Detrazioni bonus trasporto pubblico 2019: vi rientra anche il trasporto scolastico?

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detrazioni bonus trasporto pubblico

L’abbonamento ai servizi dedicati al trasporto pubblicato costituisce una spesa da considerare tra gli oneri detraibili in sede di dichiarazione dei redditi.

In particolare, proprio la legge di Bilancio 2018 ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, su un costo annuo massimo di 250 euro.

L’agevolazione riguarda sia le spese sostenute direttamente dal contribuente per l’acquisto di un abbonamento del trasporto pubblico, sia quelle affrontate per conto dei familiari fiscalmente a carico.

Alla luce di quanto sono esposto, la domanda che si pongono tanti genitori è se le quote pagate per il trasporto scolastico dei loro figli sono da considerarsi spese detraibili. Prima di analizzare questo aspetto cerchiamo di capire che cosa prevede il Bonus Trasporto Pubblico e qual è l’importo del beneficio fiscale.

 

BONUS TRASPORTO PUBBLICO: COSA PREVEDE E LIMITE IMPORTO DETRAZIONE

Il Bonus Trasporto Pubblico è un’agevolazione che consente a tutti i contribuenti di poter portare in detrazione il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.

NOZIONE DI “ABBONAMENTO” SECONDO L’AGENZIA DELLE ENTRATE
La Circolare 19/E/2008 chiarisce che per “abbonamento” che deve intendersi quale “.. titolo di trasporto che consenta al titolare autorizzato di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull’intera rete, in un periodo di tempo specificato”.

I soggetti beneficiari del beneficio fiscale sono tutti coloro che si servono, appunto, del servizio di trasporto pubblico per la propria mobilità quotidiana, ovvero studentilavoratoripensionati.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute a favore di familiari che risultino fiscalmente a carico.

L’importo massimo su cui calcolare la detrazione è 250 euro: pertanto, per il contribuente il risparmio complessivo risulta essere pari ad euro 47,50 ammissibile entro i limiti di capienza delle imposte dovute. In caso di mancato utilizzo della detrazione per incapienza, la parte eccedente si perde senza possibilità di rinviarne la fruizione all’anno successivo.

CASI DI ESCLUSIONE – La detrazione non spetta per le spese sostenute per l’acquisto:

  • di titoli di viaggio che abbiano una durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera, quali ad esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore;
  • – delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche servizi ulteriori rispetto a quelli di trasporto quali ad esempio le carte turistiche che oltre all’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblici consentono l’ingresso a musei o spettacoli.

 

BONUS TRASPORTO PUBBLICO: DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE

In sede di dichiarazione dei redditi per usufruire delle detrazioni relative all’acquisto dell’abbonamento da parte dei cittadini e dei familiari a carico il contribuente è chiamato a conservare:

  • il titolo di viaggio e
  • la documentazione relativa al pagamento.

In particolare, si precisa che per le prestazioni afferenti il trasporto pubblico collettivo di persone per le quali non vi è l’obbligo di emissione della fattura – se non in caso di richiesta da parte del cliente – i biglietti di trasporto assolvono la funzione dello scontrino fiscale nella misura in cui contengono le seguenti indicazioni:

  • ditta, denominazione o ragione sociale o nome e cognome della persona fisica ovvero il logo distintivo dell’impresa e il numero di partita IVA del soggetto emittente il titolo di viaggio o che effettua la prestazione di trasporto;
  • descrizione delle caratteristiche del trasporto;
  • ammontare dei corrispettivi dovuti;
  • numero progressivo;
  • data da apporre al momento dell’emissione o della utilizzazione.
COSA FARE IN CASO DI BIGLIETTO NON NOMINATIVO
Qualora il biglietto di viaggio non presenti i riferimenti nominativi è possibile avvalersi di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio ex D.P.R. 445/2000 (autocertificazione) con allegato copia del documento d’identità. È importante precisare che l’autocertificazione deve specificare se l’abbonamento in questione sia stato acquistato per il contribuente o per un familiare fiscalmente a carico.

È importante, inoltre, che sul documento di viaggio nominativo in possesso del contribuente siano indicate le seguenti informazioni:

  • la durata dell’abbonamento;
  • la spesa sostenuta.

Si ricorda, infine, che in sede di dichiarazione dei redditi – Modello 730 o UNICO Persone Fisiche – la spesa relativa all’acquisto dell’abbonamento per il servizio di trasporto pubblico deve essere indicata in uno dei righi da E8 a E10 con il codice 40”.

 

BONUS TRASPORTO PUBBLICO: VI RIENTRANO ANCHE LE SPESE PER IL TRASPORTO SCOLASTICO?

Il servizio svolto dallo Scuolabus e solitamente offerto dal Comune non viene considerato tra i servizi tipicamente rientranti nella categoria dei trasporti pubblici: il trasporto scolastico, infatti, è un servizio erogato dietro pagamento di una quota di partecipazione diretta degli utenti e non appartiene ai servizi pubblici locali.

A tal proposito si è pronunciata anche la Corte di Conti, sezione regionale di controllo della Sicilia, la quale ha affrontato la questione alla luce del dettato normativo disposto ai sensi dell’art. 5, co. 2, del Decreto Legislativo 63/2017.

In particolare, i magistrati contabili hanno valutato la natura del servizio destinato al trasporto degli alunni organizzato dai Comuni nell’ambito del diritto allo studio e hanno concluso che sia il D.l. 55/1984 convertito dalla legge 131/1983 sia il decreto del 31-12-21983 del Ministero dell’Interno non menzionano tra i servizi pubblici locali a domanda individuale il servizio dedicato al trasporto scolastico. Non avendo apportato modifiche di rilievo neppure il D.Lgs 63/2017 si ritiene di poter affermare che il trasporto scolastico NON è un servizio tra quelli a domanda individuale e, di conseguenza, non può essere ricompreso tra i servizi di trasporto pubblico per i quali viene riconosciuto il beneficio della detrazione fiscale.

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By Devid Alloisi