Tutte le imprese, le società e/o professionisti che vantano un credito non prescritto, certo, liquido ed esigibile nei confronti della P.A. per lavori in appalto, somministrazioni di beni e forniture di servizi, possono richiedere le somme dovute in anticipo o in compensazione attraverso la presentazione della domanda di Certificazione del credito.
Perché un’impresa o un professionista dovrebbe farsi certificare il credito vantato nei confronti di una pubblica amministrazione? Semplice. Una volta ottenuta la certificazione, il creditore può utilizzare il credito in diversi modi:
- può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione
del credito, oppure, se intende acquisire liquidità immediata, - può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione13 a valere sullo stesso presso
una banca o un intermediario finanziario abilitato, oppure, se ha debiti verso l’erario e intende compensarli, - può chiedere la compensazione di tutto o parte del credito certificato all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle entrate.
Il processo di certificazione è totalmente gratuito e gestito tramite la piattaforma elettronica per la certificazione dei crediti predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato ed accessibile al seguente indirizzo web: http://certificazionecrediti.mef.gov.it
In questo articolo cercheremo di spiegare i seguenti aspetti legati alla precedura dice certificazione dei crediti commerciali verso le P.A.:
- Quali crediti possono essere certificati (requisiti del credito) e quali soggetti possono presentare richiesta;
- Quali sono gli Enti o le Amministrazioni nei confronti dei quali è possibile richiedere la certificazione dei crediti;
- Come funziona la procedura di certificazione del credito;
- Come utilizzare il credito c.d. certificato.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO PA: QUALI CREDITI POSSONO ESSERE CERTIFICATI
L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque (società, impresa individuale o persona fisica) vanti un credito commerciale non prescritto, ovvero somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti di una Pubblicazione Amministrazione.
Va rilevato che, nel rilasciare la certificazione, la PA dovrà verificare che il credito, oltre ad essere non prescritto, sia certo, liquido ed esigibile:
- certo: un credito è certo quando è determinato nel suo contenuto dal relativo atto negoziale, perfezionatosi, nel caso di specie, secondo le forme e le procedure prescritte dalle vigenti disposizioni contabili, e quindi in assenza di contratto perfezionato e di impegno di spesa, regolarmente registrato sulle scritture contabili, la PA non potrà certificare il credito;
- liquido: un credito è liquido quando è soddisfatto dalla quantificazione dell’esatto ammontare del credito;
- esigibile: un credito è esigibile quando non vi sono fattori impeditivi del pagamento del credito, quali, per esempio l’eccezione di inadempimento oppure l’esistenza di un termine o di una condizione sospensiva.
ATTENZIONE: Il rilascio della certificazione del credito equivale a ricognizione di debito, e così come contemplato all’art. 1988 del Codice Civile “La promessa di pagamento o la ricognizione di un debito dispensa colui a favore del quale è fatta dall’onere di provare il rapporto fondamentale. L’esistenza di questo si presume fino a prova contraria”.
QUANDO UN CREDITO E’ CERTO, LIQUIDO ED ESIGIBILE? Ai fini dell’ottenimento della certificazione, il credito è certo, liquido ed esigibile quando è riferito ad un’obbligazione perfezionata, correttamente registrata nelle scritture contabili dell’ente debitore e per la quale è scaduto il termine di pagamento. Inoltre, non debbono sussistere fattori impeditivi del pagamento, come l’esistenza di contenziosi, eccezioni di inadempimento o condizioni sospensive.
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO: A QUALI ENTI O AMMINISTRAZIONI E’ POSSIBILE RICHIEDERE LA CERTIFICAZIONE
L’istanza di certificazione può essere presentata, attraverso la Piattaforma messa a disposizione dal MEF, in relazione ai crediti vantati nei confronti di:
- amministrazioni statali, centrali e periferiche (inclusi istituti e scuole di ogni ordine e grado, istituzioni educative e istituzioni dell’alta formazione artistica, musicale e coreutica – AFAM, soprintendenze per i beni culturali – anche dotate di autonomia gestionale – e istituti dotati di autonomia speciale ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233);
- regioni e province autonome;
- enti locali, esclusi quelli commissariati per fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso (ai sensi del Testo unico degli enti locali TUEL, rientrano in tale definizione i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni);
- enti del Servizio Sanitario Nazionale (Per enti del Servizio Sanitario Nazionale si intendono, ai sensi dell’articolo 3, comma 2 del D.M. 25 giugno 2012 sulla compensazione dei crediti, le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche se trasformati in fondazioni, le aziende ospedaliere universitarie integrate con il Servizio Sanitario Nazionale, gli istituti zooprofilattici di cui al decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270), esclusi gli enti delle regioni sottoposte a piano di rientro dai disavanzi sanitari che hanno in atto operazioni ricognitive del debito;
- enti pubblici nazionali;
- camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni;
- altre P.A. incluse dall’art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, università, istituti autonomi case popolari, enti
pubblici non economici regionali e locali, Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni e agenzie di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300).
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO: COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI CERTIFICAZIONE
La procedura di certificazione dei crediti verso le PA si articola in 3 fasi principali:
- Accreditamento del soggetto creditore alla piattaforma specifica messa a disposizione dal MEF;
- Inoltro richiesta di certificazione del credito;
- Rilascio della certificazione da parte della PA.
FASE 1 Accreditamento alla Piattaforma.
In primo luogo, i creditori che intendano presentare l’istanza per ottenere la certificazione dei propri crediti verso la P.A. devono necessariamente registrarsi all’interno della Piattaforma della piattaforma messa a disposizione dal MEF.
La funzionalità di registrazione consente alle Imprese di accreditarsi sulla Piattaforma dei Crediti Commerciali attraverso i seguenti passi:
- Selezione Impresa – Consente di indicare l’Impresa per conto della quale si intende effettuare la registrazione (Importante: alcuni dati sono tratti dal Registro delle Imprese, per cui è necessario verificare preventivamente le informazioni ivi registrate, con particolare riferimento all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC).
- Dati Impresa – Consente di verificare la correttezza delle informazioni relative all’Impresa che si intende registrare.
- Dati Richiedente – Consente di immettere le informazioni inerenti alla persona che presenterà le istanze di certificazione dei crediti.
- Tipo Firma – Consente di specificare il modo in cui verranno sottoscritti i documenti.
- Allegati – Consente di allegare i documenti necessari per la registrazione.
- Inoltro richiesta – Consente di rivedere le informazioni immesse e di inviarle al sistema.
- Fine – Conferma il processo di registrazione.
Se il creditore è una società o un’impresa individuale, può operare in Piattaforma direttamente il titolare o un
suo delegato, al fine di ottenere le credenziali di accesso.
Se il creditore è una persona fisica (ad esempio un libero professionista) deve, preventivamente, effettuare un
riconoscimento recandosi presso la P.A. debitrice o presso la RTS competente per territorio e, con le credenziali
ricevute, completare l’accreditamento alla Piattaforma.
FASE 2 – Richiesta di una Certificazione
Il creditore, dopo aver effettuato l’accreditamento di cui al paragrafo precedente, procede con l’inoltro della richiesta di certificazione del credito utilizzando l’apposita funzionalità messa a disposizione dalla Piattaforma.
Il sistema presenta all’utente un modulo parzialmente precompilato con le informazioni relative al creditore già
inserite in fase di registrazione, che deve essere completato con i seguenti dati:
- dati relativi alla la P.A. nei confronti della quale si intende chiedere la certificazione,
- dettaglio delle fatture (numero, data e importo) a cui si riferisce il credito;
- sottoscrizione delle dichiarazioni previste dalla normativa vigente.
FASE 3 – Rilascio della Certificazione
Una volta ricevuta la richiesta di certificazione del credito, la P.A. effettua le opportune verifiche finalizzate a valutare che il credito in questione sia certo, liquido ed esigibile o a rilevarne l’insussistenza o l’inesigibilità, anche parziale, utilizzando le apposite funzionalità della Piattaforma.
Al termine dei controlli, la P.A. procede come segue:
- rilascio della certificazione,
- o della rilevazione dell’insussistenza o inesigibilità del credito.
Il creditore riceve notifica all’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) che ha specificato al momento dell’accreditamento. In ogni caso, il sistema permette di verificare, in ogni momento, lo stato di avanzamento del processo di certificazione e l’eventuale decorrenza dei termini per la richiesta di nomina di un commissario ad acta, per ciascuna istanza presentata.
Puoi consultare anche i seguenti documenti disposti dal MEF |
CERTIFICAZIONE DEL CREDITO: COME UTILIZZARE LA CERTIFICAZIONE DEL CREDITO
Il creditore, ottenuta la certificazione, può utilizzare il credito in diversi modi. In particolare:
- può attendere il pagamento che la P.A. è tenuta ad effettuare entro la data indicata nella certificazione
del credito; - se il creditore intende acquisire liquidità immediata può effettuare la cessione, anche parziale, ovvero chiedere un’anticipazione a valere sullo stesso presso una banca o un intermediario finanziario abilitato,
- se il creditore ha debiti verso l’erario può chiedere la compensazione di tutto o parte del credito certificato all’Agente della riscossione o all’Agenzia delle Entrate.
Il sistema provvede automaticamente all’invio delle notifiche in formato elettronico a tutti gli attori interessati, i
quali possono, in ogni momento, accedere alla Piattaforma per consultare lo stato e la disponibilità residua del
credito. Le cessioni dei crediti certificati mediante la Piattaforma possono essere stipulate mediante scrittura privata, senza quindi la necessità di avvalersi di soggetti terzi e senza oneri per le parti.
GRAZIE, NON CAPISCO PERCHE’ LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE NON ABBIA CERTIFICATO IL MIO CREDITO. ADESSO COME DEVO MUOVERMI?
Buongiorno,
l’Impresa individuale di mio padre ha intrapreso e vinto una causa passata in giudicato nel 2019 a seguito di un credito commerciale non pagato dal Comune di Cosenza intorno agli anni 90. La sentenza rappresenta il documento con il quale il Comune ha inserito il debito in Bilancio. L’impresa è allo stato chiusa per la scomparsa di nostro padre, ciò non consente a noi tre figli, in qualità di eredi, di poter richiedere la Certificazione dei Crediti al Comune prevista dal Portale dei Crediti Commerciali nè come impresa perchè non più iscritta nel relativo registro, nè come eredi perchè non previsto dalla procedura del portale. Abbiamo richiesto informazioni al numero verde del portale ma non ci sanno dare alcuna indicazione. Preciso che il Comune di Cosenza è stato dichiarato in dissesto finanziario e da tempo è stata costituita la Commissione ad acta che, ai sensi della legge vigente, ha ricevuto tra i creditori, anche la nostra nota (in qualità di eredi) in cui è stato richiesto l’inserimento nella massa passiva del credito per un importo di 847.809,89 € (351.022,65 € senza interessi e rivalutazione). La Commissione, con successiva nota apposita, ci ha comunicato la ricezione della precedente richiesta di liquidazione di 847.809,89 € e l’avvio del procedimento di verifica della massa passiva e ci ha messo in attesa di valutazione della nostra istanza. Stanchi dell’attesa delle decisioni della Commissione di liquidazione che dura ormai da due anni (a cui si aggiungono oltre 14 anni di causa), vogliamo richiedere la certificazione dei crediti per poterli utilizzare almeno in compensazione. Detto ciò, si chiede la gentilezza di poter fornire indicazioni su cosa si può fare nel nostro caso per ottenere la certificazione dei crediti e poterla usare almeno in compensazione. Tra l’altro, una sentenza in giudicato in cui viene chiaramente esplicitata la condanna del Comune al pagamento della somma complessiva di 351.022.65, oltre interessi e rivalutazione monetaria, è possibile che non può essere utilizzata come compensazione per i pagamenti che lo stesso Comune richiede, visto che l’importo del debito è già chiaramente definito dal giudice? Ringraziando in anticipo per il riscontro della presente, si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.