A partire dal 2018 tutte le Società di capitali che erogano dividendi nei confronti di persone fisiche e società di persone titolari di partecipazioni qualificate applicheranno un’imposta sostitutiva pari al 26% sugli utili prodotti al 01-01-2018.
In particolare, l’imposta sostitutiva si applicherà
- Sui dividendi percepiti da persone/società di persone titolari di partecipazioni qualificate e relativi a utili prodotti a partire dal 01-01-2018;
- Sulle plusvalenze realizzate da cessione di partecipazioni qualificate.
Distinzione tra partecipazione qualificata e non qualificata
PARTECIPAZIONE QUALIFICATA | PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA | |
---|---|---|
SOCIETÀ QUOTATE |
|
|
SOCIETÀ NON QUOTATE |
|
|
TASSAZIONE UTILI FINO AL 31-12-2017 (PARTECIPAZIONE QUALIFICATA)
Gli utili prodotti e distribuiti dalla Società concorrono alla formazione del reddito complessivo del socio nell’esercizio in cui vengono percepiti in base alla seguente distinzione:
UTILI PRODOTTI FINO AL 31.12.2007 |
UTILI PRODOTTI DAL 01.012008 A 31.12.2016 |
UTILI PRODOTTI DAL 01.01.2017 AL 31.12.2017 |
---|---|---|
40% | 49,72% | 58,14% |
In particolare, la società che distribuisce utili:
- non applica alcuna ritenuta fiscale;
- deve consegnare al socio percipiente la certificazione relativa agli corrisposti entro il 31 marzo dell’anno successivo al pagamento;
- deve indicare nel modello 770 ordinario i dati relativi.
TASSAZIONE UTILI FINO AL 31-12-2017 (PARTECIPAZIONE NON QUALIFICATA)
Gli utili distribuiti nei confronti di soci titolari di partecipazioni NON qualificate sono soggetti a ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%.
La società che decide di distribuire utili verso titolari di partecipazioni non qualificate ha l’onere di:
- assoggettare a ritenuta a titolo di imposta l’intero ammontare corrisposto (aliquota pari al 26%);
- versare della ritenuta entro il 16 del mese successivo al trimestre solare in cui è stato effettuato il relativo pagamento (su modello F24 codice tributo 1035);
- indicare nel modello 770 ordinario i dati nel relativo quadro.
È bene precisare che per il soggetto percettore l’utile incassato NON concorre alla formazione del reddito complessivo. È pertanto i dividendi percepiti dal socio scontano l’applicazione di un’imposta pari al 26% dell’intero importo incassato.
ESEMPIO:
Su un importo pari a 10.000 euro di dividendi distribuiti al socio quest’ultimo ne incassa 7.400 al netto della ritenuta fiscale applicata a titolo d’imposta. |
TASSAZIONE UTILI DAL 1° gennaio 2018: COSA CAMBIA
Dal 1° gennaio 2018 sarà applicata alle partecipazioni qualificate la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26% per i dividendi relativi a:
- utili prodotti a partire dall’01-01-2018,
- utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31-12-2017 ma deliberati successivamente al 31-12-2022.
È bene ricordare al lettore che per gli utili prodotti fino all’esercizio in corso al 31-12-2017, la cui distribuzione è stata deliberata tra l’01-01-2018 e il 31-12-2022, si applica invece il seguente regime di tassazione:
- per le partecipazioni non qualificate, il dividendo è tassato integralmente con la ritenuta a titolo d’imposta pari al 26%;
- per le partecipazioni qualificate, il dividendo concorrerà a formare il reddito in diversa percentuale, a seconda di quando l’utile è maturato, nelle seguenti misure:
- Utili prodotti fino al 31-12-2007: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 40%;
- Utili prodotti dall’01-01-2008 al 31-12-2016: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 49,72%;
- Utili formati dall’01-01-2017 al 31-12-2017: concorrono a formare il reddito complessivo nel limite del 58,14%.