Iper Ammortamento 2026: quali benefici per le imprese

Il DdL di Bilancio 2026 ripropone di nuovo, in sostituzione dei crediti d’imposta 4.0 e 5.0, una maggiorazione del costo fiscalmente ammortizzabile per gli investimenti in beni strumentali materiali e immateriali nuovi effettuati tra 1° gennaio e 31 dicembre 2026, ovvero entro il termine “lungo” del 30 giugno 2027 se “prenotati” entro fine 2026.

La norma riprende la logica degli iperammortamenti 2017-2019, ma con il linguaggio e gli strumenti propri dell’industria 4.0, introducendo anche un filone “green” in linea con la transizione ecologica nazionale.

In questo articolo andremo ad illustrare i seguenti aspetti:

  • Quali sono i beni oggetto dell’agevolazione e Soggetti che possono beneficiarne;
  • Entità delle nuove aliquote di maggiorazione previste;
  • Modalità operative di applicazione dell’agevolazione
  • Ambito temporale dell’agevolazione: entro quando acquistare i beni strumentali?

Iper Ammortamento 2026: Quali beni strumentali e chi può beneficiarne

Sotto il profilo oggettivo, saranno agevolabili tutti i beni 5.0 ed i beni 4.0, inclusi i beni immateriali 4.0 che dal 2025 non godevano più dell’agevolazione.

Nel dettaglio, la maggiorazione spetta per gli investimenti, destinati a strutture produttive ubicate in Italia, in:

  • beni materiali e immateriali strumentali nuovi compresi, rispettivamente, negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura;
  • beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo anche a distanza ai sensi dell’art. 30, comma 1, lett. a), n. 2), del D.Lgs. n. 199/2021, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta. Con riferimento all’autoproduzione e all’autoconsumo di energia da fonte solare, sono considerati agevolabili esclusivamente gli impianti con moduli fotovoltaici di cui all’art. 12, comma 1, lettere a), b) e c), del D.L. n. 181/2023.

Sotto il profilo soggettivo, la norma prevede che possono usufruire dell’agevolazione i seguenti soggetti:

  • titolari di reddito d’impresa,
  • pertanto, restano esclusi gli esercenti arti o professioni.

Inoltre, risultano escluse le imprese:

  • in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale, o sottoposte ad altra procedura concorsuale
  • che abbiano in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni,
  • destinatarie di sanzioni interdittive.

Diversamente da quanto previsto per i crediti d’imposta 4.0 e 5.0 sono escluse dall’agevolazione le aziende agricole, che determinano il reddito su base catastale.

Per tali soggetti viene infatti previsto un credito d’imposta ad hoc in misura pari al 40% fino a 1 milione di euro.

Iper Ammortamento 2026: Entità delle nuove aliquote di maggiorazione

Secondo quanto previsto dall’art. 94 del DdL di Bilancio 2026 trasmesso al Senato (che nella prima bozza circolata era l’art. 95), a decorrere dal 2026 si applica una nuova maggiorazione del costo di acquisto, prevista in misura pari a:

  • 180% fino a 2,5 milioni di euro;
  • 100% oltre 2,5 e fino a 10 milioni;
  • 50% oltre 10 e fino a 20 milioni.

L’agevolazione in oggetto andrà a sostituire i vecchi crediti d’imposta 4.0 e Transizione 5.0 che cesseranno quindi con il 2025.

Il relativo risparmio fiscale, considerando l’aliquota IRES del 24%, sarà rispettivamente, del 43,2%, 24% e 12%.

Per gli investimenti “green”, finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, funzionali alla riduzione dei consumi energetici della struttura produttiva cui si riferisce l’investimento, la maggiorazione aumenta al:

  • 220% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
  • 140% per gli investimenti oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • 90% per gli investimenti oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

 

Iper Ammortamento 2026: Modalità operative di applicazione dell’agevolazione

l beneficio è riconosciuto tramite variazione in diminuzione extracontabile, con quote proporzionali lungo la durata dell’ammortamento ai sensi dell’art. 102 TUIR.

Per fruire del beneficio, le imprese dovranno:
• trasmettere apposite comunicazioni telematiche al GSE, con modelli standardizzati (diversamente da quanto previsto per il “vecchio” iperammortamento ma con logiche analoghe a quelle fissate per i più recenti crediti d’imposta);
• presentare le certificazioni sugli investimenti e sugli obiettivi energetici.

In ogni caso, per una piena attuazione della misura occorrerà attendere il D.M. attuativo MIMIT-MEF-MASE, da emanare entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge, a cui è affidato il dettaglio di fissare le regole operative della disciplina.

Iper Ammortamento 2026: entro quando acquistare i beni strumentali?

Sotto il profilo temporale il nuovo iperammortamento si applica agli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, ovvero entro il 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026:

  • il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
  • sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Occorre sottolineare che l’ambito temporale limitato (attualmente previsto per un soltanto un anno) potrebbe limitare gli effetti incentivanti, in contrasto con la logica pluriennale del Piano Transizione 5.0.

Top