
E’ bene chiarire che quando si parla o si sente di parlare di Bonus Caldaia si sta utilizzando un espressione impropria dal momento che tecnicamente NON esiste un bonus specifico dedicato alle caldaie: in verità il termine si inserisce all’interno di un insieme di agevolazioni fiscali previste dall’Ecobonus, dal Bonus Ristrutturazione Edilizia ed, infine, dal Conto Termico, tutti interventi che consentono di beneficiare di importanti detrazioni o contributi finalizzati all’acquisto e all’installazione di impianti ad alta efficienza energetica.
Tuttavia, a partire dal 1° gennaio 2025 – a seguito della Direttiva Case Green – saranno esclusi dal bonus tutti gli impianti alimentati esclusivamente con combustibili fossili: in pratica STOP alle agevolazioni fiscali previste fino al 31 dicembre 2024 per tutte le caldaie tradiozionali a condensazione. Resteranno agevolabili le caldaie se collocate all’interno di apparecchi ibridi, composti cioè da una pompa di calore e da una caldaia, controllate da una centralina unica.
Possono beneficiarne della detrazione fiscale tutti coloro che vogliono sostituire la vecchia caldaia con modelli più prestanti e attenti al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale. Il bonus è destinato ai proprietari di immobili, ma anche a tutti i soggetti che hanno un diritto reale sugli stessi, come gli inquilini in affitto. Le aliquote per l’agevolazione variano da 50% al 65% in base ai lavori che vengono svolti. Sono incluse nelle agevolazioni le spese per il montaggio e lo smontaggio.
In questo articolo andremo a trattare i seguenti punti:
- Quali sono le caldaie garantiscono lo sconto fiscale
- Chi può accedere al beneficio fiscale e su quali edifici
- Entità del beneficio (tradotto in termini finanziari)
- Quali sono le spese agevolabili
- Documentazione da conservare ai fini di un ipotetico controllo
BONUS CALDAIA 2025: QUALI IMPIANTI E SU QUALI IMMOBILI E’ POSSIBILE
E’ ammessa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con:
- impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione almeno pari alla classe A, assemblati in fabbrica ed espressamente concepiti dal fabbricante per funzionare in abbinamento tra loro, o per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
- impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, anche dotate di sistemi di termoregolazione evoluti (classi V, VI oppure VIII della comunicazione 2014/C 207/02 della Commissione).
Inoltre, è importante precisare che interventi sopra indicati devono essere eseguiti su edifici che devono risultare alla data di inizio lavori:
- unità immobiliari (o parti di edifici) esistenti, censiti o per i quali è stato chiesto l’accatastamento, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l’attività d’impresa o professionale, merce o patrimoniali;
- dotati di impianto termico, ossia devono avere un impianto di riscaldamento funzionante.
BONUS CALDAIA 2025: CHI PUO’ ACCEDERE
Le detrazioni per il Bonus Caldaia spettano alle seguenti categorie di soggetti:
- Proprietari o nudi proprietari;
- Titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
- Locatari (affittuari) o comodatari.
Può essere richiesto da tutti i proprietari di immobili su cui vengono effettuati i lavori di sostituzione, o di installazione di una di nuova generazione. Può anche richiesto da altri soggetti che hanno un diritto reale sull’immobile, come gli inquilini in caso di immobile in affitto.
BONUS CALDAIA 2025: ENTITA’ DEL BENEFICIO
L’importo del beneficio varia in funzione alla circostanza per cui il contribuente opti per:
- le agevolazioni previste dal Bonus Ristrutturazione;
- le agevolazioni disposte in caso di riqualificazione energetica (Ecobonus);
- oppure, infine, all’ipotesi in cui si decida di procedere con il Conto Termico 2.0.
A) BONUS RISTRUTTURAZIONE
In primo luogo, la sostituzione di generatori di calore rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria agevolati con il Bonus Ristrutturazione. In questo caso la detrazione è del 50% da ripartire in 10 quote annuali di pari importo fino a un ammontare complessivo non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.
| Costo sostituzione ed installazione nuovo impianto | € 10.000,00 |
| Sconto fiscale pari a detrazione IRPEF (50%) | € 5.000,00 |
| Ritorno finanziario in 10 rate annuali di pari importo | € 500,00 |
B) ECOBONUS
Se gli interventi ammessi all’Ecobonus ordinario sono trainati da quelli con Superbonus, la percentuale di detrazione sale al 70% nel 2024, con decalage al 65% se i lavori ricadono nell’anno d’imposta 2025.
Ricordiamo in premessa che: il beneficio riguarda solo condomini, persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari, Onlus, ADV e APS; la Legge di Bilancio 2025 limita l’accesso al Superbonus solo ai lavori iniziati entro il 15 ottobre 2024.
| Costo sostituzione ed installazione nuovo impianto | € 10.000,00 |
| Sconto fiscale pari a detrazione IRPEF (65%) | € 6.500,00 |
| Ritorno finanziario in 10 rate annuali di pari importo | € 650,00 |
C) CONTO TERMINO 2.0
Questa opzione incentiva con un contributo a fondo perduto interventi per l’incremento dell’efficienza energetica e la produzione di energia termica da fonti rinnovabili di edifici o singole unità immobiliari accatastate e dotate di un impianto di riscaldamento.
Il Conto Termico consente di ottenere un contributo:
- fino al 40% della spesa sostenuta per la sostituzione del vecchio generatore di calore con una caldaia a condensazione;
- fino al 65% nel caso di caldaie ibride (caldaia a condensazione più pompa di calore).
L’agevolazione sulle caldaie è tuttavia limitata alle pubbliche amministrazioni.
In caso di privati, sono agevolati i seguenti interventi:
- 2.A – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzanti pompe di calore elettriche o a gas, anche geotermiche (con potenza termica utile nominale fino a 2000 kW);
- 2.B – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento delle serre esistenti e dei fabbricati rurali esistenti con generatori di calore alimentati da biomassa (stufe, termo-camini o caldaie con potenza termica nominale fino a 2000 kWt);
- 2.C – Installazione di collettori solari termici, anche abbinati a sistemi di solar cooling (con superficie solare lorda fino a 2500 m2);
- 2.D – Sostituzione di scaldacqua elettrici con scaldacqua a pompa di calore;
- 2.E – Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con sistemi ibridi a pompa di calore.
Per il Conto Termico 2.0 privati, i costi massimi ammissibili sono determinati sulla base della producibilità stimata dell’intervento; il contributo massimo è del 65% in funzione delle caratteristiche dell’impianto.
BONUS CALDAIA 2025: SPESE AGEVOLABILI
Rientrano nell’agevolazione fiscale tutte le spese di seguito elencate:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione esistente;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione a regola d’arte dell’impianto termico esistente con un generatore a condensazione;
- spese per l’adeguamento della rete di distribuzione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell’acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione;
- spese per le prestazioni professionali necessarie alla realizzazione degli interventi nonché della documentazione tecnica necessaria.
BONUS CALDAIA 2025: DOCUMENTAZIONE DA CONSERVARE
I documenti da conservare in caso di controllo da parte delle autorità competenti – Agenzia delle Entrate – può essere distinta in una parte afferente la documentazione tecnica e in un’altra di carattere meramente amministrativo. In generale, si precisa quanto segue:
- Certificato di asseverazione rilasciato da un ingegnere o un geometra. Tale documento indica l’indice di riscaldamento energetico relativo alla stagione invernale, che deve attestarsi sui livelli definiti dalla Legge. Nel documento devono essere indicati anche i livelli di trasmittanza termica precedenti e successivi all’intervento;
- Certificazione dei produttori relativi a caldaie e valvole termostatiche;
- Fatture di tutte le spese sostenute;
- Ricevute dei bonifici con causale, con la dicitura specifica del bonus a cui si accede e il riferimento normativo, il codice fiscale di chi lo effettua, e la partita IVA (o codice fiscale) della ditta beneficiaria del pagamento;
- Ricevuta della trasmissione della documentazione a ENEA, o ricevuta della raccomandata;
- Schede tecniche ed eventuale documentazione supplementare firmata sia dal tecnico che dal cliente.




è possibile scaricare solo il costo di acquisto di nuova caldaia?
Antonio
29 Marzo 2019 alle 11:31
Buonasera Antonio, Fermo restando il fatto che la caldaia soddisfi i requisiti tecnici previsti dalla normativa, le confermo che le spese ammesse alla detrazione comprendono sia i costi per i lavori relativi agli interventi di risparmio energetico sia quelli per le prestazioni professionali ad essi collegate. Pertanto, tra i costi ammissibili possiamo considerare lo smontaggio e la dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, la fornitura e la posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie. Sono compresi, oltre agli interventi relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell'acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione, nonché sui sistemi di emissione.
Devid Alloisi
1 Aprile 2019 alle 16:59
quindi la risposta al sig. Antonio è si o no?
fabrizio
27 Dicembre 2019 alle 19:54
E' possibile al Cliente acquistare direttamente una nuova caldaia a condensazione da installare e pagarla con bonifico bancario seconto la legge del 2007 con IVA al 22% e successivamente anche magari di qualche mese farla installare e pagare la messa in opera con altro bonifico seconto la legge del 2007 con IVA al 10% ? Quali documenti debbono essere iniati all'ENEA ? Grazi e saluti
ERO FOGLI
18 Ottobre 2019 alle 15:54
vorrei avere risposta anche io allo stesso quesito!!! perchè nessuno risponde?? grazie
silia
19 Maggio 2022 alle 12:20