E’ attivo a partire dal 22 maggio 2020 il servizio INPS per la presentazione delle domande di Reddito di Emergenza (REM), nuova misura straordinaria di sostegno al reddito introdotta ai sensi dell’art. 82 del Decreto Rilancio Italia per sostenere i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica causata dall’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le domande dovranno essere presentate all’INPS esclusivamente in modalità telematica entro il 30 giugno 2020, autenticandosi con PIN, SPID, Carta Nazionale dei Servizi e Carta di Identità Elettronica.
In questo articolo illustreremo i seguenti punti connessi al
- A chi spetta il reddito di emergenza;
- Quali sono o soggetti esclusi dal REM;
- Come fare per presentare la domanda.
Si precisa soltanto, come indicato sul portale INPS, che a breve sarà disponibile la circolare esplicativa con le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.
REM – Reddito di EMERGENZA: A CHI SPETTA
L’art. 82 del D.L. 34/2020 stabilisce che il Reddito di Emergenza (REM) spetta ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
- Residenza in Italia;
- Reddito familiare, nel mese di aprile, inferiore all’ammontare del beneficio;
- Patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a 10.000 euro. Tuttavia, si precisa che
- tale limite è aumentato di +5.000 euro per ogni componente successivo al primo e fino a un massimo di 20.000 euro;
- Il massimale è incrementato di +5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza;
- Valore ISEE inferiore a 15.000 euro.
Tutti i requisiti sopra esposti devono essere contemporaneamente soddisfatti al momento di presentazione della domanda e nelle mensilità in cui il beneficio viene erogato.
REM – Reddito di EMERGENZA: SOGGETTI ESCLUSI
Non possono in nessun caso richiedere il Reddito di emergenza (REM) tutti quei soggetti che si trovano nelle seguenti situazioni:
- percepiscono il Bonus Indennità INPS di 600 euro, vale a dire:
- dai collaboratori coordinati e continuativi;
- dai lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO;
- dai lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali;
- dai lavoratori del settore agricolo;
- dai lavoratori dello spettacolo.
- hanno nel nucleo familiare una persona che si trova nelle categorie
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità;
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore alle soglie previste per l’ammontare del beneficio;
- percepiscono il reddito di cittadinanza e di tutte le misure aventi finalità analoghe di cui all’art. 13, co. 2, del decreto legge numero 4 del 2019.
- Infine, soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, nonché coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica. Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, il parametro della scala di equivalenza, non terrà conto di tali soggetti.
REM – Reddito di EMERGENZA: IMPORTO E COME FARE DOMANDA
Il Reddito di Emergenza (REM) è previsto sia erogato in due quote mensili moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza prevista per il reddito di cittadinanza, da 400 euro a 800 euro.
La domanda deve essere presentata in modalità online: dopo aver effettuato l’accesso al portale INPS, è possibile procedere secondo le indicazioni dei manuali per la corretta compilazione della richiesta.
La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per il 30 giugno 2020.
Come già ribadito, nei prossimi giorni verrà pubblicata online una Circolare ad hoc da parte dell’INPS tramite la quale saranno fornite le indicazioni di dettaglio relative alla disciplina della misura.