La Legge n.205/2017 ha confermato anche per tutto il 2018 l’Iper Ammortamento, ossia quell’agevolazione fiscale che consente a tutti gli imprenditori di beneficiare di una maggiorazione del 250% sul costo di acquisto di determinati beni strumentali agevolabili in base al piano “Industria 4.0”. In questo articolo andremo a spiegare cos’è in concreto l’Iper Ammortamento, quali beni vi rientrano, quali sono le condizioni richieste dalla legge per usufruire del beneficio ed, infine, qual è il vantaggio per le imprese.
CHI PUO’ USUFRUIRE DELL’IPER AMMORTAMENTO 2018
È innanzitutto importante precisare che l’Iper Ammortamento al 250% è riconosciuto soltanto nei confronti dei titolari di reddito d’impresa (ivi comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa). Restano esclusi dal beneficio fiscali tutti i titolari di partita iva esercenti arti e professionisti.
A tal proposito – nel corso di TeleFisco 2017 – è intervenuta l’Agenzia delle Entrate chiarendo che l’agevolazione è che “Il tenore letterale della disposizione di cui al comma 11, il contenuto dell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 nonché la tipologia di beni agevolabili inducono a ritenere che la maggiorazione del 150% riguardi soltanto i titolari di reddito d’impresa”.
QUALI BENI RIENTRANO NELL’IPER AMMORTAMENTO 2018
Non tutti i beni strumentali rientrano nell’Iper Ammortamento ma soltanto alcune tipologie specificatamente individuate dalla normativa: l’articolo 1, comma 9, della Legge 232/2016 prevede la maggiorazione del 150% del costo di acquisto di beni strumentali nuovi ad alta tecnologia elencati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017 ossia i beni funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale delle imprese in chiave Industria 4.0.
In particolare, i beni strumentali nuovi per rientrare nell’Iper Ammortamento devono presentare i requisiti di seguito riportati:
REQUISITI TECNICI previsti dalla legge |
Ai sensi di quanto specificato all’interno dell’allegato A i beni in questione devono soddisfare le seguenti 5 caratteristiche obbligatorie:
Inoltre, devono essere dotati di almeno 2 tra le seguenti ulteriori caratteristiche per renderle assimilabili o integrabili a sistemi cyberfisici:
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REQUISITO INTERCONNESSIONE al sistema aziendale |
In ottemperanza ai principi su cui si basa il piano Industria 4.0, ai fini dell’Iper Ammortamento il bene strumentale nuovo deve soddisfare il requisito della c.d. interconnessione, ossia il bene deve essere strettamente collegato a:
Il collegamento del bene deve avvenire in modo bidirezionale:
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NOVITA’ 2018 – La Legge di Bilancio 2018 ha aggiunto all’interno dell’allegato B annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, le seguenti voci:
- sistemi di gestione della supply chain finalizzata al drop shipping nell’e-commerce;
- software e servizi digitali per la fruizione immersiva, interattiva e partecipativa, ricostruzioni 3D, realtà aumentata;
- software, piattaforme e applicazioni per la gestione e il coordinamento della logistica con elevate caratteristiche di integrazione delle attività di servizio (comunicazione intra-fabbrica, fabbrica-campo con integrazione telematica dei dispositivi on-field e dei dispositivi mobili, rilevazione telematica di prestazioni e guasti dei dispositivi on-field).
Di seguito si fornisce l’elenco completo dei beni indicati all’allegato B della Legge n.232/2016
Elenco Beni Iper Ammortamento (1,44 MB)PERIODO AGEVOLATO: QUANDO EFFETTUARE L’INVESTIMENTO
Per quanto riguarda il periodo di fruizione, come già ribadito la Legge di Bilancio 2018 ha prorogato l’Iper Ammortamento per tutto il periodo d’imposta 2018. Pertanto, l’imprenditore potrà beneficiare dell’agevolazione fiscale relativamente a beni strumentali nuovi – con i requisiti sopra indicati – il cui acquisto avverrà nel corso del 2018.
Inoltre, l’impresa ha la possibilità di terminare l’investimento entro il 31.12.2019 a condizione che entro il 31.12.2018:
- sia stato effettuato l’ordine di acquisto con relativa accettazione da parte del venditore;
- sia avvenuto il versamento di un acconto pari al 20% dell’importo complessivo relativo al costo di acquisto.
ATTESTAZIONE REQUISITI: PERIZIA/ATTESTAZIONE O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA?
La Legge prevede che per poter usufruire dell’Iper Ammortamento è necessario attestare il possesso dei requisiti tecnici dei beni strumentali acquisitati. A tal fine, occorre distinguere 3 ipotesi:
- Valore costo di acquisto del bene inferiore 500.000 euro
In tale ipotesi si richiede una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 sottoscritta dal Legale Rappresentante dell’impresa. - Valore costo di acquisto del bene superiore 500.000 euro
In tale ipotesi si richiede alternativamente:- Perizia giurata di un ingegnere/perito industriale iscritto all’apposito all’Albo Nazionale;
- Attestazione di conformità redatta da un Ente di Certificazione accreditato.
- Acquisto di più beni di valore unitario non superiore a 500.000 che non costituiscono un bene unitario
Non è richiesta alcuna attestazione formale. Tuttavia, resta ferma la facoltà (non obbligo) di richiedere, in via prudenziale, l’intervento del tecnico abilitato/ente accreditato per ottenere il rilascio della perizia giurata/attestato di conformità di cui sopra.
CONTENUTO ATTESTAZIONE – È bene precisare che la perizia, l’attestazione di conformità o la dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante devono confermare che il bene strumentale per il quale si richiede l’agevolazione è in possesso:
- dei requisiti tecnici indicati all’allegato A della Legge 232/2016, ossia in buona sostanza l’investimento sia connesso a beni ad alto contenuto tecnologico;
- del requisito di interconnessione al sistema aziendale e/o alla rete di fornitura.
QUANDO REDIGERE L’ATTESTAZIONE – Occorre, infine, aggiungere che i documenti sopra indicati devono essere acquisiti dall’impresa:
- entro il periodo di imposta in cui il bene entra in funzione, ovvero
- se l’entrata in funzione avviene successivamente, entro il periodo di imposta in cui il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. in quest’ultimo caso, l’agevolazione sarà fruita solo a decorrere dal periodo di imposta in cui si realizza il requisito dell’interconnessione.
NOTA BENE:
Con la circolare n.547750 del 15/12/2017 il MISE ha fornito ampie indicazioni in ordine al contenuto e alle modalità di redazione della perizia giurata o dell’attestato di conformità o della dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante. In particolare, la circolare ministeriale definisce lo schema tipo dell’attestazione, precisando però che si tratta di un format non obbligatorio nel senso che è possibile adottare schemi differenti o eventualmente integrare quello disposto dal Ministero con ulteriori informazioni o elementi utili.
CHIARIMENTI SU BENI STRUMENTALI AGEVOLABILI AI FINI DELL’IPER AMMORTAMENTO 2018
Fermo restando la sussistenza dei requisiti tecnici previsti dalla Legge e riportati precedentemente, in questa sezione vogliamo fornire alcune precisazioni in merito ai beni strumentali considerabili agevolati ai fini dell’Iper Ammortamento 2018:
- BENI USATI – L’agevolazione fiscale non riguarda beni strumentali usati in quanto la norma fa riferimento a beni strumentali nuovi;
- BENI COMPLESSI – È possibile accedere al regime nel caso in cui i beni siano inseriti nella categoria “beni complessi”, ossia interventi straordinari che comportano la combinazione di beni nuovi e di beni usati da cui risulti un bene complesso quantificabile come nuovo (Fonte: Il Sole24Ore del 13.04.2018, p.23);
- ONERI ACCESSORI – Ai fini della determinazione del costo agevolabile per l’Iper Ammortamento devono essere considerati anche gli oneri accessori, come ribadito dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n.152/2017, quali ad esempio:
- costi di progettazione,
- costi di trasporto,
- costi installazione,
- costi di montaggio e posa in opera,
- costi di collaudo.
- SOSTITUZIONE DEL BENE – Nel caso in cui nel corso del periodo di fruizione dell’Iper Ammortamento l’impresa dovesse decidere di cedere a titolo oneroso il bene strumentale oggetto dell’agevolazione, non viene meno il diritto alla fruizione del beneficio fiscale per le quote residue, a condizione che nel medesimo periodo d’imposta in cui viene effettuata la cessione l’impresa proceda a:
- Sostituire il bene originario con un altro bene strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche uguali o superiori come disposto dalla normativa di riferimento;
- Redigere l’attestazione con la quale si conferma che il bene strumentale nuovo soddisfi sia i requisiti tecnici previsti dalla Legge ai fini della fruizione del beneficio fiscale sia il requisito dell’interconnessione col sistema aziendale (perizia giurata o attestazione di conformità nel caso di bene di valore superiore a 500.000 oppure dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 sottoscritta dal legale rappresentante se il valore del bene è inferiore a 500.000).