Cosa succede se ci accorgiamo, successivamente alla sua presentazione, che il nostro 730 ordinario presenta errori tali determinare un maggior credito o un minor debito in dichiarazione?
Qualora il contribuente si renda conto che all’interno del proprio 730 ordinario già inviato siano presenti delle difformità tali da comportare un maggior credito o un minor credito dichiarato, oppure siano stati omessi redditi percepiti nell’anno che inficiano sulla determinazione dell’imposta, allora diventa necessario compilare un nuovo modello dichiarativo (730 integrativo o rettificativo) da presentarsi entro il 26 ottobre 2020 (la scadenza ordinaria è il 25/10 ma questo giorno cade di domenica).
Le casistiche che comportano un’integrazione o una rettifica del modello 730 ordinario già inviato dal contribuente sono di 3 tipi:
- maggiore credito o minor debito (cd. Dichiarazione Integrativa “a favore”), oppure esistono errori da non determinare una variazione dell’imposta → MODELLO 730 INTEGRATIVO;
- esclusivamente una modifica ai dati del sostituto d’imposta → MODELLO 730 INTEGRATIVO;
- un minor credito o un maggior debito (cd. Dichiarazione Integrativa “a sfavore”) → MODELLO UNICO Redditi Persone Fisiche.
In questo articolo illustreremo cosa fare in relazione alle singole fattispecie di variazione sopra elencate.
Modello 730 Integrativo: dichiarazione INTEGRATIVA “a favore”
Il contribuente può procedere a presentare un Modello 730 integrativo in presenza di errori che determinano:
- un maggior credito rispetto a quello originariamente dichiarato;
- un minor debito rispetto a quello originariamente dichiarato;
- oppure in presenza di errori formali che NON determinano una variazione dell’imposta versata (si tratta di errori formali quali, ad esempio, l’indicazione di un onere detraibile all’interno di quadro non corretto);
- dati errati relativi al sostituto d’imposta.
Da un punto di vista operativo, oltre ad inserire i dati corretti che hanno determinato una delle variazioni sopra specificate, nella casella del frontespizio del modello 730 integrativo si dovrà indicare uno dei 3 codice previsti per l’integrazione, ovvero,
- Codice 1 per Modello 730 Integrativo – Questo codice si utilizza nel caso in cui la variazione determina:
- un maggior credito,
- un minor debito,
- o la correzione di un dato che non comporta differenze d’imposta rispetto al 730 originario.
- Codice 2 per Modello 730 Integrativo – Questo codice si utilizza nel caso in cui il contribuente:
- non ha fornito tutti i dati per consentire di identificare il sostituto che effettuerà il conguaglio
- oppure ha fornito dati non corretti.
- Codice 3 per Modello 730 Integrativo – Questo codice si utilizza nel caso in cui il contribuente si accorga di dover apportare contemporaneamente le seguenti variazioni rispetto al 730 originario:
- i dati relativi al sostituto d’imposta perché inesatti o mancanti,
- indicare nuovi elementi all’interno della dichiarazione che comportino un maggior credito, un minor debito o correggere dati che non determino una variazione dell’imposta.
Si ricorda che in tutti e 3 casi sopra esposti il modello 730 Integrativo deve essere presentato entro il 26 ottobre 2020 (scadenza ordinaria 25/10 ma cade di domenica).
CONGUAGLI 730 INTEGRATIVI – In relazione ai rimborsi da erogare per maggior credito dichiarato successivamente, come previsto dalla circolare n. 14/E del 9 maggio 2013, il contribuente riceverà il conguaglio derivante dal 730 integrativo nella retribuzione che percepirà nel mese di dicembre, nel caso in cui abbia presentato un 730 integrativo di codice 1 o di codice 3, oppure nella prima mensilità utile se ha presentato un 730 integrativo di codice 2.
Modello 730 Integrativo: dichiarazione INTEGRATIVA “a sfavore”
Se all’interno del Modello 730 originario il contribuente ha commesso uno dei seguenti errori:
- ha omesso di dichiarare alcuni redditi percepiti nel corso dell’anno,
- ha indicato oneri deducibili o detraibili non spettanti,
che determinano un minor credito o un maggior debito allora dovrà presentare il Modello UNICO Redditi Persone Fisiche in quanto non è possibile presentare il modello 730 integrativo.
Pertanto, in questa situazione il contribuente presenta il Modello UNICO 2020 Redditi PF,
- c.d. modello correttivo nei termini se presentato entro il termine ordinario del 30-11-2020;
- c.d. modello tardivo se presentato dopo il 30-11-2020 ed entro il 30-09-2025, ricordando
In ogni caso il contribuente può versare la differenza d’imposta a debito (generata dagli errori sopra riportati) ricorrendo all’istituto del ravvedimento operoso che consente di regolarizzare i versamenti omessi, insufficienti o tardivi tramite il pagamento di sanzioni ridotte.
Modello 730 Integrativo: RIEPILOGO SCADENZE
Le scadenze per procedere con l’invio del nuovo modello integrativo o rettificativo sono:
- 25 ottobre, se si sceglie di presentare un nuovo modello 730/2020 integrativo per correggere errori che hanno comportato un maggior credito, un minor debito o un’imposta invariata;
- 10 novembre, per presentare un nuovo 730/2020 rettificativo, nell’ipotesi di errore da parte del sostituto d’imposta, del CAF o del professionista;
- 30 novembre, se si opta per l’utilizzo, in luogo del modello 730/2020 integrativo, il modello Redditi PF 2020, al fine di integrare la dichiarazione che comporta un minor credito o un maggior debito.