Ecobonus 2025/2026: guida completa alle detrazioni fiscali

L’Ecobonus 2025/2026 comprende l’insieme delle agevolazioni fiscali previste gli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli immobili esistenti ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 14 D.L. n. 63/2013, l’art. 1, commi 54 e 55, Legge n. 207/2024. In particolare, con la Legge di Bilancio 2025 l’Ecobonus ha subito – rispetto al regime in vigore fino al 31 dicembre 2024 – un’importante e, direi drastica, revisione della percentuale di detrazione ammessa nonché l’esclusione di una significativa voce di spesa: la caldaia unica a gas.

In questo articolo andremo ad illustrare i principali aspetti definiti dalla nuova normativa prevista per l’Ecobonus 2025/2026 con particolare riferimento a:

  • Soggetti beneficiari delle agevolazioni e requisiti dell’immobile oggetto di intervento
  • Importo della detrazione e risparmio finanziario per il contribuente
  • Quali sono i lavori che rientrano tra gli interventi di risparmio energetico
  • Quali spese sono detraibili ai fini dell’Ecobonus 2025/2026

ECOBONUS 2025/2026: soggetti interessati e requisiti dell’immobile oggetto di intervento

I soggetti interessati a beneficiare del diritto alla detrazione fiscale prevista per l’Ecobonus sono:

  • il proprietario;
  • il nudo proprietario;
  • il promissario acquirente dell’immobile;
  • l’inquilino, il comodatario;
  • i soggetti conviventi con i possessori o detentori (coniuge, parenti entro il terzo grado, affini entro il secondo grado, conviventi di fatto) che rispettino il requisito della convivenza con carattere di stabilità fin dalla data di inizio lavori, che abbiano sostenuto le spese e che siano intestatari delle fatture e dei bonifici eseguiti.

Con riferimento all’eco-bonus, l’art. 9 del D.M. 06/08/2020 (“Decreto Requisiti”) stabilisce che, in caso di trasferimento per atto tra vivi dell’unità immobiliare residenziale oggetto di intervento, le detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano, salvo diverso accordo tra le parti e per i rimanenti periodi di imposta, all’acquirente persona fisica.

I requisiti richiesti per fruire delle agevolazioni sono:

  • esistenza dell’edificio alla data di inizio lavori;
  • presenza di impianto di riscaldamento funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria (questo requisito non è richiesto per gli interventi di installazione dei pannelli solari, delle schermature solari, dei generatori alimentati a biomassa).

ECOBONUS 2025/2026: IMPORTO DETRAZIONI FISCALI

Per tutte le tipologie di interventi agevolabili, la detrazione in esame nel 2025 è riconosciuta nella misura del:

  • 50% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 36% negli altri casi.

ATTENZIONE: Secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio 2025 per tali interventi nel 2026 e 2027 la detrazione è riconosciuta nelle seguenti misure:

  • 36% per le sole spese sostenute dal proprietario o titolare del diritto reale di godimento sull’abitazione principale;
  • 30% negli altri casi.

ECOBONUS 2025/2026: QUALI SONO GLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONI ENERGETICA

Per tutte le tipologie di interventi rientranti nel concetto di riqualificazione energetica dell’immobile è prevista l’applicazione della stessa aliquota di detrazione: 50% se prima casa o 36% negli altri casi.

Tuttavia, è bene precisare che la detrazione massima calcolabile varia in funzione del tipo di intervento di risparmio energetico realizzato sull’immobile oggetto di riqualificazione: la tabella sottostante riepiloga le classi di intervento di risparmio energetica e la relativa detrazione massima applicabile.

In particolare, analizziamo con maggior dettaglio le principali classi di intervento:

  1. Interventi di riqualificazione energetica globale ovvero qualsiasi intervento diretto alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard dell’edificio che permetta di conseguire un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non superiore a valori definiti. In particolare, per gli interventi, con data di inizio lavori dal 6 ottobre 2020, che danno diritto alla detrazione, sono quelli diretti alla riduzione del fabbisogno di energia primaria necessaria connessa a un uso standard relativi a edifici unifamiliari o singole unità immobiliari che assicurino il rispetto dei requisiti previsti dal paragrafo 3.4 dell’Allegato 1 del D.M. 26/06/2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi).
  2. Interventi sugli involucri di edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, riguardanti strutture opache orizzontali (coperturepavimenti), verticali (pareti generalmente esterne), finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza “U” (dispersione di calore), espressa in W/m2K (watt per metro quadrato, Kelvin) definiti dal D.M. 11/03/2008.
  3. Acquisto e posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311.
    Secondo i requisiti tecnici indicati sul sito dell’ENEA , le schermature devono essere:

    • applicate in modo solidale con l’involucro edilizio e non liberamente montabili/smontabili dall’utente;
    • a protezione di una superficie vetrata;
    • installate all’interno o all’esterno della superficie vetrata;
    • schermature mobili;
    • schermature tecniche.
  4. Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013.
    Sono esclusi dalla detrazione gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe sopra richiamata, ma anche con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
    L’Agenzia delle entrate chiarisce che nell’ambito sia della sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione – e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione – sia della sostituzione di impianti di riscaldamento con pompe di calore ad alta efficienza e impianti geotermici a bassa entalpia, è compresa nell’agevolazione anche:

    • la trasformazione degli impianti individuali autonomi in impianti di climatizzazione invernale centralizzati, con contabilizzazione del calore;
    • gli interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti centralizzati per rendere applicabile la contabilizzazione del calore. È esclusa dall’agevolazione la trasformazione dell’impianto di climatizzazione invernale da centralizzato a individuale o autonomo.

    Rientra, inoltre, tra gli interventi agevolati l’installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore individuali per misurare il consumo di calore in corrispondenza di ciascun radiatore posto all’interno delle unità immobiliari effettuati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti. Se non viene sostituita la caldaia, per questi interventi si può comunque usufruire delle detrazioni previste per il recupero del patrimonio edilizio.
    Sono comprese tra le spese detraibili, infine, quelle:

    • relative alle prestazioni professionali necessarie per realizzare gli interventi agevolati o per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta;
    • sostenute le opere murarie funzionali e strettamente connesse alla sostituzione degli infissi, come quelle per l’inserimento dei controtelai necessari per la posa dei nuovi serramenti
    • sostenute per le opere edilizie funzionali alla realizzazione dell’intervento (per esempio, le spese per la demolizione del pavimento e quelle relative alla successiva posa in opera del nuovo pavimento, se connesse alla realizzazione di un impianto radiante a pavimento. L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato).
  5. Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (si tratta sia di interventi di sostituzione, totale o parziale, dei vecchi generatori termici, sia di nuove installazioni su edifici esistenti).
  6. Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, a condizione che gli interventi apportino un risparmio di energia primaria (PES), come definito all’allegato III del decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 agosto 2011, pari almeno al 20 per cento.

ECOBONUS 2025/2026: QUALI SPESE SONO DETRAIBILI

Le spese che possono essere oggetto di detrazione fiscale sono quelle direttamente riconducibili a:

  • spese connesse direttamente all’intervento energetico agevolato;
  • spese sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell’intervento di risparmio energetico (il tecnico può attestare le spese che s’intendono necessarie all’esecuzione dei lavori agevolati);
  • spese relative alle prestazioni professionali, comprese quelle necessarie alla realizzazione degli interventi e quelle per acquisire la certificazione energetica.

 

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