In data 23 ottobre 2018 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge n.119/2018 che introduce la tanto attesa pace fiscale 2018/2019, ovvero una serie di interventi normativi tramite i quali il contribuente può ridurre o in alcuni casi annullare il proprio debito fiscale nei confronti dell’Amministrazione Finanziaria.
A tal proposito una delle domande che si pongono molti contribuenti è se i debiti consistenti in bolli auto non versati a scadenza e multe stradali non pagate siano ricompresi tra le fattispecie debitorie per le quali sia possibile accedere alle varie sanatorie proposte dal D.L. 119/2018.
La risposta è senz’altro sì: i contribuenti che in passato non hanno pagato bolli per l’autovettura di proprietà e magari non hanno neppure saldato vecchie multe stradali vedono oggi la possibilità di poter ridurre o addirittura annullare i propri debiti affidati all’Agenzia della Riscossione, ovviamente nel rispetto di specifiche regole e requisiti.
È bene chiarire subito che sono 2 le strade eventualmente percorribili:
- Stralcio definitivo dei debiti, ovvero cancellazione totale dei carichi pendenti nell’ipotesi in cui la cartella sia stata notificata da Equitalia tra il 2000 e il 2010 di importo inferiore a 1.000 euro.
- Adesione alla procedura Rottamazione-Ter, ovvero pagamento del debito per la sola quota capitale senza interessi e sanzioni con la possibilità di versare l’importo dovuto con una rateizzazione più lunga (durata 5 anni e rate semestrali).
BOLLI AUTO E MULTE STRADALI: STRALCIO DEFINITIVO DEL DEBITO (CONDONO)
Il Decreto Legge n.119/2018 stabilisce all’art. 4 che tutti i debiti di importo residuo inferiore a 1.000 euro, comprensivo di
- quota capitale
- quota interessi per ritardata iscrizione a ruolo
- sanzioni,
che risultino dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 vengano AUTOMATICAMENTE ANNULLATI.
In buona sostanza, il testo normativo prevede il condono totale anche dei bolli auto e delle multe stradali non pagate se tali debiti risultino affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.
L’annullamento del debito è effettuato d’ufficio entro la data del 31 dicembre 2018. Ciò significa che il singolo contribuente non è tenuto a presentare alcuna istanza agli uffici competenti essendo in questo l’Agenzia per la Riscossione (ex Equitalia) a procedere con la cancellazione d’ufficio del debito.
ESEMPIO STRALCIO DEFINITIVO CARTELLE FINO A 1.000 EUROSupponiamo che un contribuente tra il 2000 e il 2010 ha ricevuto dagli uffici ex Equitalia ruoli relativi a:
I singoli carichi comprensivi di sanzioni ed interessi risultano tutti inferiori a 1.000 euro e, pertanto, come previsto dal Decreto n.119/2018 sono oggetto di stralcio automatico: il contribuente debitore in questo caso non dovrà attivarsi dal momento che sarà l’Agenzia della Riscossione a procedere con l’annullamento di diritto di tutti i debiti. |
BOLLI AUTO E MULTE STRADALI: ROTTAMAZIONE-TER, COME FUNZIONA
Qualora il contribuente non soddisfa i requisiti per la cancellazione totale dei debiti affidati in carico all’Agenzia per la Riscossione in quanto i debiti in questione risultino essere stati notificati agli uffici ex Equitalia dopo il 2010 esiste un ulteriore possibilità per pagare “meno debito”: fare richiesta per la c.d. Rottamazione-Ter.
Ora, per quanti si chiedono in questo momento come funzioni la rottamazione delle cartelle è bene chiarire che non si riscontrano sostanziali differenze rispetto alle due precedenti edizioni della definizione agevolata. La differenza più importante attiene alla durata della rateazione: il contribuente potrà pagare in più rate con l’applicazione interessi assai ridotti.
In particolare, tramite la rottamazione-ter i contribuenti possono ridefinire il proprio debito con il fisco (relativo al periodo tra il 2000 e il 2017) alle seguenti condizioni agevolate:
- l’esclusione dal pagamento delle sanzioni e degli interessi di mora,
- la possibilità di rateizzare il pagamento fino ad un massimo di 10 rate semestrali di pari importo in 5 anni dietro pagamento di un interesse ridotto pari al 2% annuo,
- la possibilità di compensare i debiti verso il fisco con i crediti nei confronti della pubblica amministrazione.
In particolare, per i debiti risultanti dai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, il contribuente potrà accedere alla rottamazione-TER qualora:
- presenti apposita istanza entro il 30/04/2019, secondo la modulistica che l’agente della riscossione renderà disponibile sul proprio sito internet entro il 13.11.2018 (20 giorni dall’entrata in vigore del decreto fiscale);
- proceda al versamento dell’importo dovuto (che sarà comunicato dall’Agente della riscossione entro il 30.06.2019) entro il 31.07.2019.
Il pagamento potrà avvenire- in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019, oppure
- in 10 rate semestrali di pari importo, con scadenza il 31/07 e il 30/11 di ciascun anno a partire dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2% annuo. Ai fini del pagamento potranno essere utilizzati in compensazione i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazioni, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione.