Regime Forfettario 2018: come funziona, requisiti e nuove soglie di reddito

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Il regime forfetario rappresenta il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, purché siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Al regime possono inoltre accedere i soggetti già in attività.

Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

In questo articolo andremo ad illustrare i requisiti di accesso al regime forfettario, le modalità di calcolo dell’imposta sostitutiva, gli adempimenti di legge da rispettare e tutte le principali agevolazioni fiscali previste da questo regime di vantaggio.

REGIME FORFETTARIO 2018: REQUISITI

Possono accedere al regime forfetario i soggetti già in attività e/o i soggetti che iniziano un’attività di impresa, arte o professione, purché nell’anno precedente:

  1. abbiano conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a determinati limiti (vedi paragrafo successivo) – ragguagliati all’anno nel caso di attività iniziata in corso di anno – diversificati in base al codice ATECO, che contraddistingue l’attività esercitata.
    Non concorrono alla determinazione del limite di riferimento i ricavi e i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore. Inoltre, quando il contribuente esercita più attività, contraddistinte da codici ATECO differenti, ai fini del diritto all’accesso o alla permanenza nel regime forfetario, occorre considerare il limite più elevato tra quelli fissati per ciascuna delle attività esercitate.
  2. abbiano sostenuto spese complessivamente NON SUPERIORI a 5.000 euro lordi per lavoro accessorio, lavoro dipendente e per compensi erogati ai collaboratori, anche assunti per l’esecuzione di specifici progetti.
    Alla determinazione del limite concorrono gli utili di partecipazione erogati agli associati in partecipazione con apporto costituito da solo lavoro, nonché le somme corrisposte per le prestazioni di lavoro effettuate dall’imprenditore o dai suoi familiari.
  3. Il costo complessivo dei beni strumentali, al lordo degli ammortamenti, NON SUPERIORE a 20.000 euro, alla data di chiusura dell’esercizio.
    Non concorrono alla formazione di detto limite i beni immobili, comunque acquisiti, e anche se detenuti in locazione, utilizzati per l’esercizio dell’impresa, arte o professione. Rilevano, invece, nel calcolo del limite: per i beni in locazione finanziaria, il costo sostenuto dal concedente; per i beni in locazione, noleggio e comodato, il valore normale degli stessi determinato alla data del contratto di locazione/noleggio o comodato; per i beni in proprietà, il prezzo di acquisto. I beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, arte o professione e per l’uso personale o familiare, concorrono alla formazione del predetto limite nella misura del 50%, indipendentemente dal loro effettivo utilizzo. Non concorrono, infine, al calcolo del limite dei 20.000 euro i beni strumentali all’esercizio dell’arte o della professione, ovvero all’esercizio dell’impresa il cui costo unitario non sia superiore a 516,45 euro.

 

NOTA BENE:
Il regime in esame non prevede una scadenza legata ad un numero di anni di attività o al raggiungimento di una particolare età anagrafica. La sua applicazione, pertanto, è subordinata solo al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.

REGIME FORFETTARIO 2018: LIMITI RICAVI E COEFFICIENTI DI REDDITIVITA’

Il calcolo ai fini della tassazione con imposta sostitutiva prevista dal Regime Forfettario prevede di effettuare la seguente moltiplicazione:

FATTURATO REALIZZATO
dal soggetto titolare di P.IVA
X COEFFICIENTE DI REDDITIVITA’
associato al codice ATECO della P.IVA

È bene precisare che il coefficiente di redditività varia in funzione del codice ATECO associato alla partita IVA aperta.

Ricordiamo, inoltre, al lettore che il codice Ateco (o classificazione delle attività economiche ATECOAttività ECOnomiche), costituisce il codice alfanumerico che identifica il tipo di attività economica esercitata dal soggetto titolare della partita iva. Ad esempio, l’attività dei disegnatori tecnici ha il seguente codice ATECO associato: 741030.

Di seguito forniamo la tabella che riepiloga:

  • La distinzione dei settori economici ai fini del calcolo dell’imposta sostitutiva;
  • I limiti di ricavo previsti per ciascun settore economico;
  • I coefficienti di redditività associati a ciascun settore economico.

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Il calcolo dell’imposizione fiscale nel Regime Forfettario avviene come segue:

  1. Si procede innanzitutto determinando il proprio reddito dato dalla somma dei ricavi percepiti nel corso dell’anno;
  2. Si moltiplica tale valore per il coefficiente di redditività corrispondente al codice ATECO dell’attività lavorativa,
  3. Si applica al reddito imponibile “forfettario” così determinato l’imposta sostitutiva (5% o 15%).

ESEMPIO DI CALCOLO:
Un professionista ha aperto p.iva aderendo al regime forfettario. Nel corso dell’anno ha percepito compensi per totali 20.000 euro.

Reddito totale € 20.000
Reddito imponibile “forfettario” € 15.600 (20.000×78%)
Imposta sostitutiva al 5% (nei primi 5 anni di attività) € 780
Imposta sostitutiva al 15% (in tutti gli altri casi) € 2.340

REGIME FORFETTARIO 2018: AGEVOLAZIONI FISCALI

La principale agevolazione fiscale è data dall’applicazione di un’imposta sostitutiva (detta sostitutiva in quanto si tratta di un’imposta che sostituisce l’IRPEF, l’addizionale comunale e regionale) che risulta pari a:

  • il 5%per i primi 5 anni di attività se si tratta di nuove iniziative imprenditoriali e non prosecuzioni di attività;
  • il 15%negli altri casi;

 

Tra le ulteriori agevolazioni previste per i contribuenti che decidono di aprire la partita IVA col Regime Forfettario 2018, si ricorda:

  • esonero liquidazione e versamento IVA;
  • esonero dichiarazione IVA;
  • esonero Spesometro;
  • esonero registrazione corrispettivi, fatture di acquisto e fatture emesse (in pratica non vi è l’obbligo della tenuta della contabilità);
  • esonero studi di settore e parametri;
  • esonero IRAP.

REGIME FORFETTARIO 2018: ADEMPIMENTI FISCALI

Gli adempimenti fiscali riguardanti il Regime Forfettario sono davvero molto semplici. In particolare, il contribuente “forfettario” deve procedere con:

  • Emissione fattura di vendita per ogni operazione di ricavo;
  • Applicazione di una marca da bollo da 2 euro su ogni fattura emessa con importo superiore a 77,47 euro.
  • Elaborazione dichiarazione dei redditi a giugno.

 

Inoltre, il contribuente che apre partita iva aderendo al regime forfettario ha l’obbligo di:

  • numerare progressivamente e conservare le fatture di vendita emesse;
  • numerare e conservazione delle fatture di acquisto e le bollette doganali;
  • certificare i corrispettivi;
  • integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.

REGIME FORFETTARIO 2018: CASI DI ESCLUSIONE

Sono esclusi dal Regime Forfettario 2018 i soggetti che:

 

  • si avvalgono di regimi speciali ai fini IVA o di regimi forfetari di determinazione del reddito
  • non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea, o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo, che assicuri un adeguato scambio di informazioni, e producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto
  • effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati e relative porzioni o di terreni edificabili ovvero cessioni intracomunitarie di mezzi di trasporto nuovi
  • i soggetti che partecipano a società di persone, ad associazioni professionali, di cui all’articolo 5 del TUIR, o a società a responsabilità limitata aventi ristretta base proprietaria che hanno optato per la trasparenza fiscale
  • i soggetti che nell’anno precedente hanno percepito redditi di lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro). Questa causa di esclusione è stata introdotta dalla legge di stabilità per il 2016, che contemporaneamente ha abrogato la disposizione che prevedeva, quale requisito per l’applicazione del regime forfetario, che nell’anno precedente il reddito dell’attività d’impresa, arte o professione esercitata fosse prevalente rispetto al reddito di lavoro dipendente o assimilato eventualmente percepito. Pertanto, è opportuno precisare che la disposizione abrogata continua ad avere effetto solo nei confronti dei contribuenti, che hanno adottato il regime forfetario nel corso del 2015. Invece, coloro che intendono applicare il regime di favore nel 2016 devono rispettare la nuova condizione (non devono, cioè, aver percepito nel 2015 un reddito di lavoro dipendente o assimilato superiore a 30.000 euro).

 

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1 comment

  • sono un dipendente statale con reddito prevalente al lavoro autonomo, vorrei sapere se quest’ultimo unitamente a quello di lavoro dipendente, superando la soglia di € 30.000, decade dal regime forfettario e quindi obbligatoriamente passare ad altro regime. Grazie antonio

By Devid Alloisi