Iperammortamento 2020: Cosa cambia dal 01/01/2020, a chi spetta il nuovo credito d’imposta, per quali investimenti/beni è possibile usufruirne, quali sono i requisiti da rispettare
La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi e per gli investimenti in beni con caratteristiche corrispondenti al modello “Industria 4.0“.
In pratica, la nuova disciplina ha sostituito a partire dal 1° gennaio 2020 il Superammortamento 2019 e l’Iperammortamento 2019 che, ricordiamo, prevedevano una maggiore deduzione del costo di acquisto di nuovi beni strumenti nella misura del 130% (superammortamento) ed investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico 4.0 nella misura del 270%, 200% e 150% in relazione al fatturato dell’impresa (iperammortamento).
In luogo dell’Iper e Super Ammortamento, a partire dal 2020, viene riconosciuto ora dal Fisco un credito d’imposta la cui entità varia in funzione della tipologia di beni acquistati e dell’ammontare complessivo degli investimenti effettuati dall’azienda.
In questo articolo, proveremo ad analizzare gli aspetti principali del credito d’imposta riconosciuto in relazione agli investimenti in beni ad alto contenuto tecnologico, c.d. Industria 4.0 (ex iperammortamento). A tal fine verrano trattati i seguenti punti:
- Misura del credito d’imposta (investimenti ex iperammortamento)
- A chi spetta il credito d’imposta (ambito soggettivo)
- Per quali beni/investimenti è riconosciuto (ambito oggettivo)
- Quando acquistare beni o effettuare gli investimenti (ambito temporale)
- Utilizzo del credito d’imposta (esempi di calcolo dell’agevolazione)
Per approfondimenti su credito d’imposta 2020 per l’acquisto di beni strumentali (ex super ammortamento 130) si consiglia di cliccare QUI.
CREDITO D’IMPOSTA 2020 EX IPERAMMORTAMENTO: MISURA DEL CREDITO
I commi 189-190 della Legge di Bilancio 2020 stabiliscono che il credito d’imposta viene riconosciuto nella seguente misura:
- Acquisto Beni Materiali Strumentali Nuovi Industria 4.0 (EX IPERAMMORTAMENTO):
- aliquota 40% fino a 2.500.000
- aliquota 20% da € 2.500.000 a € 10.000.000
- nessuna agevolazione oltre € 10.000.000
- Acquisto Beni Immateriali Strumentali Nuovi Indistria 4.0 (EX IPERAMMORTAMENTO):
- aliquota 15% fino a 700.000
- nessuna agevolazione oltre € 700.000
E’ importante tener conto delle seguenti informazioni:
- l’aliquota di riferimento si applica al costo fiscalmente rilevante. Ciò significa che ai sensi dell’art. 110 TUIR il costo va calcolato:
- al lordo degli oneri accessori di diretta imputazione;
- al netto di interessi passivi (in caso di acqusito tramite finanziamento) ed eventuali spese generali.
- Tutti gli investimenti di valore superiore ai limiti stabiliti NON generano alcun credito d’imposta.
CREDITO D’IMPOSTA 2020 EX IPERAMMORTAMENTO: A CHI SPETTA (REQUISITI SOGGETTIVI)
Il credito d’imposta (ex iperammortamento) viene riconosciuto nei confronti dei seguenti soggetti:
- Titolari di redditi d’impresa che realizzano nel periodo d’imposta investimenti in Beni Strumentali Nuovi riconducibili al modello Industria 4.0 (EX IPERAMMORTAMENTO).
In sostanza, vengono esclusi dal beneficio fiscale tutti i ttiolari di partita IVA esercenti arti e professioni.
NOVITA’ – La nuova disciplina prevede anche 2 ulteriori requisti da rispettare:
- Rispetto delle norme di sicurezza previste nei luoghi di lavoro in relazione a ciascun settore economico di riferimento;
- Essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori.
Restano ESCLUSI dal credito d’imposta TUTTE le imprese che si trovano in una delle seguenti situazioni:
- liquidazione volontaria;
- fallimento o ogni altra forma di procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare/Codice della Crisi d’impresa (è sufficiente anche solo che sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni);
- imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art.9, co.2, D.Lgs 231/2001.
CREDITO D’IMPOSTA 2020 EX IPERAMMORTAMENTO: PER QUALI BENI/INVESTIMENTI E’ POSSIBILE OTTENERE IL BENEFICIO
I commi 185-187 chiariscono quali sono i beni/investimenti oggetto del credito d’imposta (ambito oggettivo). In particolare,
- Acquisto BENI MATERIALI NUOVI STRUMENTALI all’esercizio d’impresa connessi a Tecnologia 4.0 (ex iperammortamento): per l’elenco dei beni materiali si deve consultare l’Allegato A alla Legge 232/2016;
- Acquisto BENI IMMATERIALI NUOVI STRUMENTALI all’esercizio d’impresa connessi a Tecnologia 4.0 (ex iperammortamento): si tratta di software, system integration, piattaforme e applicazioni digitali, collegate a investimenti in beni materiali rientranti nella Tecnologia 4.0 (per l’elenco dei beni immateriali si deve consultare l’Allegato B alla Legge 232/2016).
La nuova disciplina conferma l’esclusione dei seguenti beni:
- Fabbricati e Costruzioni;
- Beni per i quali il D.M. 31.12.1988 stabilisce aliquote di ammortamento fiscale inferiori al 6,5%;
- Beni indicati nell’art. 164, comma 1, TUIR (vale a dire, autovetture e autocaravan, di cui alle citate lettere dell’articolo 54 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, ai ciclomotori e motocicli il cui utilizzo è diverso da quello indicato alla lettera a), numero 1);
- Beni Immateriali nuovi non connessi a Tecnologia 4.0;
- Infine, l’esclusione riguarda tutti i beni seguenti gruppi:
Gr. V | Industrie Alimentari – Specie 19 imbottigliamento di acque minerali naturali – condutture | 8% |
Gr. XVII | Industrie energia elettrica, gas e acqua – Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale – Condotte per usi civili (reti urbane) | 8% |
Gr. XVII | Industrie energia elettrica, gas e acqua – Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale – Condotte dorsali trasporto a grandi distanze dai centri di produzione | 10% |
Gr. XVII | Industrie energia elettrica, gas e acqua – Specie 2/b – produzione e distribuzione di gas naturale – Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acquiferi; condotte di derivazione e di allacciamento | 12% |
Gr. XVII | Industrie energia elettrica, gas e acqua – Specie 4/b – stabilimenti termali, idrotermali – Condutture | 8% |
Gr. XVIII | Industrie dei trasporti e delle tele-comunicazione – Specie 4 e 5 – ferrovie, compreso l’esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l’esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, filovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori – Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse) | 7,50% |
Gr. XVIII | Industrie dei trasporti e delle tele-comunicazione – Specie 1, 2 e 3 – trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari Aereo completo equipaggiamento | 12% |
CREDITO D’IMPOSTA 2020 EX IPERAMMORTAMENTO: UTILIZZO CREDITO D’IMPOSTA
L’utilizzo del credito d’imposta derivante dall’acquisto di beni agevolabili come indicati al paragrafo precedente deve rispettare le seguenti regole operative:
- E’ fruibile soltanto in compensazione orizzontale nel modello F24
- Il credito può essere utilizzato a partire dal periodo d’imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni acquistati
- L’utilizzo è previsto in 5 rate annuali di pari importo.
CREDITO D’IMPOSTA 2020 EX IPERAMMORTAMENTO: QUALI DOCUMENTI DEVONO ESSERE CONSERVATI
Il comma 195 della Legge di Bilancio 2020 impone gli stessi adempimenti documentali introdotti dalla legge 232/2016 con riferimento alla precedente disciplina riservata all’iperammortamento (approtando, in verità, solo alcune novità).
In particolare, ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, devono conservare:
- le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni del presente articolo;
- In relazione all’ammonatre complessivo degli investimenti realizzati viene stabilita la seguente distinzione,
- per investimenti > 300.000 le imprese sono inoltre tenute a produrre
- una perizia tecnica semplice rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali
- o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati allegati A e B annessi alla legge n.232 del 2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura
- per investimenti < 300.000 è sufficiente produrre soltanto una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
- per investimenti > 300.000 le imprese sono inoltre tenute a produrre