Disturbi specifici dell’apprendimento: detrazioni fiscali 2018

D

disturbi specifici dell'apprendimento detrazioni fiscali 2018

Detrazioni fiscali per il 2018 favore degli studenti affetti da DSA

Esistono agevolazioni fiscali per i genitori che hanno un figlio con disturbo dell’apprendimento? La risposta è affermativa ed è contenuta all’interno della nuova Legge di Bilancio 2018 (n.205/2017). Il decreto legge in questione, infatti, ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2018 la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per “l’acquisto di strumenti compensativi e sussidi tecnici e informatici, di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere”.

Prima di andare ad approfondire i contenuti pratici di questa nuova agevolazione fiscale è importante comprendere il significato di disturbo specifico dell’apprendimento o DSA  e quali problemi comporta per il bambino interessato.

COS’E’ UN DISTURBO DSA?

In psicologia cognitiva, con l’espressione disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) si intende un gruppo di patologie capaci di creare difficoltà nelle fasi di apprendimento di alcune abilità che devono essere acquisite da bambini e ragazzi in età scolare.

I disturbi DSA non consentono una piena e completa autosufficienza nelle attività di acquisizione e utilizzazione della lettura, della scrittura e del calcolo. La principale caratteristica di questa patologia è data dalla specificità del disturbo: in partica, il bambino affetto da DSA presenta un disturbo specifico e circoscritto che interessa soltanto un abilità indispensabile per l’apprendimento e non anche un deficit di intelligenza.

Ciò premesso i disturbi riconosciuti come DSA sono : la dislessia, la disortografia, la disgrafia, la discalculia. Tali disturbi possono manifestarsi nel bambino alternativamente o contemporaneamente. Vediamo brevemente di cosa si tratta:

  • DISLESSIA – È una disabilità dell’apprendimento che si manifesta con una difficoltà nell’imparare a leggere, in particolare nella decifrazione dei segni linguistici, ovvero nella correttezza e nella rapidità della lettura;
  • DISORTOGRAFIA – È un disturbo specifico che interessa la fase costruttiva della scrittura e consiste nella difficoltà di scrivere in modo corretto da un punto di vista ortografico. In pratica, il bambino affetto da disortografia presenta una specifica difficoltà nell’applicare le regole di conversione dal suono alla parola scritta, pertanto non riuscendo a distinguere i suoni che compongono la parola e ad individuare le regolarità o irregolarità ortografiche
  • DISGRAFIA – È il disturbo, invece, che riguarda la fase esecutiva, grafo-motoria della scrittura e si manifesta quando il bambino non è in grado di scrivere in modo fluido, veloce ed efficace (in altre parole scrive in una forma poco leggibile). Il bambino disgrafico piò presentare un’impugnatura della penna e/o matita non corretta, scarsa capacità di utilizzare e gestire lo spazio cartaceo, alternanza tra macro e micrografia, ecc.
  • DISCALCULIA – È il disturbo che si manifesta nella fase di calcolo. In pratica, il bambino ha evidenti  difficoltà a comprendere ed operare con i numeri nonché automatizzare alcuni compiti numerici e di calcolo.

DETRAZIONI FISCALI 2018 per SOGGETTI con DSA

La Legge di Bilancio 2018 ha inserito all’interno dell’art. 15 del T.U.I.R. un ulteriore detrazione fiscale riconosciuta in relazione alle spese sostenute in favore di
strumenti compensativi e dispensativi per disgrafia e disortografia

REQUISITI DETRAZIONE FISCALE 2018 per SOGGETTI DSA

Il provvedimento disposto dalla Agenzia delle Entrate – prot. 75067 del 06/04/2018 – stabilisce le disposizioni attuative ai fini dell’applicazione della detrazione fiscale in oggetto [inserire link n.1 documento].

In particolare, per la fruizione della detrazione devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

  • il beneficiario deve essere in possesso di un certificato, attestante la diagnosi di DSA;
  • il Certificato deve essere rilasciato dal SSN, da specialisti o strutture accreditate;
  • Il certificato medico deve altresì attestare il collegamento funzionale tra i sussidi/strumenti compensativi oggetto dispesa e il tipo di disturbo dell’apprendimento diagnosticato.

NOTA DIAGNOSI:

La diagnosi dei DSA è effettuata nell’ambito dei trattamenti specialistici già assicurati dal SSN ed è comunicata dalla famiglia alla scuola di appartenenza dello studente. Le regioni nel cui territorio non sia possibile effettuare la diagnosi, possono prevedere che la stessa sia effettuata da specialisti o strutture accreditate.

MISURA DELLA DETRAZIONE E DOCUMENTI DA CONSERVARE

Il beneficio fiscale è stabilità nella misura del 19% delle spese sostenute. Si precisa che non sono posti limiti massimi alla spesa oggetto di agevolazione né tantomeno sono previste franchigie.

Per usufruire della detrazione è necessario che le spese sostenute siano documentate da fattura o scontrino fiscale parlante. In particolare, il documento deve riportare le seguenti informazioni:

  • CODICE FISCALE del soggetto affetto da disturbo DSA;
  • NATURA del prodotto acquistato o utilizzato.

QUALI BENI SONO OGGETTO DI DETRAZIONE

Il provvedimento prot. 75067 del 06/04/2018 disposto dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che i beni oggetto di detrazione sono quelli rientranti nelle seguenti due categorie:

  1. STRUMENTI COMPENSATIVI, ovvero gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria;
  2. SUSSIDI TECNICI ED INFORMATICI.

In particolare, possono essere ricompresi tra gli strumenti compensativi essenziali – come indicato nelle Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA, allegate al Decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della ricerca del 12 luglio 2011, n. 5669:

  • la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto;
  • il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione;
  • i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; – la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo;
  • altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, etc.

Si considerano sussidi tecnici ed informatici le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, quali, ad esempio, i computer necessari per i programmi di video scrittura, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, l’accesso alla informazione e alla cultura.

In ogni caso, si tratta di strumenti preposti a facilitare:

  • la comunicazione interpersonale
  • l’elaborazione scritta o grafica
  • l’accesso alla informazione e alla cultura.

Lascia un commento

By Devid Alloisi