Detrazione IVA e deducibilità costi carburante: nuove regole a partire dal 1° luglio 2018
A partire dal 1° luglio 2018 cambiano le regole che disciplinano la detrazione dell’IVA e la deducibilità dei costi legati alle spese carburanti sostenute dai soggetti titolari di partita IVA: la detrazione dell’imposta e deducibilità del costo carburante ai fini del reddito sarà subordinata all’obbligo di pagamento con qualsiasi mezzo ad esclusione di contanti.
Già la legge di Bilancio 2018 al fine di contrastare il fenomeno dell’evasione fiscale aveva sostanzialmente modificato gli adempimenti formali relativi all’acquisto di carburante da parte dei soggetti passivi iva, prevedendo in particolare:
- L’abrogazione della scheda carburante sostituita dall’obbligo di emissione della fattura elettronica da parte del gestione dell’impianto di distribuzione;
- La subordinazione della detrazione dell’IVA e della deducibilità ai fini reddituali del costo all’effettuazione del pagamento tramite mezzi e strumenti tracciabili, escludendo definitivamente il contante.
A tal proposito è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con provvedimento n.73203 del 04/04/2018 individuando i seguenti mezzi di pagamento ammissibili per le spese carburante:
- assegni bancari e postali, circolari e non, nonché i vaglia cambiari e postali di cui, rispettivamente, al regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 e al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, con successive modificazioni e integrazioni;
- pagamenti elettronici previsti all’articolo 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, secondo le linee guida emanate dall’Agenzia per l’Italia Digitale con determinazione 22 gennaio 2014, n. 8/2014, punto 5, tra cui, a titolo meramente esemplificativo:
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale;
- carte di debito, di credito, prepagate ovvero di altri strumenti di pagamento elettronico disponibili, che consentano anche l’addebito in conto corrente.
È bene precisare che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate specifica, inoltre, che per ai fini delle agevolazioni fiscali legate all’acquisto di carburanti è possibile continuare a utilizzare le cosiddette “carte carburanti”, cioè quelle carte che vengono rilasciate agli operatori Iva dalla compagnia petrolifera a seguito di specifici contratti di “netting” che consentono il pagamento in un momento diverso rispetto alla cessione. Sono anche valide le carte (ricaricabili o meno) e i buoni, che permettono alle imprese e ai professionisti di acquistare esclusivamente i carburanti e lubrificanti (con medesima aliquota Iva).
AVVERTENZA:
l’uso di questi strumenti è possibile solo se i pagamenti vengono effettuati in una delle modalità previste dal provvedimento stesso…
Riferimento
DETRAZIONE IVA costi carburante dal 1° luglio 2018
La legge di Bilancio 2018 ha integrato l’art. 19 bis1 lett. D) DPR 633/72 come segue:
Art. 19-bis1 c. 1 lett. d) Dpr 633/72: “d) l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanti e lubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, riparazione e impiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nella stessa misura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore.
L’avvenuta effettuazione dell’operazione deve essere provata dal pagamento mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (…), o da altro mezzo ritenuto parimenti idoneo individuato con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate”.
Alla luce di quanto stabilito dal nuovo dettato normativo la detrazione dell’IVA è ammessa soltanto se il pagamento è effettuato:
- con carta di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari abilitati;
- tramite ogni altro mezzo di pagamento ritenuto idoneo ovvero tracciabile.
Inoltre, va precisato che le nuove regole sulla detrazione IVA che interessano
- tutti i tipi di veicoli (anche autocarri, camion, c.d. mezzi speciali)
- anche altre tipologie di spesa, oltre all’acquisto di carburante, quali: spese per noleggio/leasing, manutenzioni, pedaggi, ecc.
DEDUCIBILITA’ costi carburante dal 1° luglio 2018
La legge di Bilancio 2018 ha inserito il nuovo comma 1-bis all’art. 164 del T.U.I.R. in base al quale viene disposto:
Art. 164 c. 1-bis Tuir: «Le spese per carburante per autotrazione sono deducibili nella misura di cui al comma 1 se effettuate esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o carte prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605».
In pratica, alla luce del nuovo dettato normativo le spese sostenute per l’acquisto di carburante da soggetti titolari di partita iva sono deducibili ai fini del reddito soltanto se sostenute mediante mezzi di pagamento tracciabili, ovvero tramite:
- carte di credito
- carte di debito
- carte prepagate
È bene precisare che il legislatore rispetto a quanto stabilito in merito alla detrazione dell’IVA in ordine alla deducibilità del costo non ha inserito la l’espressione “altri mezzi idonei”. Tuttavia, il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate n.73203 del 04/04/2018 al punto 2 estende le ulteriori modalità di pagamento disciplinate in ambito detrazione IVA anche alla deduzione dei costi.
Pertanto vengono riconosciute anche le seguenti modalità di pagamento:
- assegni bancari e postali, circolari e non,
- vaglia cambiari e postali;
- addebito diretto;
- bonifico bancario o postale;
- bollettino postale.
ACQUISTO CARBURANTE | |||
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Deducibilità redditi | Detrazione Iva | Documenti (cessione vs titolari P.IVA | |
Modalità di pagamento | |||
Autovetture | Strumenti tracciabili | Strumenti tracciabili | Fattura Elettronica |
Veicoli Speciali | Nessuna novità | Nessuna novità | Fattura Elettronica |
ALTRI ACQUISTI (lubrificanti, noleggi/lesing, pedaggi, ecc.) |
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Deducibilità redditi | Detrazione Iva | Documenti (cessione vs titolari P.IVA | |
Modalità di pagamento | |||
Autovetture | Nessuna novità |
Strumenti tracciabili | Nessuna novità |
Veicoli Speciali | Nessuna novità | Nessuna novità | Nessuna novità |