Modello 730 precompilato 2020: scadenze e modalità di presentazione

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A partire dal 5 maggio 2020 è possibile accedere al Modello Precompilato 730 2020: il 30 aprile 2020 è stato pubblicato il comunicato prot. n.183002/2020 dell’Agenzia delle Entrate tramite il quale vengono illustrate le principali istruzioni sulle modalità di accesso e di gestione del modello online.

A tal proposito le principali date da ricordare sono le seguenti:

  • 5 maggio 2020accesso al modello precompilato 730/2020
  • 14 maggio 2020 → E’ possibile:
    • accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;
    • utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;
    • modificare il modello Redditi precompilato;
  • 22 giugno 2020 → Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato
  • 30 settembre 2019Scadenza presentazione del modello 730
    • direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modello 730 Precompilato;
    • al proprio Sostituto d’imposta;
    • un CAF dipendente o a un professionista abilitato

In questo articolo, analizzeremo i seguenti aspetti: come fare a presentare la dichiarazione dei redditi; quali sono i soggetti tenuti a presentare il modello 730; infine, quali sono le principali date/scadenze da ricordare per la gestione e l’invio del modello 730/2020.


MODELLO 730 2020: COME FARE A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI

Come illustrato dall’Agenzia delle Entrate nel provvedimento del 30 aprile 2020, ogni contribuente può accedere al modello 730 precompilato sfruttando una delle seguenti modalità:

  • credenziali Fisconline;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • identità SPID;
  • PIN INPS;
  • credenziali rilasciate da altri soggetti individuati con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Inoltre, il contribuente, utilizzando le funzionalità rese disponibili all’interno dell’area riservata, può effettuare in relazione alla propria dichiarazione 730 precompilata le seguenti operazioni:

  • visualizzare e stampare il modello 730;
  • accettare o modificare, anche con integrazione, i dati contenuti all’interno della dichiarazione precompilata, e procedere con l’invio;
  • versare le somme eventualmente dovute mediante modello F24 già compilato con i dati relativi al pagamento da eseguire, con possibilità di addebito sul proprio conto corrente bancario o postale;
  • indicare le coordinate del conto corrente bancario o postale sul quale accreditare l’eventuale rimborso;
  • consultare le comunicazioni, le ricevute e la dichiarazione presentata;
  • consultare l’elenco dei soggetti delegati ai quali è stata resa disponibile la dichiarazione 730 precompilata.

 


MODELLO 730 2020: SOGGETTI TENUTI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE

Il modello 730/2020 può essere utilizzato da coloro che abbiamo percepito nel 2019:

  • pensionati o lavoratori dipendenti: rientrano in questa categoria anche quei cittadini italiani che lavorano all’estero ed il cui reddito viene definito in base alla retribuzione definita annualmente con apposito decreto ministeriale;
  • cittadini che percepiscono durante l’anno indennità che sostituiscono il reddito di lavoro dipendente, come indennità di mobilità o salariali;
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, cooperative di servizi, cooperative agricole e di trasformazione di prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa Cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e tutti coloro che detengono altre cariche pubbliche (consiglieri regionali, provinciali, ecc);
  • coloro che svolgono lavori socialmente utili;
  • lavoratori che sono stati assunti con un contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno;
  • cittadini che lavorano in ambito scolastico e sono stati assunti con contratto a tempo determinato;
  • lavoratori che possiedono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa;
  • produttori agricoli che sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, IRAP e IVA.

In ogni caso, si consiglia di consultare anche Dichiarazione Redditi 2020. Soggetti Obbligati e Soggetti Esonerati.


MODELLO 730 2020: PRINCIPALI SCADENZE

L’emergenza epidemiologica causata da COVID-19 (alias coronavirus) ha eliminato la diversità di scadenze tradizionalmente previste per il modello 730 precompilato e quello ordinario: in entrambi i casi la scadenza di presentazione è fissata per il 30 settembre 2020.

Vediamo nel dettaglio tutte le scadenze da ricordare in ordine al Modello 730 2020 (precompilato e ordinario):

  • 05 MAGGIO 2020: E’ possibile accedere alla dichiarazione precompilata 2020
  • 14 MAGGIO 2020: E’ possibile,
    1. accettare, modificare e inviare la dichiarazione 730 precompilata all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web;
    2. utilizzare la compilazione assistita per gli oneri detraibili e deducibili da indicare nel quadro E;
    3. modificare il modello Redditi precompilato.
  • 19 MAGGIO 2020: E’ possibile inviare il modello Redditi precompilato
  • 25 MAGGIO 2020: E’ possibile inviare il modello:
    • Redditi aggiuntivo del 730 presentando il frontespizio e i quadri RM, RT e RW;
    • Redditi correttivo per correggere e sostituire il 730 o il modello Redditi già inviato;
    • annullare il 730 già inviato e presentare una nuova dichiarazione tramite l’applicazione web;
  • 22 GIUGNO 2020: Ultimo giorno utile per annullare tramite l’applicativo web il 730 già inviato.
    • ATTENZIONE: l’annullamento del 730 si può fare solo una volta!
  • 30 GIUGNO 2020: Ultimo giorno per il versamento di saldo e 1° acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
  • 30 LUGLIO 2020: Ultimo giorno utile per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse, di saldo e primo acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi;
  • 30 SETTEMBRE 2020: Ultimo giorno utile per la presentazione del Modello 730 (precompilato o ordinario)
    • tramite applicazione web direttamente sul sito dell’Agenzia delle Entrate – modello 730 Precompilato;
    • al proprio Sostituto d’imposta;
    • un CAF dipendente o a un professionista abilitato;
  • 26 OTTOBRE 2020: Ultimo giorno per presentare, al Caf o professionista abilitato, il 730 integrativo, possibile solo se l’integrazione comporta un maggiore credito, un minor debito o un’imposta invariata
  • 10 NOVEMBRE 2020: Ultimo giorno utile per la presentazione del 730 correttivo di tipo 2 all’Agenzia delle Entrate direttamente tramite l’applicazione web
  • 30 NOVEMBRE 2020
    • Ultimo giorno utile per la presentazione del modello Redditi precompilato e per inviare il modello Redditi correttivo del 730;
    • Ultimo giorno utile per il versamento del secondo o unico acconto per i contribuenti con 730 senza sostituto d’imposta o con modello Redditi.

RIMBORSO IRPEF 730/2020 – Non dovrebbero esserci ritardi sui rimborsi IRPEF in busta paga di quest’anno nonostante il particolare momento che stiamo vivendo. Pertanto, il conguaglio, a credito o a debito, per i contribuenti che presenteranno entro Maggio il modello 730 sarà effettuato nella retribuzione di Giugno o, al massimo, in quella successiva del mese di Luglio.


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3 comments

  • Buongiorno,

    avrei cortesemente bisogno di una consulenza, per favore.
    Quest’anno inizio con la detrazione per un intervento eseguito nel 2019 sulla mia prima casa della quale sono proprietario ed intestatario, per installazione impianto climatizzatore con pompa di calore; quindi usufruirei in 10 anni del 50%.
    Ho letto che devo compilare i quadri E41 ed E51 della sezione III, ma non mi è chiaro cosa devo inserire in CODICE FISCALE. Nel 730 pre-compilato on-line, trovo la cifra come ‘dato non utilizzato’ ed identificata come bonifico XXX in favore di XXX (codice fiscale dell’azienda che fatto il lavoro, immagino). Bene, nel campo codice fiscale del rigo E41, devo inserire quel codice fiscale o il mio?

    Ringrazio anticipatamente,
    Alessandro L.

    • Buongiorno Alessandro,
      All’interno del rigo E41 la colonna 3 (dedicata all’indicazione del codice fiscale) deve essere compilata in uno dei seguenti casi: 1) Lavori su parti comuni condominiali; 2) Interventi da parte di soggetti di cui all’articolo 5 del Tuir; 3) Comunicazione al Centro Operativo di Pescara; 4) Acquisto o assegnazione di immobili ristrutturati.
      Le confermo che non è il suo caso. Pertanto deve lasciare “vuoto” lo spazio riservato alla colonna 3.
      Buona giornata,
      Devid

      • Grazie mille!
        Anche io avevo letto così, ma pensavo che l’azienda che mi aveva fatto il lavoro fosse parte del punto 2) come società e mi chiedevo come, senza specificare un codice fiscale ovvero una causale o un riferimento, lo Stato potesse sapere di che tipo di spesa da detrarre si trattasse…

        Grazie ancora
        Alessandro L.

By Devid Alloisi