Regime Forfettario 2020: requisiti di accesso e cause di esclusione per il 2020

R

flt tax nuovo regime forfettario 2019

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto alcune novità in merito al Regime Forfettario, introducendo, tra l’altro, un nuovo requisito di accesso, una nuova causa di esclusione e un sistema di premialità per incentivare l’utilizzo della fatturazione elettronica.

Si ricorda che il regime forfettario costituisce nel nostro ordinamento tributario il regime fiscale agevolato in quanto prevede l’applicazione di un’aliquota fiscale pari al 15% – c.d. sostitutiva – a cui vengono sottoposti tutti i redditi determinati in maniera forfettaria: nei primi 5 anni di attività (startup) e in presenza di ulteriori requisiti l’imposta sostitutiva è ridotta al 5%.

Ciò detto, in questo articolo illustreremo tutti gli aspetti principali del regime forfettario 2020, mettendo in evidenza anche le principali novità introdotte con la nuova Legge di Bilancio 2020.


REGIME FORFETTARIO 2020: REQUISTI DI ACCESSO E CAUSE DI ESCLUSIONE

Possono accedere al Regime Forfettario 2020 tutti i contribuenti che nell’anno d’imposta precedente soddisfano contemporaneamente tutti e 3 i seguenti requisiti:

  1. conseguito ricavi o percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a 65.000 euro (se si esercitano più attività, contraddistinte da codici Ateco differenti, occorre considerare la somma dei ricavi e dei compensi relativi alle diverse attività esercitate);
  2. NEWS 2020 – sostenuto spese per lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi a collaboratori, anche a progetto (comprese le somme erogate sotto forma di utili da partecipazione agli associati con apporto costituito da solo lavoro e quelle corrisposte per le prestazioni di lavoro rese dall’imprenditore o dai suoi familiari) per un importo complessivo non superiore a 20.000 euro lordi;
  3. NEWS 2020 – non aver percepito nell’anno precedente redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (..) eccedenti l’importo di 30.000 euro, tranne nel caso in cui il rapporto di lavoro dipendente nell’anno precedente sia cessato (sempre che in quello stesso anno non sia stato percepito un reddito di pensione o un reddito di lavoro dipendente derivante da un altro rapporto di lavoro).
ESEMPIO 1 – Apertura P.IVA nell’anno e calcolo limite ricavi

Supponiamo che il Sig. Bianchi abbia avviato un’attività professionale con data inizio attività il 01/05/2020 optando per il nuovo regime forfettario.
A fine anno abbia realizzato un fatturato complessivo di euro 40.000.
Al fine di verificare se sia stato rispettato il limite di permanenza stabilito dalla legge è necessario ragguagliare il fatturato complessivo 2019 al periodo di effettività attività. Pertanto, dovremo operare il seguente calcolo:

  • euro 40.000 / 245 x 365 = € 59.592
    il limite calcolato risulta inferiore al nuovo limite di € 65.000 e pertanto il Sig. Bianchi mantiene il regime fiscale forfettario.

ESEMPIO 2 – Calcolo limite ricavi in presenza di più attività

Dal 2020, come ribadito, il controllo del limite di ricavi conseguiti va effettuato in base alla somma dei ricavi e/o compensi realizzati nelle diverse attività esercitate (vedi esempio sotto).

Ipotesi Ricavi attività 1 Compensi Ricavi attività 2 Totale
(1) 7.500 25.000 24.000 56.000 → SI
(2) 15.000 26.000 28.000 69.000 → NO

Di seguito, forniamo per ogni settore di riferimento il coefficiente di redditività corrispondente e il nuovo limite di ricavi per l’anno 2020 stabilito dalla Legge di Bilancio 2019 e pari ad euro 65.000 valido per tutte le attività senza distinzioni.

regime forfettario 2020 coefficiente redditivitàCAUSE DI ESCLUSIONE

Non possono accedere al Regime Forfettario 2020 tutti i contribuenti che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • tutte le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito;
  • i soggetti non residenti, ad eccezione di coloro che risiedono in uno degli Stati membri dell’Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo che assicuri un adeguato scambio di informazioni e che producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente realizzato;
  • i soggetti che effettuano, in via esclusiva o prevalente, operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi;
  • gli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte individualmente;
  • le persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili a tali datori di lavoro, fatta eccezione per chi inizia una nuova attività dopo aver svolto il periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni.
APPROFONDIMENTO – Partecipazione in S.R.L.

Un soggetto che

  • detiene una partecipazione sociale in una S.R.L. che svolge attività di commercio legato a prodotti cosmetici
  • e intende aprire partita IVA come agente di commercio sempre nel settore di prodotti cosmetici

può accedere al nuovo Regime Forfettario 2019 qualora la partecipazione societaria detenuta nella S.r.l. NON risulti tale da determinare un controllo diretto o indiretto nella società. In tal caso, infatti, il contribuente potrebbe aprire partita soltanto in regime fiscale ordinario.

Viceversa, quindi, il possesso di una quota societaria pari al 10% del Capitale sociale di una S.r.l. potrebbe non essere considerato un ostacolo per l’adesione al regime forfettario che partirà dal 2019.

Di seguito, forniamo un riepilogo dei requisiti/cause di esclusione rispetto al Nuovo Regime Forfettario 2020:

REGIME FORFETTARIO 2020 IN SINTESI
(1) REQUISITI

 

  1.  Limite ricavi conseguiti nell’anno precedente: € 65.000
  2. Reddito da lavoro dipendente e assimilati percepito nell’anno precedente < € 30.000
  3. Spese per lavoro dipendente e compensi a collaboratori < € 20.000
(2) ESCLUSIONE
  1. NO a chi si avvale di regime IVA speciali
  2. NO a chi effettua operazioni di cessione di fabbricati o porzioni di fabbricato, di terreni edificabili o di mezzi di trasporto nuovi
  3. NO a esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente a società di persone, associazioni professionali o imprese familiari ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche affini
(3) SISTEMA PREMIALE (NEWS 2020) I terrmini per l’accertamento fiscale sono ridotti di un anno nel caso di utilizzo esclusivo delle fatture elettroniche da parte del contribuente
ATTENZIONE Il regime forfetario cessa di avere efficacia a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno anche uno solo dei requisiti di accesso ovvero si verifica una delle cause di esclusione.

REGIME FORFETTARIO 2020: COME SI ACCEDE

Il Regime Forfettario 2020 è da considerarsi a tutti gli effetti un regime fiscale naturale: ciò significa che le persone fisiche che già esercitano attività d’impresa o lavoro autonomo non devono effettuare alcuna comunicazione al Fisco.

Mentre le persone fisiche che intendono avviare un’attività d’impresa o di lavoro autonomo e, dunque, intendono aprire partita IVA devono semplicemente indicare la volontà di aderire a tale regime barrando l’apposita casella all’interno della dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12) ai soli fini anagrafici.

Di seguito, forniamo un breve riepilogo circa le modalità di accesso/uscita rispetto al nuovo Regime Forfettario 2020:

MODALITÀ DI ACCESSO AL REGIME FORFETTARIO
Per chi è già in attività Non serve alcuna comunicazione perché il regime forfettario è il regime naturale
Per chi inizia una nuova attività Comunicazione nella dichiarazione di inizio attività (mod. AA9/12).
MODALITÀ DI USCITA DAL REGIME FORFETTARIO
Per volontà del contribuente Con opzione al regime ordinario, tramite comportamento concludente, ma con vincolo triennale. È necessario comunque compilare il quadro VO della dichiarazione IVA.
Per legge Per mancanza di uno dei requisiti o per il verificarsi di una causa di esclusione
Per accertamento definitivo Che attesta il venir meno di una delle condizioni di accesso o l’esistenza di una delle cause di esclusione

REGIME FORFETTARIO 2020: VANTAGGI PER CHI EFFETTUA UNA NUOVA ATTIVITA’

Chi avvia una nuova attività economica può usufruire dell’imposta sostitutiva ridotta al 5% per i primi cinque anni di attività. E’ un’agevolazione che scatta in presenza di determinati requisiti, ovvero:

  • il contribuente non ha esercitato, nei tre anni precedenti, attività artistica, professionale o d’impresa, anche in forma associata o familiare
  • l’attività da intraprendere non costituisce, in nessun modo, mera prosecuzione di altra precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso del periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni
  • se viene proseguita un’attività svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi e compensi realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del beneficio non supera il limite che consente l’accesso al regime.

Lascia un commento

By Devid Alloisi