
Come noto la normativa fiscale consente ai cittadini di portare in detrazione in sede di dichiarazione dei redditi le spese sostenute per migliorare l’efficienza energetica delle rispettive abitazioni. Si tratta, tuttavia, di un’agevolazione che, se pur estremamente importante sotto il profilo del ritorno finanziario per il contribuente, costituisce un grande grattacapo per quest’ultimo in sede di compilazione del proprio modello 730 dal momento che la disciplina di riferimento distingue gli interventi realizzati ai fini del risparmio energetico in varie categorie dal punto di vista
- della percentuale di detrazione
- del limite massimo di spesa su cui calcolare il ritorno finanziario
- del livello di efficientamento energetico conseguito a seguito dei lavori effettuati
- del periodo di effettuazione dei lavori
Pertanto, in questo articolo il nostro obiettivo è quello di fornire al contribuente un valido supporto operativo per il corretto inserimento dei dati all’interno della propria dichiarazione dei redditi inerenti le spese sostenute per i lavori di riqualificazione energetica.
DETRAZIONI SPESE RISPARMIO ENERGETICO: COME FUNZIONA
I contribuenti che eseguono interventi che comportano un aumento del livello di efficienza energetica degli edifici esistenti possono detrarre in sede di dichiarazione dei redditi una parte delle spese sostenute per tali lavori dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).
In particolare, gli interventi oggetto di spesa rientranti nell’ECOBONUS 2019 possono essere raggruppati nelle seguenti macro-categorie:
- Interventi di Riqualificazione Energetica Globale degli edifici;
- Interventi effettuati sull’Involucro degli edifici esistenti;
- Interventi finalizzati all’installazione di Pannelli Solari per la produzione di acqua;
- Interventi per acquisto e posa in opera di schermature solari;
- Interventi per acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
- Interventi finalizzati all’installazione di Impianti di Domotica.
In funzione della tipologia di intervento realizzato
- la percentuale di detrazione varia dal 50% al 65% (70%-75% e 80%-85% se i lavori vengono eseguiti su condomini e in presenza di determinati requisiti);
- il plafond (ossia l’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione) varia da 000 euro a 153.846,15 euro;
- i vari plafond sono cumulabili;
- per alcuni interventi occorre valutare il periodo di effettuazione dei lavori.
DETRAZIONI SPESE RISPARMIO ENERGETICO: COME INSERIRE LE SPESE NEL MOD.730/2019
Le spese sostenute per l’efficientamento energetico degli edifici vanno indicate nella SEZIONE IV “Spese per Interventi di Risparmio Energetico” righi E61 e seguenti della dichiarazione dei redditi.
Per le spese sostenute nell’anno 2018 occorre indicare le seguenti informazioni,
- [campo 1] TIPO INTERVENTO: specificare tipologia di intervento effettuato (vedi tabella sottostante)
- [campo 1] ANNO: indicare l’anno di inizio dei lavori
- [campo 1] NUMERO RATA: indicare il numero della rata (se i lavori sono stati effettuati nel 2018 va indicato il numero 1)
- [campo 1] IMPORTO SPESA: indicare l’importo complessivo dei lavori fatturati e pagati nel 2018
Ogni intervento rientrante nell’ambito dei lavori finalizzati al risparmio energetico di un edificio esistente devono appartenere ad una specifica categoria di riferimento. In base a quanto disposto dall’Agenzia delle Entrate gli interventi di efficientamento energetico sono classificati in:
| COD. | TIPO INTERVENTO |
LIMITE SPESA |
% DETRAZIONE |
LIMITE DETRAZIONE |
IMPORTO RATA |
PERIODO LAVORI |
| 1 | Riqualificazione energetica su edificio esistente (no climatizz. invernali con caldaie a biomasse) | € 153.846,15 | 65% | € 100.000 | € 10.000 | dal 2008 al 31/12/2018 |
| 2 | Involucro di edificio esistente (dal 01/01/2018 tranne acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi) | € 92.307,69 | 65% | € 60.000 | € 6.000 | |
| 3 | Installazione di pannelli solari – collettori solari | € 92.307,69 | 65% | € 60.000 | € 6.000 | |
| 4 | Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale | € 46.153,84 | 65% | € 30.000 | € 3.000 | |
| 5 | Acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. 311/2006 | € 120.000 | 50% | € 60.000 | € 6.000 | dal 01/01/18 al 31/12/2018 |
| 6 | Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse | € 60.000 | 50% | € 30.000 | € 3.000 | |
| 7 | Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto | NON E’ PREVISTO UN LIMITE | 65% | NON E’ PREVISTO UN LIMITE | dal 2016 al 31/12/2018 | |
| 12 | Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi | € 120.000 | 50% | € 60.000 | € 6.000 | dal 2018 al 31/12/2018 |
| 13 | Sostituzione di impianti di climatiz. invernale con caldaie a condensazione almeno pari alla classe A | € 60.000 | 50% | € 30.000 | € 3.000 | |
| 14 | Acquisto e posa in opera di micro-cogeneratori | € 153.846,15 | 65% | € 100.000 | € 10.000 | dal 2018 al 31/12/2018 |
Rispetto a quanto esposto nella tabella si precisa che:
- le spese relative all’acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all’allegato M del D.lgs. 311/2006 (CODICE 5) effettuate dal 01/01/2015 al 31/12/2017 godono della seguente agevolazione
- limite spesa: € 92.307,69
- limite detrazione: € 60.000,00
- per l’acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse (CODICE 6) effettuate dal 01/01/2015 al 31/12/2017 godono della seguente agevolazione
- limite spesa: € 46.153,84
- limite detrazione: € 30.000,00
Qualora gli interventi di riqualificazione energetica siano stati effettuati su parti comuni di edifici condominiali valgono le seguenti regole:
| COD. | TIPO INTERVENTO | % DETRAZIONE |
LIMITE SPESA | PERIODO LAVORI |
| 8 | Interventi sull’involucro dell’edificio con un’incidenza >25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio | 70% |
Quota parte di € 40.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio |
dal 01/01/2017 al 31/12/2018 |
| 9 | Interventi finalizzati a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e che conseguano la qualità media di cui al D.M. 26/05/2015 | 75% | ||
| 10 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti alla riqualificazione energetica e riduzione di 1 classe del rischio sismico | 80% |
Quota parte di € 136.000 per il numero di unità immobiliari che compongono l’edificio |
dal 01/01/2018 al 31/12/2018 |
| 11 | Interventi su parti comuni di edifici condominiali ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3 volti alla riqualificazione energetica e riduzione di 2 classe del rischio sismico | 85% |

Buongiorno, ho letto con interesse l'articolo in quanto compilerò e invierò il modello 730 direttamente dal sito dell' Agenzia delle Entrate. Mi ritrovo però a non capire quale codice attribuire alla spesa delle valvole termostatiche, applicate ai termosifoni già esistenti. Sarebbe per me di grande aiuto avere una vostra indicazione. Grazie per questa risorsa! Tiziana
Tiziana Palmisano
22 Maggio 2019 alle 22:38
Buongiorno Tiziana, Cerco di chiarirle un punto fondamentale al fine di comprendere la corretta indicazione in dichiarazione dell'importo da portare in detrazione. Come ribadito dall'Agenzia delle Entrate se i dispositivi in questione sono installati in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di caldaie a condensazione le relative spese sono già ammesse alla detrazione spettante per gli interventi di riqualificazione energetica ai sensi dell’articolo1, comma 347 della legge n. 296 del 2006 pari, attualmente, al 65% delle spese stesse per un valore massimo della detrazione di 30.000 euro. Viceversa, se i dispositivi in argomento sono installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale le relative spese sono ammesse alla detrazione spettante ai sensi dell’articolo16-bis, comma 1, lett. h) del TUIR nella misura attuale del 50%. In pratica, i sistemi di termoregolazione evoluti sono detraibili al 65% nella misura in cui la loro installazione avvenga in concomitanza con la sostituzione, integrale o parziale degli stessi impianti di riscaldamento come sopra indicati. Alla stessa conslusione perviene anche l'ENEA (si veda FAQ Ecobonus domanda 15D). Pertanto, in mancanza di questa concomitanza tali spese risultano detraibili al 50% come intervento di ristrutturazione. Buona giornata, Devid
Devid Alloisi
24 Maggio 2019 alle 11:52
in tal caso che codice si deve usare ?
salvatore
28 Maggio 2019 alle 16:12
Buongiono Salvatore, Se intende l'ipotesi in cui la spesa sia considerata come ristrutturazione allora le confermo che l'importo va indicato nel rigo E41 Sezione III A. Se la spesa è stata sostenuta nel 2018 alla casella "TIPOLOGIA" non deve indicare alcun codice dal momento che la Colonna 2 (Tipologia) deve essere compilata solo nei seguenti casi: 1) spese sostenute nel 2012; 2) spese sostenute per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche dal 2013 al 2018. Saluti, Devid
Devid Alloisi
29 Maggio 2019 alle 12:10