Ristrutturazione Edilizia e Risparmio Energetico: Limite Detrazioni Fiscali 2020

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LIMITE DETRAZIONI FISCALI su RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

I contribuenti che decidono di realizzare interventi di recupero del patrimonio edilizio e risparmio energetico hanno la possibilità di usufruire di importanti agevolazioni fiscali, sia nell’ipotesi che tali lavori interessino singole unità abitative sia che riguardino parti comuni di edifici condominiali. In questo articolo intendiamo fornire al contribuente validi chiarimenti al fine di individuare il limite massimo di spesa su cui calcolare la detrazione fiscale complessiva con riferimento a varie ipotesi operative.

RIFERIMENTI NORMATIVI:

  • Lavori di ristrutturazione edilizia (detrazione fiscale 50%) ai sensi dell’art. 16-bis DPR 22 dicembre 1986 n. 917;
  • Lavori di riqualificazione energetica (detrazione 55% – 65%) ai sensi dell’art. 1, commi 344-347, legge 27 dicembre 2006, n. 296

DETRAZIONI FISCALI 2020 per RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA e RISPARMIO ENERGETICO

Per i lavori che comportano interventi di ristrutturazione edilizia degli immobili ai sensi della normativa di riferimento l’importo massimo detraibile va calcolato come segue:

  • Per i lavori sostenuti fino al 25-06-2012 il limite massimo di spesa è 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è pari al 36% – importo max recuperabile pari a 17.280 euro (48.000×36%);
  • Per i lavori sostenuti dal 26-06-2012 al 31-12-2020 il limite massimo di spesa è 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. La detrazione è pari al 50% – importo max recuperabile pari a 48.000 euro (96.000×50%).

Per i lavori che comportano interventi di risparmio energetico degli immobili ai sensi della normativa di riferimento il calcolo della detrazione è più complesso in quanto sono previste aliquote diverse in funzione della tipologia di lavori eseguiti e in considerazione dell’immobile oggetto di intervento (singola abitazione o condominio).

Di seguito vediamo innanzitutto le aliquote:

  • 55% delle spese sostenute fino al 5 giugno 2013;
  • 65% delle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2020 per interventi sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici condominiali;

SPECIFICHE su INTERVENTI SU PARTI CONDOMINIALI

  • 70% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
  • 75% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguono almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2015 (Linee guida nazionali per la certificazione energetica);
  • 80% o 85% se le spese sono sostenute per interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica. In particolare, se i lavori determinano il passaggio a 1 classe di rischio inferiore la detrazione è pari all’80%, viceversa se gli interventi determinano il passaggio a 2 classi di rischio inferiori la detrazione è pari all’85%.
  • È importante precisare che dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le spese sostenute relativamente ai seguenti lavori:
    • l’acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari;
    • la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto (sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A di prodotto);
    • l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di 30.000 euro.

 

CALCOLO DETRAZIONE MASSIMA RISPARMIO ENERGETICO
TIPO DI INTERVENTO IMPORTO MAX
su cui calcolare la detrazione
Riqualificazione Energetica di edifici esistenti  che ottengono un valore limite di fabbisogno di energia primaria annuo per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% € 100.000
Interventi su Involucro Edifici (ad esempio, coibentazione pareti, finestre ed infissi, ecc.) € 60.000
Installazione Pannelli Solari utili alla produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università € 60.000
Sostituzione degli Impianti di Climatizzazione Invernale ovvero installazione di impianti dotati di caldaie a condensazione, pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia € 30.000

Calcolo importi detraibili: CASI OPERATIVI

Caso 1 – Accorpamento di più unità abitative o frazionamento di una unità abitativa

Ai sensi di quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n.121/1998 (punto n.3) si chiarisce quanto segue: “Va, inoltre, chiarito che, ai fini dell’individuazione del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, è necessario tener conto del numero iniziale di unità immobiliari sul quale si eseguono i lavori”.

Pertanto, si fa riferimento al numero inziale di unità immobiliari censiti al Catasto Fabbricati e NON al numero di unità risultanti post intervento di ristrutturazione.

Esempio 1: Lavori di ristrutturazione effettuati su 2 unità immobiliari al termine dei quali risulterà 1 sola unità abitativa.

Limite massimo: 192.000 euro (96.000×2 unità immobiliari iniziali)

Esempio 2: Lavori di ristrutturazione effettuati su 1 unità immobiliare al termine dei quali risulteranno 2 unità abitative.

Limite massimo: 96.000 euro (96.000×1 unità immobiliare iniziale)

Caso 2 – Spese di ristrutturazione sostenute da più persone

Nel caso in cui le spese relative alla ristrutturazione di un’unità immobiliare siano sostenute da 2 distinte persone (purché proprietari dell’immobile o titolari di diritti reali di godimento sullo stesso) occorre rapportare l’importo massimo agevolabile alla percentuale di sostenimento delle spese di ognuno di essi.

Esempio 1: Sostenimento spese ristrutturazione senza superamento limite massimo detraibile (96.000 euro).

Supponiamo che Tizio e Caio, entrambi titolari di un’immobile, realizzino su di esso interventi di ristrutturazione edilizia per un importo complessivo di euro 50.000. Tizio sostiene il 60% delle spese totali mentre Caio il restante 40%.

In sede di dichiarazione dei redditi i due contribuenti avranno alla seguente detrazione fiscale:

– Tizio € 15.000 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 30.000 (50.000×60%);

(Tizio recupererà € 1.500 all’anno per 10 anni)

– Caio € 10.000 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 20.000 (50.000×40%);

(Caio recupererà € 1.000 all’anno per 10 anni)

 

Esempio 2: Sostenimento spese ristrutturazione con superamento limite massimo detraibile (96.000 euro).

Supponiamo che Tizio e Caio, entrambi titolari di un’immobile, realizzino su di esso interventi di ristrutturazione edilizia per un importo complessivo di euro 110.000. Tizio sostiene il 60% delle spese totali mentre Caio il restante 40%.

In sede di dichiarazione dei redditi i due contribuenti avranno alla seguente detrazione fiscale:

– Tizio € 28.800 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 57.600 (96.000×60%);

– Caio € 19.200 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 38.400 (96.000×40%).

Caso 3 – Lavori che interessano sia l’abitazione di proprietà sia parti comuni condominiali

Qualora il contribuente esegua lavori di ristrutturazione che interessino sia l’unità immobiliare di proprietà e sia parti comuni condominiali si precisa che gli interventi effettuati sulle parti comuni condominiali sono da considerarsi indipendenti ai fini del calcolo dell’importo massimo detraibile.

Esempio

Supponiamo che Tizio abbia sostenuto nel corso del 2020 spese per opere di ristrutturazione edilizia nella seguente misura e ripartizione:

– € 75.000 per lavori di ristrutturazione della propria abitazione;

– € 40.000 per lavori riguardanti parti comuni condominiali (in ragione dei millesimi di proprietà).

 

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente avrà diritto alla seguente detrazione fiscale:

– € 37.500 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 75.000 (75.000×50%);

– € 20.000 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 20.000 (40.000×50%);

(Tizio recupererà € 5.750 all’anno per 10 anni)

Caso 4 – Prosecuzione nel tempo di interventi iniziati in anni precedenti

Nell’ipotesi in cui i lavori di ristrutturazione edilizia siano iniziati in anni precedenti e proseguano anche nel corso di periodi successivi il limite massimo detraibile resta fermo a € 96.000 qualora gli interventi in questione costituiscano mera prosecuzione di interventi precedenti.

Esempio

Supponiamo che Tizio abbia sostenuto nel corso degli anni le seguenti spese per opere di ristrutturazione edilizia:

– anno 2015 € 25.000 per lavori di ristrutturazione della propria abitazione;

– anno 2016 € 50.000 per lavori di ristrutturazione della propria abitazione;

– anno 2017 € 40.000 per lavori di ristrutturazione della propria abitazione;

 

In sede di dichiarazione dei redditi il contribuente avrà diritto alla seguente detrazione fiscale:

– anno 2015 € 12.500 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 25.000 (25.000×50%);

– anno 2016 € 25.000 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 50.000 (50.000×50%);

– anno 2017 € 10.500 ripartiti in 10 anni e calcolata sull’importo di € 21.000 (21.000×50%)

(nell’ultimo anno dei lavori il contribuente ha sostenuto spese per € 40.000 tuttavia avendo già conseguito € 75.000 potrà beneficiare della detrazione fiscale al 50% soltanto su € 21.000)

Caso 5 – Progetto di ristrutturazione con o senza ampliamento

In questo caso occorre operare la seguente distinzione:

  • Qualora il progetto di ristrutturazione dell’immobile preveda la demolizione integrale dell’edificio e la ricostruzione dello stesso con superficie ampliata allora il contribuente NON ha diritto ad alcune detrazione fiscale.
  • Qualora il progetto di ristrutturazione dell’immobile NON preveda la demolizione dell’edificio ma soltanto la sua ristrutturazione oltre a lavori di ampliamento allora il contribuente ha diritto alla detrazione fiscale per le sole spese riferite alla parte esistente.
    In questo caso, il progetto si presenterà composto da due parti distinte:

    • una parte riferita alle opere che comporteranno la ristrutturazione dell’edificio esistente;
    • un’altra relativa al progetto di ampliamento dell’immobile esistente. Tutte le spese sostenute per far fronte a questo progetto non garantiscono il diritto alla detrazione fiscale prevista nella misura del 50%.

Si individua un ulteriore fattispecie che riguarda la demolizione integrale e successiva ricostruzione dell’edificio con la stessa volumetria di quello esistente: in tal caso, il contribuente ha diritto ad usufruire delle detrazioni fiscali previste dalla normativa vigente in tema di ristrutturazioni edilizie purché gli interventi di demolizione e ricostruzione che rispettino la medesima sagoma dell’edificio preesistente.


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By Devid Alloisi