Erogazioni liberali a favore di ONLUS: Detrazione o deduzione? Che cosa conviene di più al contribuente da un punto di vista fiscale?
Come ormai è noto da tempo le erogazioni liberali elargite nei confronti delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le associazioni di promozione sociale (APS) e le Organizzazioni di Volontariato (OdV), rientrano tra le spese agevolate in sede di dichiarazione dei redditi. Infatti, al fine di agevolare la raccolta di fondi in favore delle ONLUS (operazione c.d. “fundraising”) la normativa tributaria riconosce importanti sgravi fiscali in favore di chi effettua donazioni a sostegno di queste organizzazioni, nonché a beneficio di iniziative umanitarie, religiose o laiche.
Le erogazioni liberali sono delle donazioni spontanee, che possono sostanziarsi in denaro o in beni mobili e immobili, effettuate da un contribuente (persona fisica o giuridica) con spirito di liberalità ovvero senza richiedere in cambio nulla a fronte, appunto, della donazione elargita.
Le agevolazioni fiscali in favore dei contribuenti che effettuano erogazioni liberali a favore di ONLUS si distinguono in:
- detrazioni d’imposta (IRPEF)
- deduzioni dal reddito imponibile IRPEF.
DIFFERENZA TRA DETRAZIONE E DEDUZIONE |
È bene ricordare che la differenza tra detrazioni e deduzioni è di natura sostanziale. Infatti, mentre gli oneri detraibili incidono (in percentuale) direttamente sull’imposta lorda, riducendo di fatto l’imposta dovuta dal contribuente, gli oneri deducibili sono spese che possono essere portate in diminuzione dal reddito complessivo rilevante ai fini Irpef, prima del calcolo dell’imposta. Pertanto, quest’ultima tipologia di spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio pari all’aliquota massima raggiunta dal contribuente. |
Il codice del terzo Settore, in base al quadro normativo previsto dal D.Lgs 117/2017, ha introdotto un nuovo sistema di detrazioni e deduzioni delle erogazioni liberali a favore degli enti del terzo settore, alcune delle quali trovano applicazione già dal 2018.
In questo articolo andremo ad analizzare detrazioni e deduzioni previste per questo tipo di donazioni proponendo un calcolo di convenienza tra i due benefici fiscali.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS, APS e ODV: DETRAZIONI D’IMPOSTA
La riforma del terzo settore è intervenuta anche con misure relative alla detrazione e deduzione riconosciute per le erogazioni liberali effettuate nei confronti di ONLUS, organizzazioni di volontariato ed associazioni di promozione sociale.
Per quanto riguarda l’ambito detrazioni d’imposta il nuovo quadro normativo prevede quanto segue:
1) | EROGAZIONI LIBERALI VS ONLUS, APS e ODV
individuate con Decreto PCM |
LIMITE
MAX |
DETRAZIONE
26% |
Erogazioni liberali in denaro per un a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), delle iniziative umanitarie, religiose o laiche, gestite da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei Paesi non appartenenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). AVVERTENZA: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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30.000 € |
7.800 € (30.000×26%) |
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2) | NEW – EROGAZIONI LIBERALI VS ONLUS e APS
iscritte in appositi registri nazionali |
LIMITE
MAX |
DETRAZIONE
30% |
L’art.83, comma 1, del D.Lgs 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2018 a favore di:
iscritte in appositi registri nazionali, una detrazione d’imposta (IRPEF) pari al 30% entro il limite di 30.000 euro.
Un apposito decreto interministeriale dovrà individuare le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione e saranno stabiliti i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità.
Nell’ambito del modello 730/2019 è stato istituito il nuovo codice “71”, da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali. AVVERTENZA: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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30.000 € |
9.000 € (30.000×30%) |
Si ricorda al contribuente che per il periodo Transitorio, intercorrente fra il 1° gennaio 2018 e il momento di operatività del Registro Unico del Terzo Settore (successivamente all’intervenuta autorizzazione della Commissione europea, di cui all’art.101, comma 10, del CTS) le introdotte agevolazioni per erogazioni liberali troveranno applicazione nei confronti delle liberalità effettuate a favore dei seguenti soggetti (art.104, co.1, CTS):
- ONLUS iscritte negli appositi registri;
- Organizzazioni di Volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n.266del1991;
- Associazioni di Promozione Sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano, previsti dall’art.7 della legge n.383 del 2000.
3) | NEW – EROGAZIONI LIBERALI VS ODV | LIMITE
MAX |
DETRAZIONE
35% |
L’art.83, comma 1, D.Lgs 117/2017 prevede, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate nell’anno 2018 a favore di:
una detrazione d’imposta (IRPEF) pari al 35% entro il limite di 30.000 euro.
Nell’ambito del modello 730/2019 è stato istituito il nuovo codice “76”, da riportare nei righi da E8 a E10 per l’indicazione di tali erogazioni liberali. AVVERTENZA: Le erogazioni devono essere effettuate con versamento postale o bancario, o con carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari.
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30.000 € |
10.500 € (30.000×35%) |
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS, APS E ODV: DEDUZIONI DAL REDDITO IMPONIBILE
In alternativa alla detrazione, la persona fisica, a fronte dell’erogazione liberale eseguita nei confronti di ONLUS, APS e ODV, può fruire della deduzione dal suo reddito complessivo. In tal caso, il sostenimento di tali spese, riducendo a monte il reddito imponibile, determina un beneficio – ritorno finanziario – pari all’aliquota IRPEF massima raggiunta dal contribuente.
La deduzione può avvenire,
- nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato e comunque nella misura massima di 70.000 euro;
- e, se la deduzione dovesse essere di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza potrà essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.
EROGAZIONI LIBERALI A FAVORE DI ONLUS, APS E ODV: CALCOLO CONVENIENZA TRA DETRAZIONE D’IMPOSTA E DEDUZIONE DAL REDDITO
Al fine di valutare la convenienza fiscale tra detrazione e deduzione proponiamo il seguente esempio pratico. Supponiamo di avere i seguenti dati:
- Reddito complessivo: € 20.000
- Totale erogazioni liberali elargite nell’anno: € 3.500
OPZIONE DETRAZIONE D’IMPOSTA al 30%
Reddito complessivo | 20.000 € |
IRPEF trattenuta nell’anno | 4.800 € |
Detrazione IRPEF (3.500X30%) | 1.050 € |
IRPEF netta | 3.750 € |
Risparmio d’imposta IRPEF | 1.050 € |
OPZIONE DEDUZIONE DAL REDDITO IMPONIBILE
Reddito complessivo | 20.000 € |
IRPEF trattenuta nell’anno | 4.800 € |
Limite deducibile (10% reddito complessivo) | 2.000 € |
Erogazione liberale elargita | 3.500 € |
Deduzione spettante | 2.000 € |
Risparmio d’imposta IRPEF
(aliquota IRPEF applicata 27% x 2.000) |
540 € |
In questo caso per il contribuente risulta più conveniente scegliere la detrazione d’imposta al 30% in quanto tale scelta permette di ottenere un risparmio fiscale – e, quindi, un ritorno finanziario – maggiore rispetto all’opzione deduzione dal reddito imponibile: euro 1.050 vs euro 540.
MOLTO BEN SCRITTO
Salve, volevo un chiarimento. Io sono socio di un’associzione di volontariato a livello nazionale, riconosciuto appunto a livello Nazionale. Il versamento annuo che faccio ogni anno di 50 euro, con causale “quota associativa” può essere detratto oppure NO perchè non si figura come versamento “volontario”?
Grazie