti:

«consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni  non veritiere, di formazione o uso di atti falsi , richiamate dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000»

A tal fine, la falsa dichiarazione, oltre a far decadere i benefici eventualmente conseguiti, comporta l’applicazione di sanzioni penali: ai sensi dell’art. 483 è prevista la reclusione fino a due anni chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità. Se la falsità riguarda attestazioni in atti relativi allo stato civile la reclusione non può essere inferiore a tre mesi.


Puoi scaricare i modelli qui sotto:

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By Devid Alloisi