Modulo di Prestazione Occasionale – Capita di ricorrere ad una prestazione di natura occasionale quando si è chiamati a svolgere un lavoro professionale e si è sprovvisti di partita iva.
Ora, compilare una ricevuta di prestazione occasionale è abbastanza semplice: assai più importante risulta capire quando si può ricorrere a questo tipo di modalità lavorativa, quali sono i requisiti da rispettare per non incorrere in sanzioni e quali sono gli adempimenti tributari da osservare.
In questo articolo, proporremo anche un fac simile di ricevuta di prestazione occasionale e forniremo ai nostri lettori tutte le informazioni base per una corretta compilazione.
MODULO PRESTAZIONE OCCASIONALE: CHI POSSONO ESSERE I PRESTATORI
Solitamente i soggetti che effettuano prestazioni occasionali sono persone sprovviste di partita IVA, magari lavoratori dipendenti (oppure persone senza un contratto di lavoro in essere), che, in virtù delle specifiche competenze professionali di cui sono titolari, offrono le proprie prestazioni nei confronti di un’azienda.
Immaginiamo, ad esempio, un programmatore informatico che, oltre ad essere titolare di un contratto da lavoro dipendente, viene incaricato da un’altra impresa di realizzare il sito internet aziendale.
Alternativamente, la prestazione occasionale può costituire anche una modalità d’ingresso al mondo delle partite IVA: pensiamo ancora al nostro programmatore informatico che, non in possesso di contratto di lavoro subordinato in essere, decide di sfruttare inizialmente le prestazioni occasionali prima di aprire la propria partita IVA professionale.
Ma attenzione: le prestazioni occasionali non costituiscono un’alternativa all’apertura della partita. Nel prossimo paragrafo capiremo perché di questa affermazione.
MODULO PRESTAZIONE OCCASIONALE: REQUISITI DA RISPETTARE
La disciplina giuridica delle prestazioni occasionali è definita ai sensi dell’art. 2222 del Codice Civile in base alla quale viene stabilito quanto segue: «quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV».
Alla luce anche di quanto espresso dalla normativa civilistica è possibile individuare 3 requisiti fondamentali da rispettare:
- NO durata continuativa nel tempo o abituale della prestazione professionale: l’occasionalità si misura se la prestazioni è di durata inferiore a 30 giorni;
- NO coordinamento da parte del committente: l’attività non deve essere svolta all’interno dell’azienda che ha commissionato il lavoro.
- NO vincolo di subordinazione: spetta al prestatore definire tempi e modalità di esecuzione del lavoro.
Cosa succede se in caso di accertamento l’Amministrazione Finanziaria dovesse riscontrare il mancato rispetto dei requisiti sopra menzionati? In tal caso, gli scenari possono essere due:
- potrebbe essere valutato il lavoro dipendente qualora sia riscontrato l’elemento della coordinazione, ed etero-direzione del lavoro;
- oppure potrebbe essere decretato il lavoro autonomo, nel caso in cui venissero rilevate più prestazioni autonome abituali effettuate dal presunto prestatore occasionale.
Pertanto, come si può notare, in caso di uso improprio delle prestazioni occasionali i rischi incombono sia sui prestatori sia sulle aziende che hanno conferito l’incarico professionale.
MODULO PRESTAZIONE OCCASIONALE: COME SI COMPILA LA RICEVUTA
Al fine di compilare correttamente la ricevuta di prestazione occasionale (ecco il modello Ricevuta di Prestazione Occasionale) suddividiamo in 3 aree informative principali:
- Area 1 – Dati soggetto emittente ricevuta e dati destinatario ricevuta
- Area 2 – Corpo centrale del documento con descrizione accurata della prestazione professionale svolta e importo stabilito come corrispettivo;
- Area 2 – Dichiarazione di responsabilità e apposizione data e firma del documento.
La prima area della ricevuta richiede di indicare i seguenti dati: generalità del soggetto prestatore d’opera occasionale (nome, cognome, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale e indirizzo email) e i dati dell’azienda che ha affidato l’incarico di prestazione occasionale (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e P.IVA).
Proseguendo nella compilazione ci soffermiamo alla seconda area: in questo campo occorre indicare l’oggetto della prestazione occasionale e il periodo di tempo stabilito per l’esecuzione del lavoro (comunque inferiore a 30 giorni).
Come possiamo notare, il modello proposto richiede anche di indicare le seguenti informazioni:
- Codice Fiscale e P.IVA dell’azienda cliente;
- Numero e data della ricevuta;
- Modalità di pagamento: bonifico bancario, assegno bancario o postale, contanti, o altro. Si consiglia il pagamento tramite strumenti che garantiscono la tracciabilità finanziaria del movimento.
- Totale lordo: è il totale stabilito come corrispettivo per la prestazione occasionale al lordo della ritenuta d’acconto;
- Ritenuta d’acconto: indicare l’importo della ritenuta d’acconto pari al 20% del totale lordo;
- Totale Netto Percepito: è l’importo che verrà pagato dall’azienda nei confronti al netto della ritenuta d’acconto applicata (pari all’80% del totale lordo).
La ricevuta di prestazione occasionale si chiude con la terza ed ultima area (vedi sotto).
Infine, la ricevuta di prestazione occasionale deve contenere le seguenti indicazioni:
- Data: la ricevuta di prestazione occasionale deve essere emessa al momento dell’ultimazione della prestazione;
- Firma: il documento deve essere sottoscritto dal prestatore d’opera occasionale (firma leggibile);
- Marca da bollo da 2,00 euro: qualora il corrispettivo della prestazione sia di importo superiore ad euro 77,47 occorre applicare una marca da bollo da 2,00 con data anteriore alla data della ricevuta (in caso contrario si incorrerà in sanzione pecuniaria).
ATTENZIONE – Sottoscrivendo la ricevuta che poi verrà consegnata all’azienda committente il prestatore d’opera occasionale dichiara sotto la propria responsabilità che tale compenso:
- ha carattere del tutto occasionale, non svolgendo il sottoscritto prestazioni di lavoro autonomo con carattere di abitualità;
- è soggetta a ritenuta d’acconto ai sensi dell’art. 25 del Dpr 600/73;
- non è soggetto al regime Iva a norma dell’art. 5 Dpr 633/72 e successive modificazioni;
- non è assoggettato a contributo previdenziale in quanto nel corso dell’anno solare il totale dei compensi ricevuti a titolo di collaborazione occasionale non supera i 5.000 euro (vedremo più avanti cosa succede in caso di superamento di 5.000 euro).
MODULO PRESTAZIONE OCCASIONALE: OBBLIGHI FISCALI e dichiarazione redditi
Da un punto di vista fiscale il reddito percepito da prestazioni occasionali rientra nella categoria dei “redditi diversi“ sulla base di quanto disposto dall’art. 67, comma 1, lettera l), del DPR n. 917/86 (T.U.I.R.).
E’ importante, inoltre, sottolineare che i redditi derivanti da prestazioni occasionali – così come tutti i redditi da lavoro autonomo – si determinano quale differenza tra l’ammontare dei compensi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione, ai sensi dell’art. 71, comma 2, del DPR n. 917/86.
Da un punto di vista dichiarativo, i redditi percepiti da prestazioni occasionali devono essere indicati:
- Modello 730: quadro D; oppure,
- UNICO Persone Fisiche: quadro RL
Quando si procede con la compilazione del quadro dei redditi corrispondente è opportuno indicare i seguenti valori:
- importo del reddito lordo percepito
- importo della ritenuta d’acconto subita.
Infine, dal punto di vista della tassazione applicata, si conferma che i redditi derivanti da prestazioni occasionali sono assoggettati ad IRPEF e, di conseguenza, fanno cumulo con gli altri redditi imponibili percepiti (lavoro dipendente, lavoro autonomo, etc).
PRESTAZIONE OCCASIONALE: E’ OBBLIGATORIO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE DEI REDDITI?
La risposta è affermativa se nel corso del periodo d’imposta sono stati percepiti altri redditi imponibili IRPEF: infatti, come già ribadito, essendo redditi derivanti da prestazioni occasionali imponibili IRPEF fanno cumulo (cioé si sommano) con altri redditi e in sede di dichiarazione dei redditi occorre effettuare il c.d. conguaglio fiscale.
Cosa succede se nel corso del periodo d’imposta ho percepito soltanto redditi derivanti da prestazioni occasionali di importo complessivo inferiore a 5.000 euro?
Nel caso in cui un soggetto abbia effettuato nel corso del periodo d’imposta prestazioni occasionali per un importo complessivo inferiore a 5.000 potrebbe essere esonerato dal presentare la dichiarazione dei redditi: infatti, i soggetti che hanno percepito soltanto redditi da prestazione occasionale di importo pari o inferiore a 4.800 lordi annui sono esonerati dall’obbligo di presentare la dichiarazione dei redditi.
Sotto la soglia di 4.800 euro lordi annui il reddito percepito si applica una specifica detrazione IRPEF che abbatte (ed azzera) l’imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dal contribuente.
ATTENZIONE: se un soggetto ha percepito solamente redditi da prestazioni occasionali per importo complessivo pari a 4.800 euro ha tuttavia convenienza a presentare lo stesso la dichiarazione dei redditi. In tal caso, infatti, il medesimo soggetto non avendo percepito altri redditi nel corso dell’anno presentando la dichiarazione dei redditi (Modello UNICO Persone Fisiche) potrà recuperare integralmente la ritenuta d’acconto subita, nel nostro caso pari a 960 euro (4.800×20%).
Così facendo, il nostro soggetto maturerà un credito d’imposta (appunto pari a 960 euro) che potrà, alternativamente
- Utilizzare in compensazione sfruttando il credito per il pagamento di eventuali altre imposte erariali o contributive dovute;
- chiedere l’importo a credito a rimborso.
COSA SUCCEDE SE NEL CORSO DELL’ANNO IL PRESTATORE SUPERA I 5.000 EURO? Obblighi contributivi alla gestione separata
Qualora nel corso del medesimo periodo d’imposta il nostro prestatore non abituale superi il limite dei 5.000 euro lorde di prestazione occasionale scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata INPS: è quanto stabilito dall’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003.
In base alla normativa di riferimento il superamento del limite di 5.000 euro lordi annui delle prestazioni occasionali determina l’obbligo della contribuzione previdenziale così suddivisa:
- 1/3 dei contributi INPS gestione separata rimane in capo ai prestatori occasionali;
- 2/3 dei contributi INPS gestione separata risulta a carico dell’azienda committente.
ottimo,esaurente
grazie
Buonasera, se una persona (non avendo partita iva) svolgesse un’attività per conto di un’associazione (2/ 3 ore alla sett, per circa 3 mesi) mediante un contratto di prestazione occasionale, va fatta la comunicazione all’inps e in che modo? C’è un limite di ore o gg da poter svolgere? Il compenso verrà corrisposto al termine del contratto o entro il 16 di ogni mese? La ricevuta d’acconto va presentata dopo essere stati retribuiti indicando la data in cui abbiamo ricevuto il compenso o prima?
Vale lo stesso discorso se ad effettuare la prestazione è un’associazione non lucrativa?
Sono socia fondatrice di un’associazione turistica, ricreativa socio-culturale. Posso emettere ricevute a nome dell’associazione con la stessa modalità in cui dovrebbe essere eseguita da una persona fisica? abbiamo un CF.
Buona sera volevo sapere dovrei dichiarare qualcosa sto lavorando online con un azienda estera come lavoro occasionale sono attualmente disoccupata