La Legge di Bilancio 2018 ha confermato il Super Ammortamento (140% fino al 31/12/2017 – 130% nel 31/12/2018) anche per tutto il periodo d’imposta 2018. In particolare, il legislatore fiscale ha confermato la maggiorazione del 40% e del 30% del costo fiscalmente riconosciuto per l’acquisto di nuovi beni strumentali da parte del titolare d’impresa o del professionista con la conseguenza di imputare costi maggiori nel conto economico dell’attività potendo altresì pagare meno imposte in sede di dichiarazione dei redditi.
SOGGETTI interessati e BENI oggetto dell’agevolazione
Possono fruire della suddetta agevolazione fiscale tutti i soggetti:
- Titolari di reddito d’impresa (ivi comprese le imprese minori che applicano il regime di cassa);
- Esercenti arti e professioni (anche svolte in forma associata).
Rientrano nel Super Ammortamento tutti gli investimenti in:
- beni materiali strumentali nuovi;
- beni complessi (nuovi+usati), ossia quella categoria di beni derivanti da interventi straordinari che comportano la combinazione di beni nuovi e beni usati da cui risulti appunto un bene quantificabile come nuovo;
- Autocarri purché il bene sia nuovo e inerente l’attività svolta. Gli autocarri costituiscono l’unica tipologia di veicoli ammesso al beneficio fiscale del Super Ammortamento come chiarito dall’’Agenzia delle Entrate ha chiarito nel corso del Videoforum organizzato da Italia Oggi in data 24/01/2018.
L’Agenzia delle Entrate, in vari chiarimenti, ha affermato che non è possibile fruire del SUPER e dell’IPER ammortamento per i beni usati. Tuttavia è possibile accedere al regime nel caso in cui i beni siano inseriti nella categoria “beni complessi”, ossia interventi straordinari che comportano la combinazione di beni nuovi e di beni usati da cui risulti un bene complesso quantificabile come nuovo (fonte: IlSole24ORE del 13/04/2018, p. 23).
Gli investimenti rientranti nel Super Ammortamento devono essere effettuati dal 01-01-2018 al 31-12-2018, ovvero entro il 30-06-2019 a condizione che entro il 31-12-2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.
CASI DI ESCLUSIONE – Restano ESCLUSI i beni riferibili alle seguenti operazioni:
- Investimenti in beni materiali strumentali per i quali il D.M. Finanze 31.12.1998 stabilisce coefficienti di ammortamento inferiori al 6,5%;
- Investimenti in fabbricati e costruzioni;
- Investimenti in beni di cui all’allegato n.3 delle Legge n.208/2015;
- Acquisto di veicoli – dal 01/01/2018 – e altri mezzi di trasporto, compresi quelli utilizzati esclusivamente nell’attività d’impresa o di lavoro autonomo di cui all’art.164 lett. A) del TUIR (ad esempio, taxi, autoscuole, noleggio).
MOMENTO di EFFETTUAZIONE dell’OPERAZIONE
L’opportunità di fruizione del beneficio fiscale è strettamente collegata al momento di effettuazione dell’operazione di investimento nel corso del periodo agevolato.
Come già ribadito, la legge di Bilancio 2018 ha prorogato il Super Ammortamento anche per gli investimenti effettuati fino al 31.12.2018 o fino al 30.6.2019, a condizione che alla data del 31.12.2018:
- il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
- sia avvenuto il pagamento di acconti in misura pari ad almeno il 20% del costo di acquisizione.
A tal proposito, si precisa che ai fini della determinazione del “momento di effettuazione” dell’operazione – e quindi ai fini della spettanza della maggiorazione del 40% – occorre rifarsi ai criteri generali previsti dall’articolo 109, comma 1 e 2, del Tuir. In particolare, per l’acquisto di beni mobili strumentali si deve far riferimento:
- alla data di consegna o spedizione,
- ovvero se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l’effetto traslativoo costitutivo della proprietà o di altro diritto reale, senza tener conto delle clausole di riserva della proprietà. Tali regole sono applicabili anche ai soggetti esercenti arti e professioni (circolare AdE 23/E/2016).
IPOTESI COLLAUDO – Attiene alla possibilità di subordinare il passaggio del bene all’esperimento di un collaudo del bene stesso ceduto o prodotto su appalto. In tale ipotesi occorre distinguere se il collaudo è inserito nel contratto di compravendita quale condizione di trasferimento della proprietà del bene oggetto di agevolazione fiscale.
Analizziamo le due fattispecie:
- L’azienda ROSSI Srl ordina un bene mobile strumentale a dicembre 2017 e nello stesso mese viene effettuata la consegna. Il contratto di compravendita prevede che il trasferimento della proprietà del bene avvenga solo successivamente al collaudo da parte dell’acquirente.
Supponiamo che il collaudo avvenga a febbraio 2018.
In questa ipotesi:- L’acquisto del bene si considerato effettuato nel 2018;
- Assume rilevanza ai fini del trasferimento della proprietà l’avvenuto collaudo a febbraio 2018.
- L’azienda ROSSI Srl ordina un bene mobile strumentale a dicembre 2017 e nello stesso mese viene effettuata la consegna. Il contratto di compravendita non prevede che il trasferimento della proprietà del bene sia collegato al collaudo dello stesso da parte dell’acquirente.Supponiamo che il collaudo avvenga a febbraio 2018.
In questa ipotesi:- L’acquisto del bene se considerato effettuato nel 2017;
- Assume rilevanza ai fini del trasferimento della proprietà l’avvenuto collaudo a febbraio 2018.
IMPORTO dell’AGEVOLAZIONE
Il costo di acquisizione del bene è maggiorato del 30% con esclusivo riferimento all’importo
- delle quote di ammortamento del bene. La maggiorazione si applica alle aliquote di ammortamento stabilite dal D.M. 31.12.1998 (ridotte alla metà per il primo periodo d’imposta per i soggetti titolari di reddito d’impresa);
- dei canoni di locazione finanziaria (resta esclusa la locazione operativa senza opzione di riscatto).
Inoltre, va precisato che:
-
- il beneficio fiscale della maggiorazione del costo ha effetto soltanto ai fini delle imposte sui redditi, ad esclusione dell’Irap;
- l’agevolazione determina variazione in diminuzione del reddito calcolato in sede di dichiarazione dei reddito 2018;
- l’agevolazione non alcun effetto ai fini della determinazione delle plusvalenze/minusvalenze al momento della cessione dei beni oggetto del beneficio fiscale.

Livello Reddito | Aliquota IRPEF | Risparmio Fiscale |
0 – 15.000 | 23% | 23% |
15.001 – 28.000 | 27% | 27% |
28.001 – 55.000 | 38% | 38% |
55.001 – 75.000 | 41% | 41% |
oltre 75.000 | 43% | 43% |