
Il decreto fisco-lavoro (decreto legge 146 del 2021) ha introdotto l’obbligo, a carico dei committenti, di comunicazione preventiva delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale all’Ispettorato territoriale del lavoro. La disposizione si inserisce in un quadro di disposizioni volte a prevenire l’utilizzo di lavoratori in nero nei luoghi di lavoro.
Per comprendere meglio quali sono gli adempimenti da rispettare, è necessario innanzitutto chiarire:
- quali sono i soggetti ai quali è rivolto l’obbligo di comunicazione preventiva,
- quali sono le prestazioni assoggettate all’obbligo di comunicazione preventiva del lavoro autonomo occasionale,
- quali sono le modalità operative attraverso le quali è possibile adempiere l’obbligo in questione;
- e, infine, quali sono le sanzioni e a quanto ammontano in caso di mancato adempimento degli obblighi comunicativi.
Se hai bisogno di conoscere come si compila la ricevuta di prestazione occasionale da consegnare al committente clicca qui.
Comunicazione lavoro occasionale: soggetti obbligati
SOGGETTI OBBLIGATI – L’obbligo di comunicazione preventiva interessa:
- esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori (sono esclusi quindi i professionisti) e
- solamente per i lavoratori autonomi occasionali, ossia i lavoratori inquadrabili nella definizione contenuta all’art. 2222 c.c.
- gli Enti del Terzo settore che svolgono esclusivamente attività non commerciale sono esclusi dall’ambito di applicazione soggettiva dell’obbligo di comunicazione dei lavoratori autonomi occasionali, che interessa esclusivamente i committenti che operano in qualità di imprenditori;
- le aziende di vendita diretta a domicilio sono escluse dall’ambito di applicazione della normativa in materia di comunicazione preventiva di lavoratore autonomo occasionale per la figura dell’incaricato alla vendita occasionale;
- il rapporto con il procacciatore d’affari occasionale così come le prestazioni di natura prettamente intellettuale: correttori di bozze, i progettisti grafici, i lettori di opere in festival o in libreria, i relatori in convegni e conferenze, i docenti e i redattori di articoli e testi;
- le prestazioni di lavoro autonomo occasionale rese da lavoratori dello spettacolo;
- le prestazioni di lavoro autonomo svolte in favore delle ASD e SSD;
- gli studi professionali, non organizzati in forma di impresa, non sono tenuti ad effettuare la comunicazione che si riferisce esclusivamente ai committenti che operano in qualità di imprenditori;
- i rapporti con le pubbliche amministrazioni (art. 1, co. 2, D.Lgs. n. 165/2001);
- i rapporti di lavoro domestico (art. 2240 e ss. c.c.);
- le organizzazioni sindacali e associazioni datoriali;
- i partiti politici;
- le organizzazioni culturali, religiose e di tendenza purché i servizi e i beni prodotti vengano immessi sul mercato a prezzo “politico”, ovvero, ad un prezzo inidoneo a coprire i costi relativi ai fattori produttivi;
- le ONLUS.
Comunicazione lavoro occasionale: a quale tipologia di rapporto lavorativo si riferisce
La prestazione di lavoro autonomo, per rientrare tra quelle di tipo occasionale, richiede il rispetto di alcuni requisiti legati alla modalità di svolgimento della prestazione:
- Mancanza di continuità e abitualità della prestazione;
- Mancanza di coordinamento della prestazione;
Il lavoro autonomo occasionale è annoverato, ai fini fiscali, tra i redditi diversi (art. 67, comma 1, lett. l) del Tuir) da assoggettarsi a ritenuta a titolo di acconto del 20%.
In linea generale non è previsto alcun limite al compenso; tuttavia, al superamento di un reddito annuo pari a 5.000 euro, scatta l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps secondo quanto previsto dalla legge 335/1995.
Al lavoratore occasionale si applicano tutte le tutele previste dal decreto legislativo 81/2008 in tema di salute e sicurezza sul lavoro. Agli stessi non si applica la normativa assistenziale Inail prevista dal dpr 1124/65.
Risultano, pertanto, esclusi:
- le collaborazioni coordinate e continuative, comprese quelle etero-organizzate già oggetto di comunicazione preventiva;
- i rapporti instaurati ai sensi e nelle forme dell’art. 54-bis del D.L. n. 50/2017 (conv. da L. n. 96/2017) (libretto famiglia e contratto PRESTO)
- le professioni intellettuali, oggetto della disciplina contenuta negli artt. 2229 c.c. ed in genere tutte le attività autonome esercitate in maniera abituale e assoggettate al regime IVA
- i rapporti di lavoro “intermediati da piattaforma digitale, comprese le attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente di cui all’articolo 67, comma 1, lettera l), TUIR, soggetti a specifici obblighi di comunicazione (DL 152 2021: entro il ventesimo giorno del mese successivo all’instaurazione del rapporto di lavoro).
Comunicazione lavoro occasionale: quali modalità da seguire
La comunicazione preventiva del lavoro occasionale deve essere effettuata all’Ispettorato Nazionale del Lavoro territorialmente in modalità online.
In particolare, l’invio può essere effettuato:
- sia tramite il servizio telematico aggiornato nella piattaforma Comunicazioni obbligatorie
- sia inviando una e-mail ad uno specifico indirizzo di posta elettronica messo a disposizione di ciascun Ispettorato territorialmente competente (v. QUI l’elenco completo allegato alla Nota). ATTENZIONE: Copia della mail dovrà essere conservata nel luogo di lavoro, ed esibita, in caso di controllo, al personale ispettivo, in quanto la comunicazione è stata inviata ad un indirizzo di posta elettronica ordinaria e non certificata (P.E.C.).
La comunicazione a mezzo mail dovrà contenere le seguenti informazioni di base:
- i dati del committente e del prestatore;
- il luogo della prestazione (che rileva ai fini dell’individuazione dell’Ispettorato competente);
- una sintetica descrizione dell’attività;
- la data di inizio della prestazione e il presumibile arco temporale entro il quale potrà considerarsi compiuta l’opera o il servizio (ad esempio, 1 giorno, 1 settimana, 1 mese). Nel caso in cui l’opera o il servizio non sia compiuto entro l’arco temporale indicato, sarà necessario effettuare una nuova comunicazione;
- l’ammontare del compenso, qualora risulti definito al momento del conferimento dell’incarico.
Una comunicazione già trasmessa potrà essere annullata o modificata purche prima dell’inizio dell’attività del prestatore. Eventuali errori che non compromettano la possibilità di individuare le parti del rapporto, la data di inizio della prestazione o il luogo di svolgimento non costituiscono una omissione della comunicazione.
Comunicazione lavoro occasionale: sanzioni per omessa comunicazione
Come per il lavoro intermittente, è prevista una sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124”. Le sanzioni potranno applicarsi anche laddove il rapporto di lavoro si protragga oltre il periodo inizialmente indicato senza che si sia provveduto ad effettuarne una nuova.
Si ricorda che i lavoratori occasionali non comunicati rientrano anche nel conteggio dei lavoratori irregolari in caso di ispezioni , a seguito delle quali in caso di superamento della soglia del 10%, l’ispettorato può disporre la sospensione dell’attività produttiva.
