Ecobonus al 110 e sconto in fattura: a chi spetta e per quali lavori

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Il Decreto Legge n.34/2020 – Decreto Rilancio Italia – introduce ai sensi dell’art. 119 una super detrazione al 110% per gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nella disciplina dell’Ecobonus 2020 effettuati su abitazioni principali a partire dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.

L’obiettivo della norma è quello di coprire integralmente i costi sostenuti dai contribuenti che intendono riqualificare da un punto di vista energetico gli immobili di cui sono titolari.

Le principali novità riguardano la super detrazione al 110% e la possibilità dello sconto in fattura immediato o la cessione del credito d’imposta a banche e istituti di credito (e imprese esecutrici).

In questo articolo, illustreremo nel dettaglio i seguenti aspetti:

  • Tipologia degli interventi compresi dall’Ecobonus 110%;
  • Requisiti oggettivi e soggettivi da rispettare per usufruire dell’agevolazione fiscale;
  • Documentazione obbligatoria richiesta;
  • Come funziona lo sconto in fattura e la cessione del credito d’imposta.

 


ECOBONUS AL 110: QUALI INTERVENTI SONO COMPRESI

[Art. 119, comma 1] – Il Decreto Rilancio individua 3 macro tipologie di interventi di risparmio energetico ai quali si applica la super detrazione del 110%:

  1. REALIZZAZIONE CAPPOTTO TERMICO
    • OGGETTO: Interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo;
    • MATERIALI: materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;
    • DETRAZIONE: la detrazione di 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 60.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.
  2. SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SU CONDOMINI
    • OGGETTO: Interventi sulle parti comuni degli edifici finalizzati alla sostituzione dei vecchi impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-cogenerazione;
    • DETRAZIONE: La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  3. SOSTITUZIONE IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE SU EDIFICI UNIFAMILIARI
    • OGGETTO: Interventi sugli edifici unifamiliari per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
      invernale esistenti (ad esempio, la vecchia caldaia) con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro-cogenerazione;
    • DETRAZIONE: La detrazione del 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.
[Art. 119, co. 2] – Il secondo comma stabilisce che la super detrazione al 110% si applica a tutti i lavori di riqualificazione energetica a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti sopra indicati (disciplinati dal comma 1), e quindi anche a:

  • sostituzione di serramenti ed infissi;
  • schermature solari e chiusure oscuranti;
  • caldaie a biomassa;
  • caldaie a condensazione di classe A;
  • lavori di riqualificazione globale dell’edificio.

In pratica, la super detrazione al 110% viene riconosciuto anche in relazione a questi lavori se effettuati insieme alla realizzazione del cappotto termico o la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato ad alta efficienza energetica.

[Art. 119, comma 3] – Il terzo comma che tutti gli interventi di riqualificazione energetica effettuati (sia gli interventi c.d. trainanti indicati al 1° comma e sia gli interventi c.d. secondari specificati al 2° comma) devono garantire:

  • il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio,
  • ovvero, dove se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta,
  • da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

 


ECOBONUS AL 110: IMPIANTI FOTOVOLTAICI E COLONNINE DI RICARICA PER AUTO ELETTRICHE

Il Decreto Rilancio estende, inoltre, la super detrazione al 110% anche a:

  • Realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi accumulatori, nel limite di spesa non superiore a 48.000 euro, 2.400 euro per Kw di potenza nominale dell’impianto. In questo caso però è previsto il vincolo di cedere ad una GSE l’energia prodotta e non consumata;
  • Interventi finalizzati all’installazione di colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

In entrambi i casi la super detrazione al 110 viene riconosciuta se i lavori sono effettuati in abbinamento alla realizzazione del cappotto termico o la sostituzione del vecchio impianto di climatizzazione invernale con un impianto centralizzato ad alta efficienza energetica.


ECOBONUS AL 110: chi puo’ usufruire (requisiti soggettivi)

[Art. 119, comma 9] – In relazione agli interventi ecobonus sopra indicati la super detrazione del 110% viene riconosciuta se i lavori vengono effettuati da:

  • Condomìni;
  • Persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità
    immobiliari unifamiliari adibite ad abitazione principale;
  • Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  • Cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci.

 


ECOBONUS AL 110: DOCUMENTI OBBLIGATORI

In relazione alla documentazione da predisporre obbligatoriamente si ritiene di poter affermare che valgano le medesime regole già definite in tema di detrazioni Ecobonus. A tal proposito è necessario dotarsi di:

  • dichiarazione di conformità rilasciata dal direttore dei lavori o da un tecnico abilitato, in cui si certifica che l’intervento realizzato è conforme ai requisiti tecnici richiesti;
  • scheda informativa sugli interventi realizzati;
  • attestato di prestazione energetica (APE).

 


ECOBONUS AL 110: SCONTO IN FATTURA E CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA

L’art. 121 del Decreto Rilancio riconosce ai contribuenti che hanno realizzato interventi ecobonus, come precedentemente elencati, la possibilità di optare, in luogo della detrazione fiscale al 110%, alternativamente:

  1. SCONTO IN FATTURA: si tratta di un contributo diretto anticipato dall’impresa esecutrice dei lavori di efficientamento energetico dell’edificio che si sostanzia sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto. L’impresa che ha effettuato gli interventi recupererà la somma dovuta sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  2. CESSIONE CREDITO D’IMPOSTA A TERZI: è possibile trasformare l’importo corrispondente alla detrazione fiscale spettante in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Entrambe le opzioni sopra esposte mirano ad incentivare i contribuenti ad efficientare le rispettive abitazioni senza sostenere alcun costo iniziale dal momento che il corrispettivo verrebbe integralmente scontato dall’impresa o dall’istituto di credito.

 

 

1 comment

  • Buongiorno, vorrei realizzare un cappotto termico, significando che vivo in un condominio, pertanto volevo sapere se può essere fattibile lasciarlo fare tutto all’impresa e non spendere una lira in quanto la stessa impresa penserebbe a fare i lavori compreso il materiale.

By Devid Alloisi