Erogazioni Liberali COVID-19: detrazioni e deduzioni

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Il D.L. n. 18/2020 “Decreto Cura Italia” introduce speciali detrazioni e deduzioni riconosciute in relazione alle erogazioni liberali effettuate nel corso dell’anno 2020 per sostenere finanziariamente gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza sanitaria da COVID 19 altrimenti detto coronavirus.

In sintesi la nuova agevolazione fiscale prevede:

  • le persone fisiche e gli enti commerciali spetta una detrazione pari al 30% dalle imposte sui redditi;
  • i titolari di redditi d’impresa spetta la deduzione dell’intera erogazione/donazione effettuata.

 


EROGAZIONI LIBERALI SPECIALI COVID-19: DETRAZIONI E DEDUZIONI

I commi 1 e 2 del D.L. 18/2020 – Decreto Cura Italia – introducono il nuovo sistema di detrazioni/deduzioni in relazione alle erogazioni/deduzioni effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e imprese per sostenere la battaglia contro l’emergenza sanitaria da COVID 19 condotta dal nostro Paese.

Possiamo distinguere le agevolazioni in 2 categorie:

  1. Detrazione IRPEF persone fisiche ed enti non commerciali
    • Per le persone fisiche e per gli enti non commerciali spetta una
      • detrazione del 30%
      • per un importo non superiore a € 30.000
    • per le erogazioni liberali effettuate in denaro/in natura nel 2020 a favore di:
      • Stato o Enti Pubblici territoriali (regioni province o comuni);
      • Enti/Istituzioni pubbliche (ad esempio, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, le ASL, le Università pubbliche, la Protezione Civile);
      • Fondazioni/Associazioni riconosciute senza scopo lucrativo. ATTENZIONE: In questo caso, trattandosi di soggetti di natura privata, in base alla alla risoluzione 299/E/2007 dell’Agenzia delle Entrate in tema di detraibilità delle erogazioni liberali a favore di soggetti privati, è necessario che le Fondazioni/Associazioni soddisfino i seguenti 3 requisiti:
        1. devono avere la personalità giuridica;
        2. non devono avere scopo di lucro;
        3. devono svolgere o promuovere attività di studio, di ricerca e di documentazione di rilevante valore culturale ed artistico.
  2. Deduzione dal reddito per le imprese
    • Ai titolari di reddito d’impresa (sia Irpef che Ires) per le erogazioni liberali effettuate è prevista l’applicazione dell’art. 27 L. n. 133/1999, che disciplina le agevolazioni fiscali per le erogazioni in denaro fatte in favore delle popolazioni colpite da calamità pubbliche/altri eventi straordinari (anche se avvenuti in altri Stati) per il tramite di fondazioni, di associazioni, di comitati e di enti, come individuati dal DPCM 20/06/2000.
    • In virtù di tale richiamo:
      • le erogazioni liberali in denaro e in natura effettuate per il tramite dei soggetti ora ricordati sono deducibili dal reddito d’impresa (senza la previsione di alcun limite quantitativo) e non sono soggette all’imposta sulle donazioni;
      • i beni ceduti gratuitamente per gli scopi su menzionati non si considerano destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa né, pertanto, possono essere considerati ricavi (se beni merci – art. 85, co. 1, lett. a) e b), Tuir) o plusvalenze (se beni ammortizzabili – art. 86, co. 1, lett. c), Tuir).

EROGAZIONI LIBERALI SPECIALI COVID-19: REQUISITI OGGETTIVI E PAGAMENTO

La normativa disposta dal Decreto Cura Italia fa riferimento, sul piano oggettivo, a tutte quelle erogazioni liberali aventi la “finalità di finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19”.

Si precisa che non ci sono al momento chiarimenti ufficiali, neanche nella relazione illustrativa al decreto: si tratta, dunque, di una definizione assai ampia che interessa tutti gli aiuti in denaro e in natura destinati a fronteggiare l’emergenza epidemiologica. Pertanto:

  • da un lato, l’ente beneficiario evidenzi adeguatamente che la raccolta fondi è destinata specificamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19 (anche, ad esempio, istituendo un apposito conto corrente bancario o postale su cui far transitare le somme oggetto di donazione)
  • e, dall’altro, che il soggetto che provvede all’erogazione documenti quanto più possibile la finalità della donazione (ad esempio, utilizzando una chiara descrizione della causale del bonifico).

ATTENZIONE: È opportuno ricordare a tutti i contribuenti che, secondo quanto previsto dall’articolo 1, comma 679, L. 160/2019, al fine di usufruire della detrazione anche le erogazioni liberali in esame dovranno essere effettuate con versamento bancario o postale ovvero mediante gli altri sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 D.Lgs. 241/1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari).


EROGAZIONI LIBERALI SPECIALI COVID-19: erogazioni in natura

Il nuovo sistema di detrazioni/deduzioni a favore degli aiuti causa emergenza COVID 19 introdotte dal Decreto “Cura Italia” presenta una portata più ampia rispetto alla disciplina generale della detraibilità delle erogazioni liberali prevista dall’art. 15, comma 1, lett. h) del T.U.I.R., in quanto non si limita soltanto alle erogazioni liberali in denaro ma include anche le erogazioni effettuate in natura.

Innanzitutto, l’erogazione liberale in natura deve necessariamente risultare da atto scritto da cui si evinca:

  • la descrizione analitica dei beni donati, con indicazione dei relativi valori, effettuata a cura del donatore;
  • l’impegno da parte del soggetto beneficiario ad utilizzare i beni esclusivamente per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel caso specifico ai fini dell’adozione di misure di contrasto e contenimento dell’epidemia da Covid-19.

Dunque, in caso di erogazione liberale in natura il problema principale attiene alla valorizzazione dei beni oggetto di donazione. A tal fine, si fa riferimento alle disposizioni normative contenute ai sensi degli art. 3 e 4 del D.M. 28/11/2019. In particolare, i parametri normativi fondamentali da tener presente sono i seguenti:

  1. Soggetto Donante: IMPRESA
    • Natura bene donato: BENE STRUMENTALE
      • Importo detrazione/deduzione: residuo valore fiscale all’atto del trasferimento (costo
        storico al netto dell’ammortamento dedotto)
      • NO OBBLIGO PERIZIA
    • Natura bene donato: BENE MERCE
      • Importo detrazione/deduzione: il valore minore tra il valore normale e il valore ex art. 92 TUIR (Lifo, media pond., ecc.);
      • NO OBBLIGO PERIZIA.
    • Natura bene donato: BENI DIVERSI DAI PRECEDENTI (IMMATERIALI)
      • Importo detrazione/deduzione: pari al valore normale ex art. 9 Tuir;
      • OBBLIGO PERIZIA se di valore > € 30.000 o non determinabile.
  2. Soggetto Donante: PRIVATO
    • Natura bene donato: QUALSIASI (bene strumentale, bene merce e bene immateriale)
      • Importo detrazione/deduzione: pari al valore normale ex art. 9 Tuir;
      • OBBLIGO PERIZIA se di valore > € 30.000 o non determinabile.

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By Devid Alloisi