
Il Sismabonus 2025 comprende l’insieme delle agevolazioni fiscali che riguardano tutti quegli lavori edilizi finalizzati alla riduzione del rischio sismico tramite l’adozione di misure antisismiche sulle unità immobiliari oggetto di intervento.
Con l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2025, sono state apportate alcune modifiche alle aliquote di detrazione per gli interventi antisismici. Queste variazioni mirano a incentivare ulteriormente la messa in sicurezza degli edifici, garantendo al contempo una distribuzione più equa delle risorse.
In questo articolo andremo ad illustrare i seguenti aspetti:
- Chi può usufruire delle agevolazioni fiscali previste dal Sismabonus
- Aliquote di detrazione e importo del beneficio
- Quali sono gli interventi rientranti nel Sismabonus
- Requisiti degli immobili oggetto di intervento
- Sismabonus ed Ecobonus: si può fare un intervento combinato?
chi può usufruire delle agevolazioni fiscali PREVISTE DAL SISMABONUS
Possono accedere al Sismabonus i soggetti IRPEF titolari, o meno, di reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone) e i soggetti IRES (Enti e società di capitali) che sostengono effettivamente le spese per l’intervento antisismico e che posseggono o detengono l’immobile sulla base di un titolo idoneo:
- proprietario o nudo proprietario;
- titolare di un diritto reale di godimento;
- locatario o comodatario;
- familiare convivente con il proprietario o detentore (solo per gli immobili a destinazione abitativa e per persone fisiche);
- utilizzatore in leasing.
Aliquote di detrazione e importo del beneficio per il contribuente
A partire dal 1° gennaio 2025, le detrazioni per gli interventi di messa in sicurezza antisismica sono state strutturate con aliquote fisse e decrescenti nel tempo:
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Anno 2025:
- 50% per interventi su prime case.
- 36% per interventi su immobili non residenziali o diversi dalla prima abitazione.
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Anni 2026 e 2027:
- 36% per le prime case.
- 30% per altri tipi di immobili.
È importante notare che, a partire dal 2028, le detrazioni saranno ulteriormente ridotte, con un’aliquota unica pari al 30% e sarà riservata solo ai soggetti passivi IRPEF (persone fisiche) principalmente per le unità residenziali.
Il massimale di spesa detraibile per gli interventi antisismici rimane fissato a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione può essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Interventi ammessi e requisiti necessari
Per poter usufruire del Sismabonus 2025, è fondamentale conoscere quali sono gli interventi ammessi al beneficio e quali siano i requisiti da rispettare per poter fruire delle agevolazioni fiscali.
Tipologie di interventi agevolabili
Gli interventi che possono beneficiare delle detrazioni fiscali sono quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico degli edifici. Tra questi rientrano:
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Interventi di messa in sicurezza statica: operazioni che riguardano le parti strutturali dell’edificio, come il consolidamento delle fondazioni o dei pilastri.
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Interventi di miglioramento sismico: azioni volte a incrementare la capacità dell’edificio di resistere a sollecitazioni sismiche, senza necessariamente raggiungere i livelli previsti per le nuove costruzioni.
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Interventi di adeguamento sismico: lavori che portano l’edificio a soddisfare pienamente i requisiti delle normative sismiche vigenti per le nuove costruzioni.
Tra i lavori agevolabili vi rientrano
- interventi sulle coperture (orizzontali) o su loro porzioni, finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.;
- interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti, ecc.);
- interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali (inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura; rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili delle travi; cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorare la duttilità; collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento; rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti ecc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale);ù
- interventi antisismici realizzati mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, se dalla realizzazione degli interventi deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una o due classi di rischio inferiore.
- Interventi combinati antisismici e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici condominiali che si trovano nei Comuni ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica.
ATTENZIONE: tra le spese agevolabili vi rientrano anche i costi sostenuti per la classificazione e la verifica sismica degli immobili nonché tutte le spese progettuali.
Requisiti degli immobili
Gli immobili oggetto degli interventi devono essere esistenti (parti comuni di edifici o unità immobiliari esistenti), costruzioni adibite ad abitazione (anche non principale) o ad attività produttive a qualsiasi destinazione d’uso purché situate nelle zone sismiche classificate come zona 1, zona 2 e zona 3, secondo l’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003. Queste zone rappresentano rispettivamente le aree a:
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Zona 1: sismicità alta.
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Zona 2: sismicità media.
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Zona 3: sismicità bassa.
Non sono ammessi agli incentivi gli immobili situati in zona 4, considerata a sismicità molto bassa.
Sono agevolati anche gli interventi su immobili accatastati come F/2 (unità collabenti, F/4 (unità in corso di definizione) e F/3 (unità in corso di costruzione (solo se derivanti da precedente accatastamento ad es in F/2). Non sono invece ammessi gli interventi su immobili di nuova costruzione.
Come combinare il Sismabonus con altri incentivi per massimizzare i risparmi
Una strategia efficace per ottimizzare i benefici fiscali e migliorare l’efficienza energetica della propria abitazione consiste nel combinare il Sismabonus con altri incentivi disponibili.
Sismabonus ed Ecobonus: un connubio vantaggioso
È possibile abbinare il Sismabonus con l’Ecobonus, l’agevolazione fiscale prevista per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici. In particolare, la Circolare n.17/2023 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
- in caso di effettuazione sul medesimo edificio di interventi antisismici e di interventi di recupero del patrimonio edilizio (ad esempio, di manutenzione straordinaria), il limite di spesa agevolabile è unico (euro 96.000) in quanto riferito all’immobile; gli interventi antisismici per i quali è possibile fruire della detrazione non possono, infatti, fruire di un autonomo limite di spesa atteso che non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili; peraltro, il predetto limite di spesa «ammesso alla detrazione è annuale e riguarda il singolo immobile.
- considerato che le disposizioni che disciplinano il Sismabonus richiamano gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche di cui all’art. 16bis, comma 1, lett. i) del TUIR (Bonus Ristrutturazione), quest’ultima costituisce norma di riferimento e i chiarimenti per esso forniti devono intendersi riferiti, in via generale e laddove compatibili, anche al Sismabonus.

